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25.3735 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali in modo che il limite d’età per l’ottenimento di un aiuto iniziale unico per promuovere l’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli sia di 40 anziché 35 anni come finora.

Begründung

L’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli rappresenta una grande sfida in termini finanziari. A tal fine la Confederazione concede aiuti iniziali sotto forma di crediti di investimento rimborsabili ed esenti da interessi per giovani agricoltori, tuttavia soltanto fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.Secondo uno studio di Agroscope pubblicato recentemente (Zorn Alexander (2025): The structure of ageing in Swiss agriculture), tra il 2004 e il 2020 le persone che hanno rilevato un’azienda avevano un’età media di 36.7 anni, mentre coloro che hanno fondato un’azienda avevano in media addirittura 42.1 anni. Considerati il costante calo delle aziende agricole e la discrepanza tra la legislazione e l'età effettiva di accesso all'agricoltura, è opportuno adeguare alla realtà il limite d’età per beneficiare degli aiuti iniziali, aumentandolo a 40 anni.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.