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25.3676 · Interpellanza · 2025-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Mediante quali prescrizioni il Consiglio federale garantisce che le imprese detenute dalla Confederazione e le sue unità amministrative collaborino in modo partenariale nell’ambito della modernizzazione del parco immobiliare e infrastrutturale?

2. In che modo il Consiglio federale garantisce che le imprese detenute dalla Confederazione e le sue unità amministrative assumano un ruolo esemplare collaborando in modo leale e partenariale nei progetti di costruzione e di risanamento? Avendo una dimensione economica, anche una simile collaborazione rientra tra gli aspetti della sostenibilità.

3. In che modo il Consiglio federale garantisce nei propri progetti di costruzione e di risanamento il rispetto dei seguenti elementi (non esaustivi) che caratterizzano una collaborazione partenariale?

  • Nessun trasferimento dei rischi dal committente alle imprese private incaricate della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori;

  • applicazione di fideiussioni solidali moderate in conformità con la norma SIA 118;

  • termini di pagamento adeguati e compatibili con le esigenze dell’economia (30 giorni al massimo) nonché possibilità di pagamenti parziali e anticipati a seconda della portata del progetto;

  • nessuna deroga alla norma SIA 118 nelle gare d’appalto per prestazioni d’opera.

4. Il Consiglio federale è disposto a fissare gli elementi elencati al punto tre in linee guida per gli appalti pubblici delle imprese detenute dalla Confederazione e delle sue unità amministrative?

5. Il Consiglio federale è disposto a promuovere nuovi modelli di partenariato, come il modello dell’alleanza, per progetti idonei?

