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25.3701 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

A causa del rallentamento dell’attività nel settore dell’orologeria alcune aziende sono costrette a ricorrere all’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le disposizioni che regolano questo strumento non prevedono tuttavia la ridistribuzione all’interno di un’azienda dei dipendenti che beneficiano di tale indennità, dato che questi ultimi non verrebbero più considerati in situazione di perdita di lavoro. Ad esempio, in base alla normativa vigente (LADI, direttiva LADI ILR), un dipendente del settore produzione interessato dal lavoro ridotto non può essere trasferito e assegnato a un compito di ricerca e sviluppo (R&S) senza perdere l’ILR corrisposta al datore di lavoro. Alcune aziende vorrebbero tuttavia incoraggiare questo tipo di trasferimenti in quanto, a loro parere, l’interruzione parziale dell’attività di produzione potrebbe essere utilizzata per rafforzare temporaneamente determinati reparti di ricerca e sviluppo (R&S), evitando così che alcuni dipendenti rimangano inattivi durante il periodo di lavoro ridotto. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Come valuta il Consiglio federale la situazione da un punto di vista strettamente economico?Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di modificare le basi legali per consentire una simile prassi?È disposto a consentire ai Cantoni di intervenire in materia, ad esempio attraverso progetti pilota?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come già indicato nella sua risposta del 19 febbraio 2025 all’interpellanza Maitre 24.4430, il Consiglio federale è contrario a un adeguamento della regolamentazione vigente per ragioni economiche. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) si prefigge di prevenire la disoccupazione di lavoratori la cui attività è temporaneamente ridotta o sospesa per motivi economici, consentendo di mantenere i posti di lavoro ed evitare così i licenziamenti. Per poter beneficiare dell’ILR, occorre che vi sia una perdita di lavoro e che il datore di lavoro abbia intrapreso tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o ridurre tale perdita. Il ricorso temporaneo a dipendenti di altri settori per la ricerca e lo sviluppo è una decisione imprenditoriale che permette ai lavoratori coinvolti di rimanere produttivi per l’azienda. Se l’assicurazione contro la disoccupazione versasse ILR per questi lavoratori, sarebbe come se cofinanziasse la ricerca e lo sviluppo di alcune aziende, creando disparità di trattamento e distorsioni del mercato. Inoltre, non sarebbe soddisfatto l’obbligo di ridurre il danno, principio fondamentale dell’assicurazione contro la disoccupazione. Infatti, non vi sarebbe alcuna perdita di lavoro, dato che il lavoratore interessato continuerebbe a svolgere un’attività, il che significa che verrebbe a mancare il carattere inevitabile della perdita di lavoro. Un simile adeguamento dell’ILR sarebbe contrario a un uso efficace delle risorse dell’assicurazione contro la disoccupazione e non sarebbe quindi nell’interesse economico delle imprese. 2. Come indicato nella risposta del Consiglio federale del 19 febbraio 2025 all’interpellanza Maitre 24.4430, le basi legali esistenti sono in linea con l’obiettivo perseguito dall’ILR e non provocano alcuna distorsione della concorrenza tra le imprese. Per i suddetti motivi, il Consiglio federale è contrario a un adeguamento delle basi legali.3. Come indicato nella risposta all’interpellanza Maitre 24.4430, i progetti pilota proposti dai Cantoni e disciplinati dall’articolo 75a LADI (RS 837.0) non sono appropriati per un intervento in questo ambito a causa delle distorsioni della concorrenza che comporterebbero.