Come proteggere le condizioni di lavoro nel settore del trasporto ferroviario svizzero delle merci dal dumping salariale?
25.3723 · Interpellanza · 2025-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
DB Cargo si trova da tempo in difficoltà economiche. Colpita è anche la filiale svizzera DB Cargo CH.
Poco prima di Natale, DB Cargo CH ha licenziato il 20% del personale di locomotiva, sostenendo di aver perso importanti contratti a favore della concorrenza.
Da allora, la sopravvivenza economica di DB Cargo CH é in discussione.
Sembra che l’autorizzazione di accesso alla rete svizzera di DB Cargo CH non verrà rinnovata e che gli ordini di trasporto esistenti verranno eseguiti da DB Cargo Italia.
Poiché la Legge federale sulle ferrovie (Lferr) stabilisce che le autorizzazioni di accesso alla rete rilasciate da altri Stati sono riconosciute se rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri, ciò potrebbe significare che a DB Cargo Italia potrebbe venir concesso l'accesso alla rete ferroviaria svizzera con licenze italiane (autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza).
In queste circostanze, la condizione per l'accesso alla rete svizzera data dal rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore non sarebbe più applicata, il che consentirebbe a DB Cargo Italia di impiegare personale italiano per le operazioni di trasporto in Svizzera alle condizioni di lavoro italiane.
La pratica del riconoscimento reciproco delle licenze mina la legislazione svizzera e rende possibile il dumping.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Il Consiglio federale è consapevole del rischio di dumping e intende intervenire?
In caso affermativo, come intende il Consiglio federale evitare che la tutela delle condizioni di lavoro svizzere nel trasporto ferroviario merci venga svuotata da imprese di trasporto ferroviario con licenze rilasciate da altri Stati come potrebbe essere il caso per DB Cargo Italia?
Se DB Cargo Italia impiegasse personale in Svizzera a condizioni di lavoro non usuali nel settore, ritiene il Consiglio federale opportuno che DB Cargo Italia svolgesse incarichi di trasporto nel traffico combinato non accompagnato, sovvenzionato con fondi pubblici?
Il riconoscimento delle licenze rilasciate da altri Stati si applicherebbe solo al traffico di transito o anche al traffico interno alla Svizzera rispettivamente import ed export?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. La conclusione, nel 1999, dell'Accordo sui trasporti terrestri (ATT) ha significato l’apertura del mercato del trasporto merci combinato transfrontaliero. Il conseguente riconoscimento, da parte della Svizzera, delle autorizzazioni estere per l'accesso alla sua rete ferroviaria la priva della possibilità di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore, in base al diritto ferroviario. Il Consiglio federale è consapevole degli effetti della suddetta apertura.
Di principio, i servizi di trasporto ferroviario transfrontaliero sono coperti dalle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone, introdotte dalla Svizzera nel 2004 per proteggere i salari in seguito all'apertura del mercato del lavoro e alla liberalizzazione della fornitura di servizi. Tali misure garantiscono inoltre condizioni di parità sul mercato per le imprese nazionali ed estere. È un sistema che in questi oltre 20 anni si è dimostrato efficace.
Nel febbraio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione e la Segreteria di Stato dell'economia hanno emanato una circolare comune volta a tenere conto della situazione particolare e dell'elevato livello di mobilità nel settore dei trasporti. Nella circolare si stabilisce che l’osservazione del mercato del lavoro si estende anche ai servizi di trasporto transfrontalieri. Le autorità federali non hanno elementi che indichino un dumping salariale. Inoltre, i macchinisti impiegati in Svizzera devono possedere le qualifiche professionali del caso (certificato), il che riduce il rischio di dumping salariale.
3. Le indennità d’esercizio per il trasporto combinato non accompagnato (TCNA) non sono versate alle imprese di trasporto ferroviario (ITF), ma agli operatori attivi nel TCNA transalpino. Questi ultimi spesso mettono i loro servizi a concorso in regime di concorrenza tra le ITF che operano in Svizzera, così che possono fornirli anche le imprese di trasporto merci estere con autorizzazioni di accesso alla rete estere. Ciò è conforme all'ATT, motivo per cui il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.
4. Il riconoscimento delle licenze estere si applica esclusivamente al trasporto combinato transfrontaliero effettuato senza cooperazioni; i trasporti interni alla Svizzera invece non ne sono interessati. Oltre che per il traffico di transito, questo vale anche per il trasporto combinato da o verso l'estero. Ciò significa che, per rilevare ed eseguire incarichi di trasporto di DB Cargo CH esistenti all’interno della Svizzera (cabotaggio), DB Cargo Italia dovrebbe obbligatoriamente avere un partner di cooperazione in possesso di un’autorizzazione di accesso alla rete svizzera e quindi attenersi alle disposizioni vigenti della Lferr relative al rispetto delle condizioni di lavoro usuali nel settore.