Begründung

Gli enti pubblici devono assumere un ruolo esemplare nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Ciò comprende tutte e tre le dimensioni. Avendo una dimensione economica, anche la collaborazione partenariale tra il committente e le imprese appaltatrici rientra tra gli aspetti della sostenibilità. In occasione della sessione primaverile 2025, il Consiglio degli Stati ha riconosciuto la necessità di intervenire a favore di più eque garanzie di buona esecuzione e garanzie per difetti, che rappresentano un elemento importante di una simile collaborazione partenariale nell’ambito di progetti di costruzione e di risanamento. Ha inoltre constatato che tale ambito è caratterizzato da un rapporto di forza disuguale tra pochi grandi committenti e pochissimi committenti nelle regioni, da un lato, e gli studi di progettazione e le imprese di costruzione dall’altro. Per motivi giuridici e appellandosi al principio dell’autonomia privata, il Consiglio degli Stati ha respinto di stretta misura la mozione Gutjahr 23.4079. Già più volte il settore della costruzione e la Conferenza di coordinamento degli enti edilizi e immobiliari dei costruttori pubblici (KBOB) hanno lanciato un appello congiunto per una collaborazione leale e partenariale. L’ultima volta risale al 2023. Da allora ben poco è cambiato. Né gli investitori, né i committenti, né gli offerenti sono in grado di far fronte da soli alla complessità e ai requisiti crescenti riguardanti la sostenibilità e alla conseguente modernizzazione del mercato immobiliare e infrastrutturale. A tal fine è necessaria una collaborazione equa attuata su un piano di parità. Essa comincia all’inizio del progetto, con le decisioni prese dalla committenza, e offre la possibilità di ridurre notevolmente i conflitti, creare un ambiente di lavoro attrattivo e quindi anche di porre una base per nuovi modelli di partenariato. La Confederazione può dare l’esempio in questo senso e assumere il ruolo esemplare richiesto.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2: sia l’Amministrazione federale sia le imprese detenute dalla Confederazione sottostanno alla legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1): cfr. l’articolo 4 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 lettere e ed f. Tale legge costituisce una base comune che mira a garantire un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell’economia pubblica, la trasparenza della procedura di aggiudicazione, il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti e il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti. Nella valutazione di una procedura di aggiudicazione, occorre tener conto anche delle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0). Vi sono inoltre istruzioni complementari che disciplinano le procedure interne e il controllo della gestione al fine di assicurare un impiego dei fondi economico, trasparente e conforme alle regole. Ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della confederazione (RS 172.010.21) il Dipartimento federale delle finanze (DFF), su proposta della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), emana istruzioni nell’ambito della gestione immobiliare per i membri della KBOB che fanno parte dell’Amministrazione federale. Tali istruzioni riguardano, ad esempio, la gestione sostenibile degli immobili e la fissazione dei termini di pagamento. Inoltre la KBOB ha emanato, insieme agli operatori del settore della costruzione, linee guida orientate alla prassi e mezzi ausiliari per concorrere all’attuazione di un modo di lavorare partenariale.Definendo la Strategia dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici 2021–2030 (cfr.www.bkb.admin.ch > Strategia > Strategia dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici), il Consiglio federale ha stabilito che questi ultimi debbano essere, ove possibile, sostenibili (ciò include anche la dimensione economica e l’equità) nonché facilmente accessibili agli offerenti.Le imprese detenute dalla Confederazione, come le Ferrovie federali svizzere (FFS) e La Posta Svizzera, si fondano invece su basi legali proprie, segnatamente la legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (RS 742.31) e la legge del 17 dicembre 2010 sull’organizzazione della Posta (RS 783.1), e operano secondo i principi dell’economia aziendale. Nell’ambito dei rispettivi scopi aziendali, esse dispongono di margini di manovra imprenditoriali. Ad domanda 3: prima della pubblicazione di ogni bando, i committenti pubblici della Confederazione svolgono un’analisi dei rischi strutturata. I rischi afferenti al loro ambito di responsabilità sono assunti in modo adeguato. Non vi sono prescrizioni che sanciscano il trasferimento sistematico di tali rischi alle imprese incaricate della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori. Occorre tuttavia precisare che vale anche il contrario: in assenza di motivi sufficienti, i rischi afferenti all’ambito di responsabilità del mandatario non devono essere trasferiti alla Confederazione in qualità di committente. I requisiti dell’equità e del senso di responsabilità valgono dunque per entrambe le parti. Anche in riferimento alle garanzie si applica una prassi equilibrata, ricorrendo alle fideiussioni solidali in maniera moderata e in conformità con le disposizioni della norma SIA 118. Le istruzioni del DFF sulla fissazione dei termini di pagamento vengono rispettate. Per quanto attiene a ulteriori deroghe alla norma SIA 118, queste vengono applicate soltanto in rari casi ed esclusivamente se sussistono motivi tecnici e legati alla specificità del progetto. Deroghe sistematiche o generali non sono previste né sperimentate nella prassi. Si segnala altresì che la norma SIA 118 prevede espressamente, in diversi ambiti, la possibilità di concludere ulteriori regolamentazioni contrattuali. Questi complementi non costituiscono deroghe alla norma, bensì sono considerate modalità ammesse e conformi alla norma, che devono essere prese in considerazione in sede di stesura del contratto.Rientra nell’ambito di responsabilità del committente esaminare scrupolosamente tali margini di manovra normativi e, all’occorrenza, avvalersene in modo adeguato. Disporre di una base contrattuale equa, equilibrata e commisurata ai requisiti concreti rimane in ogni caso l’obiettivo primario.Ad domanda 4: in merito agli aspetti menzionati nella domanda 3, la KBOB ha già redatto, in collaborazione con gli operatori del settore della costruzione, un’ampia serie di principi e i relativi strumenti (raccomandazioni, linee guida, modelli di contratto per l’acquisto di prestazioni edili e strumenti comprovati dalla prassi per l’elaborazione dei bandi), specialmente in riferimento a condizioni contrattuali eque, ripartizione dei rischi, termini di pagamento e applicazione della norma SIA 118.Secondo il Consiglio federale, tali strumenti costituiscono una base adeguata sufficiente per realizzare progetti di costruzione in modo partenariale e conforme al diritto. Anche all’Amministrazione federale e alle imprese della Confederazione devono essere concesse libertà imprenditoriali volte ad assicurare una gestione economica e sostenibile dei mezzi finanziari.Ad domanda 5: attualmente sono in corso di svolgimento progetti pilota di committenti pubblici (tra i quali l’USTRA e le FFS) nell’ambito del genio civile che applicano il modello di partenariato descritto (pianificare e costruire in alleanze di progetto secondo il quaderno tecnico SIA 2065). I progetti pilota permetteranno di esaminare l’idoneità del modello in condizioni reali, individuarne vantaggi e svantaggi e fornire valutazioni fondate in vista di una futura attuazione del modello da parte dei committenti pubblici. La KBOB segue da vicino questi sviluppi e fungerà da interlocutore per gli operatori del settore della costruzione, in particolare nei confronti dell’associazione «pro-allianz.ch». Sulla base delle esperienze desunte dai progetti pilota, la KBOB pubblicherà quindi le raccomandazioni pertinenti.