25.3753 · Interpellanza · 2025-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Sabato 14 giugno, a Faido, in zona Piumogna, un gruppo di individui incappucciati, evidentemente legati alla sinistra, ha aggredito i partecipanti a una grigliata, tra cui Andrea Ballarati, promotore del Remigration Summit di Gallarate. L’attacco, condotto in modo coordinato e violento, ha provocato ferite visibili alle vittime e forte allarme nella popolazione locale.
È verosimile che gli aggressori provenissero - in parte o tutti - dall’Italia.
L’accaduto ha suscitato reazioni in loco, ma anche all’estero.
La violenza politica di sinistra si conferma sempre più come un rilevante problema di sicurezza pubblica in Svizzera. Si pensi anche alle manifestazioni pro Palestina che degenerano in atti vandalici, perturbazioni del traffico ferroviario e aggressioni.
Chiedo al CF:
Come valuta il CF il moltiplicarsi in Svizzera di episodi di violenza politica riconducibile a movimenti o organizzazioni di sinistra?
Il CF conferma che la violenza di sinistra costituisce un problema rilevante di ordine pubblico?
La Polizia federale è stata attivata sull’aggressione ai danni di Andrea Ballarati?
Ferma restando la competenza delle autorità giudiziarie, nel caso in cui persone coinvolte nell’aggressione di cui sopra risultassero straniere residenti all’estero: nei loro confronti verranno emessi divieti di entrata in Svizzera?
In Svizzera la libertà di espressione di chi si oppone all’immigrazionismo è ancora garantita? O chi sostiene posizioni contrarie deve temere per la propria incolumità fisica?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2. Secondo la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) acquisisce e tratta informazioni per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna (tra cui l’estremismo violento). Come si legge nel rapporto sulla situazione del SIC «La sicurezza della Svizzera 2025», la minaccia proveniente dagli ambienti dell’estremismo violento di sinistra rimane stabile a un livello elevato. Questi ambienti presentano un elevato potenziale di violenza e sono in grado di mobilitarsi in modo spontaneo. Tuttavia, non hanno il potenziale necessario per indebolire la democrazia o i principi dello Stato di diritto. 3. In virtù dei diritti in materia di protezione della personalità, il Consiglio federale non può esprimersi in merito a casi specifici. 4. Per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero in virtù dell’articolo 67 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Simili misure preventive di polizia possono essere pronunciate unicamente se sussistono indizi concreti e attuali che lasciano supporre che la persona oggetto della decisione possa costituire, con una certa probabilità, una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Minacce tipiche alla sicurezza interna o esterna sono segnatamente attività nell’ambito del terrorismo, dello spionaggio, dell’estremismo violento e della criminalità organizzata. Tuttavia, il solo fatto di avere opinioni estremiste o radicali, senza che vi sia almeno un esplicito sostegno alla violenza, non basta a giustificare simili misure preventive di polizia. fedpol avvia i relativi procedimenti su incarico del SIC o di altre autorità, se non l’ha già fatto sulla base delle informazioni a sua disposizione. Se gli accertamenti permettono di concludere che la minaccia per la sicurezza interna o esterna è fondata e la misura prevista appare proporzionata, fedpol la ordina sistematicamente. 5. In uno Stato di diritto democratico e liberale, la libertà d’opinione e d’informazione sancita nell’articolo 16 della Costituzione federale (RS 101) e garantita anche dall’articolo 10 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101) riveste un’importanza fondamentale. Tale libertà è salvaguardata anche quando ampie fasce dell’opinione pubblica si indignano di fronte alle attività o alle esternazioni di determinati gruppi politici o di loro esponenti e le condannano in modo categorico. Il Consiglio federale ritiene che tali diritti fondamentali siano attualmente garantiti in Svizzera.