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25.3724 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il tema dei profughi ucraini continua ad essere, giustamente, oggetto di dibattito. La Svizzera ha finora speso circa 5 miliardi di franchi in prestazioni sociali destinate ai titolari dello statuto S e in aiuti sul posto, e ha già deciso – rispettivamente programmato – di spenderne altri 5 in contributi a Kiev entro il 2036.

Chiedo al Consiglio federale:

  • A partire dal 1° luglio 2024, i titolari di statuto S sono considerati come residenti e quindi, se in possesso di un’automobile, devono sdoganarla e immatricolarla con targa svizzera, con le relative implicazioni assicurative, secondo una procedura pubblicata sul sito dell’UDSC. Eppure, sulle nostre strade si continuano a vedere numerosi veicoli – spesso lussuosi – con targa ucraina. Quanti veicoli ucraini sono stati sdoganati dal 1° luglio scorso?

  • A partire dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta una nuova prassi secondo cui i rifugiati ucraini con statuto di protezione S devono vendere i propri veicoli se desiderano continuare a ricevere prestazioni sociali. Il Consiglio federale è a conoscenza del numero di rifugiati ucraini che hanno adempiuto a tale obbligo? Come valuta la situazione? Nel caso non ne fosse a conoscenza, si chiede al Consiglio federale di richiedere i dati ai Cantoni.

  • Come valuta il Consiglio federale il fatto che, secondo gli ultimi dati pubblicati, nel Canton Ginevra appena il 15% e in Ticino il 16% dei profughi ucraini esercita un’attività professionale, a oltre tre anni dall’introduzione dello statuto S? Non sospetta il Consiglio federale che le prestazioni sociali connesse allo statuto S siano troppo generose e quindi disincentivino la ricerca e l’accettazione di un impiego, in particolare se poco qualificato?

  • In quali tempi intende il Consiglio federale concretizzare la mozione Friedli 24.3378, in base alla quale lo statuto di protezione S “va limitato alle persone che avevano il loro ultimo domicilio in regioni ucraine occupate in parte o integralmente dalla Russia o che sono teatro di combattimenti più o meno intensi”?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 1° luglio 2024 le persone con statuto di protezione S sono considerate domiciliate in Svizzera, per cui non possono guidare veicoli non sdoganati e devono pagare dazio per la loro importazione o esportarli in tempi rapidi. Pertanto, dal 1° luglio 2024 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non rilascia più alle persone con statuto S alcuna autorizzazione doganale per veicoli immatricolati all’estero. Inoltre, l’UDSC non tiene alcuna statistica sul numero di veicoli ucraini di persone con statuto S che hanno pagato dazio. Le autorizzazioni eccezionali rilasciate prima del 1° luglio 2024 mantengono la loro validità di due anni e questo, in particolare, spiega perché sulle strade svizzere continuino a circolare veicoli immatricolati in Ucraina. Inoltre, le persone senza statuto di protezione S (ad es. persone in viaggio, lavoratori, studenti) possono circolare legalmente sul territorio doganale svizzero nel loro veicolo immatricolato in Ucraina – come tutte le altre persone domiciliate all’estero. 2. Conformemente all'articolo 115 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in Svizzera l'aiuto sociale è in linea di principio di competenza dei Cantoni, ai quali spetta dunque calcolare e versare l’aiuto sociale nel singolo caso. Nell'ambito dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati, la Confederazione intrattiene con i Cantoni un rapporto fondato soltanto sul diritto in materia di sussidi. Vista la competenza cantonale, la Confederazione non rileva i dati chiesti dall'autore dell'interpellanza. Occorrerebbe rivolgersi ai Cantoni. Il Consiglio federale non può svolgere un sondaggio presso tutti i Cantoni per rispondere alla presente interpellanza. 3. Secondo l’articolo 82 capoverso 3 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno deve imperativamente essere inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Una modifica in corso dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) intende stabilire espressamente che le persone bisognose di protezione devono poter essere obbligate a partecipare a misure d’integrazione. Il Consiglio federale incentiva ed esige l’esercizio di un’attività lucrativa da parte delle persone con statuto S. Per le persone che vivono in Svizzera da almeno tre anni è stata fissata una quota del 50 per cento entro fine 2025. La media svizzera raggiunge attualmente quasi il 40 per cento. 4. Il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha in linea di principio deciso l’attuazione della mozione Friedli 24.3378, che richiede una modifica della decisione di portata generale. Quest’ultima deve essere riformulata di modo da accordare lo statuto di protezione S soltanto alle persone che avevano il loro ultimo domicilio in regioni in cui la loro vita e integrità fisica sono concretamente minacciate dalla situazione in loco. Secondo l’articolo 66 capoverso 2 LAsi, il Consiglio federale consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in merito all’adeguamento della decisione di portata generale. Una volta valutati i risultati della consultazione, in autunno l’Esecutivo deciderà in merito all’adeguamento definitivo della decisione di portata generale. La nuova prassi sulle regioni «sicure» e «non sicure» entrerà probabilmente in vigore poco dopo questa decisione.