Imposizione di fondi agricoli. Opposizione della Confederazione a una misura di attenuazione elaborata dalle autorità fiscali vodesi
25.3684 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il 2 dicembre 2011 il Tribunale federale (TF) ha emanato una decisione che ha introdotto una distinzione inedita tra le particelle agricole, suddividendole in particelle soggette al diritto fondiario rurale e particelle non soggette. Tale distinzione serve a determinare la natura degli utili realizzati in caso di vendita o di trasferimento di un bene dalla sostanza commerciale a quella privata. Se il terreno è soggetto al diritto fondiario rurale, l’utile viene tassato come utile da sostanza immobiliare. Al contrario, ed è questa la novità, se il terreno non è soggetto a tale diritto, l’utile è considerato reddito imponibile. Ciò ha comportato, in alcuni casi, un aumento considerevole e improvviso dell’onere fiscale a carico degli agricoltori.
Nel 2023, il dicastero del Cantone di Vaud allora competente in materia di finanze e fiscalità ha istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di individuare soluzioni per attenuare, a livello cantonale, gli effetti della sentenza del TF. Sulla base dell’interpretazione della legislazione federale, il dicastero ha deciso di allentare la prassi fiscale in specifiche situazioni. Le misure in questione sono state presentate il 17 marzo 2025.
Tra i provvedimenti figurava l’introduzione di un allentamento delle regole fiscali relative all’abitazione del coltivatore per le aziende agricole di piccole dimensioni, ossia quelle che prima del 1° gennaio 2025 sono scese al di sotto della soglia di un’unità standard di manodopera (USM).
Con una comunicazione datata 22 maggio 2025, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è opposta a questa nuova prassi.
1. Perché l’AFC si oppone alla nuova prassi elaborata dalle autorità fiscali vodesi? L’opposizione riguarda esclusivamente l’imposta federale diretta?
2. Quali disposizioni del diritto federale sarebbe necessario modificare per poter attuare correttamente l’allentamento fiscale proposto dalle autorità vodesi?
3. L’AFC è disposta a presentare una proposta di miglioramento della nuova prassi messa a punto dalle autorità fiscali vodesi, o persino una controproposta che ritenga giuridicamente ammissibile?
Stellungnahme des Bundesrates
1.L’AFC si è opposta alla nuova prassi elaborata dall’Amministrazione cantonale delle imposte vodese in materia di imposta federale diretta in virtù della sua competenza di vigilanza sancita negli articoli 2, 102 e 103 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). L’allentamento della prassi introdotto dalle autorità fiscali vodesi non rientra nel quadro legale e giurisprudenziale vigente, che prevede l’imposizione dell’aumento di valore (art. 18 cpv. 2 LIFD) e, su richiesta, l’applicazione dell’articolo 18a capoverso 1 LIFD (differimento dell’imposizione sino alla prossima alienazione) nonché dell’articolo 37b LIFD (imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente). 2. e 3.Sono stati presentati numerosi interventi parlamentari volti a correggere gli effetti ritenuti negativi della decisione del TF 2C_11/2011 del 2 dicembre 2011, nella quale è stato precisato il concetto di «fondi agricoli o silvicoli». Ad oggi, nessuna maggioranza parlamentare è stata tuttavia in grado di modificare la legislazione vigente. In particolare, il Parlamento non è entrato nel merito del progetto di legge 16.031, intitolato «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli», che mirava ad attuare la mozione Müller 12.3172. In adempimento del postulato Mahaim 23.4305, il Consiglio federale presenterà, presumibilmente nell’estate del 2026, un rapporto sulle ripercussioni della sentenza del TF. Alla luce di quanto precede, al momento il Consiglio federale non ritiene opportuno formulare proposte di modifiche di legge o di revisione della prassi.