25.3732 · Interpellanza · 2025-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La nuova struttura tariffale forfettaria per le cure ambulatoriali, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, non soddisfa i criteri di economicità, trasparenza e adeguatezza. Siccome gli importi forfettari, già di per sé lacunosi, includono anche i prezzi dei medicamenti, tali forfait ostacoleranno l’innovazione. Alcuni di essi sono costituiti per oltre la metà dalla media dei prezzi dei medicamenti utilizzati nel quadro delle prestazioni rimborsate: pertanto non coprono le spese e i fornitori di prestazioni devono farsi carico dei costi aggiuntivi. Per questo motivo, proprio i medicamenti più innovativi, che probabilmente risulterebbero anche maggiormente efficaci, non vengono praticamente più utilizzati, a scapito dei pazienti e dell’intero sistema sanitario.Occorre garantire che la prevista rapida estensione degli importi forfettari a circa un terzo del volume globale dei costi avvenga coinvolgendo direttamente le aziende svizzere che sviluppano e producono medicamenti innovativi. Per assicurare le necessarie competenze in materia, l’OTMA deve essere dotata di un organismo specializzato composto da rappresentanti del settore farmaceutico. Soltanto in questo modo può essere garantito il rispetto dell’articolo 43 capoverso 4 LAMal, il quale esige convenzioni tariffali stabilite «secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate». In vista dell’ulteriore sviluppo degli importi forfettari nel settore ambulatoriale e della loro estensione a scapito del TARDOC, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Come giudica il fatto che, a causa dell’inclusione dei prezzi dei medicamenti negli importi forfettari, la nuova regolamentazione valida dal 1° gennaio 2026 favorisce l’impiego di farmaci dal costo contenuto, limitando così la libertà terapeutica individuale?Cosa ha da dire ai pazienti che avrebbero bisogno di trattamenti e medicamenti innovativi, ma che a causa della futura struttura tariffale con tutta probabilità non potranno beneficiarne?Quali proposte concrete sottopone all’OTMA affinché i produttori di medicamenti vengano coinvolti da subito nella definizione delle nuove tariffe forfettarie ambulatoriali?In che misura è disposto a garantire in questo contesto la separazione tra i costi per i trattamenti e i prezzi dei medicamenti, al fine di assicurare la libertà terapeutica, l’approvvigionamento di cure e innovazioni potenzialmente in grado di salvare vite?
Stellungnahme des Bundesrates
1.–4. La convenzione tariffale approvata il 30 aprile 2025 sulla tariffa medica ambulatoriale per singola prestazione (TARDOC) e sulla tariffa medica ambulatoriale forfettaria per paziente (forfait ambulatoriali) è stata stipulata congiuntamente da tutti i partner tariffali per le tariffe mediche ambulatoriali, ossia dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. I forfait ambulatoriali ivi previsti riguardano prevalentemente prestazioni diagnostiche o chirurgiche con terapia farmacologica modesta o standardizzata. Secondo l’esploratore dei dati di OTMA SA, in media meno del 3 per cento delle rimunerazioni forfettarie riguarda i costi dei medicamenti – soltanto per 10 dei 263 forfait con indicazione dettagliata dei costi questa percentuale supera il 5 per cento. Inoltre, i forfait ambulatoriali si contraddistinguono sostanzialmente per il fatto che i trattamenti rimunerati con questi ultimi non causano gli stessi costi per ogni singolo caso – nemmeno per i medicamenti. Il fattore decisivo è che queste differenze ripartite su tutti i casi si compensino, cosa di cui sono consapevoli anche i fornitori di prestazioni. I medici sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge concernenti l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni fornite. Pertanto, le loro possibilità di guadagno non devono essere decisive nella scelta di un trattamento. La responsabilità di elaborare e sviluppare ulteriormente le strutture tariffali è dei partner tariffali e dell’Organizzazione per le tariffe mediche ambulatoriali OTMA SA (principio dell’autonomia tariffale). Sebbene il sistema tariffale complessivo sia conforme ai requisiti di legge per l’approvazione, il Consiglio federale è consapevole del fatto che entrambe le strutture tariffali devono ancora essere migliorate. Pertanto, ne ha limitato l’approvazione a tre anni e ha invitato i partner tariffali a riesaminare in tempi brevi l’omogeneità delle componenti dei costi (inclusi quelli dei medicamenti) nei forfait ambulatoriali. Una nuova versione entrerà in vigore all’inizio del 2027, poi avverrà un riesame annuale. Nel contempo, i forfait ambulatoriali funzionano come un sistema in grado di apprendere: i dati effettivi relativi ai costi e alle prestazioni dei trattamenti vengono rilevati e confluiscono continuamente negli aggiornamenti annuali previsti della struttura tariffale. Per questo motivo prevalgono i vantaggi di un’inclusione dei medicamenti nei forfait ambulatoriali: se dopo l’introduzione di un medicamento più economico i medici continuano a utilizzare quello più costoso a causa dei vantaggi che presenta rispetto a quello più economico, la rimunerazione forfettaria non viene ridotta. Se invece passano a un medicamento più economico perché lo ritengono accettabile, la rimunerazione forfettaria diminuisce negli anni successivi. Ciò è corretto e nell’interesse dell’intero sistema. Infine, se compare sul mercato un nuovo medicamento innovativo a un prezzo superiore, non rilevato a sufficienza da una rimunerazione esistente, è possibile richiedere un aumento della rimunerazione forfettaria tramite la procedura di richiesta di modifica della tariffa predisposta da OTMA SA. Questo sistema dinamico intende garantire un adeguamento rapido alle innovazioni.