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25.3758 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui la mancanza di un termine assoluto di prescrizione nel caso dell’imposta preventiva è problematica e può comportare procedure sproporzionate?
2. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per accelerare le procedure di rimborso e per definire in modo più chiaro i termini?
3. Il Consiglio federale come valuta la crescente tendenza che vede l’imposta preventiva assumere di fatto le caratteristiche di un’imposta alla fonte, in particolare in caso di errori formali o per negligenza, nonostante i redditi da capitale siano stati tassati?
4. Quali istruzioni impartisce l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ai Cantoni in merito ai rimborsi e in che modo il Consiglio federale garantisce che i contribuenti non siano penalizzati dalla pressione indiretta esercitata dalle autorità federali?
5. Il Consiglio federale è disposto a esaminare ed eventualmente rivedere l’assetto normativo dell’imposta preventiva ai fini di una chiara separazione tra imposta di garanzia e imposta preventiva?

Begründung

Originariamente, l’imposta preventiva in Svizzera era stata concepita come imposta di garanzia. La sua funzione è quella di garantire una dichiarazione conforme dei redditi da capitale nella dichiarazione d’imposta. Nella prassi, tuttavia, l’applicazione si discosta sempre più spesso da tale principio.


Da un canto, nell’attuale diritto svizzero in materia di imposta preventiva manca un termine assoluto di prescrizione. Ciò può comportare che i procedimenti rimangano aperti per molto tempo oppure che vengano aperti retroattivamente, anche nei casi in cui i redditi in questione sono stati dichiarati e tassati, ma errori formali o per negligenza hanno causato un ritardo nei rimborsi.


D’altro canto si osserva che la durata della procedura per il rimborso è sproporzionatamente lunga, in particolare nei casi più complessi o che richiedono un coordinamento intercantonale. I contribuenti interessati, tra cui anche le PMI, sono penalizzati in modo considerevole dai ritardi nei rimborsi.


Si ha inoltre sempre più l’impressione che l’imposta preventiva si stia di fatto trasformando da imposta di garanzia a imposta alla fonte. Nella prassi, l’AFC riscuote la tassa sulla base delle proprie stime e mette sotto pressione i Cantoni affinché rifiutino i rimborsi, anche quando i redditi da capitale in questione sono stati tassati correttamente e sussiste semplicemente una violazione per negligenza delle disposizioni previste dalla procedura di notifica.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: il Consiglio federale non si oppone categoricamente a un termine assoluto di prescrizione (cfr. parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 25.3940 depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale). Tuttavia, ritiene che il termine di prescrizione di dieci anni proposto dalla presente mozione sia troppo breve. Secondo il Consiglio federale si dovrebbe considerare un termine di prescrizione assoluto di 15 anni. Tale durata coinciderebbe con il termine di prescrizione in vigore nell’ambito delle imposte dirette, adempiendo così alla funzione di garanzia dell’imposta preventiva.
Ad domande 2 e 4: per quanto concerne la competenza riguardo al rimborso dell’imposta preventiva, è necessario distinguere tra persone fisiche e giuridiche. Secondo l’articolo 30 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui sono domiciliate. Le persone giuridiche devono invece presentare l’istanza di rimborso all’AFC. Le autorità fiscali cantonali sbrigano autonomamente le pratiche relative all’imposta preventiva nel quadro della loro autonomia organizzativa, attenendosi alla circolare n. 48 del 28 settembre 2018 pubblicata dall’AFC (Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’articolo 23 LIP). Nel quadro della sua attività di vigilanza, l’AFC verifica la corretta evasione delle richieste di rimborso dell’imposta preventiva e corregge i rimborsi concessi a torto disponendo una riduzione corrispondente a titolo provvisionale (art. 57 cpv 2 e 3 LIP). Per facilitare e velocizzare le istanze di rimborso per le persone giuridiche, è possibile richiedere dei rimborsi per acconti (art. 65 segg. dell’ordinanza sull’imposta preventiva; RS 642.211). Inoltre, l’AFC ha introdotto delle procedure di digitalizzazione che permettono di presentare online le domande di rimborso e si sta impegnando per ampliarle ulteriormente. Sono state implementate anche misure organizzative per l’elaborazione delle domande di rimborso. Se sono soddisfatti i criteri definiti in funzione dei rischi, l’elaborazione avviene in modo automatico. Queste misure dovrebbero contribuire a ridurre la durata del trattamento delle singole domande e di conseguenza accelerare le procedure di rimborso. Nonostante tali misure, è essenziale che venga fatto un attento esame delle domande di rimborso per garantire la corretta applicazione della LIP e quindi assicurare le entrate spettanti alla Confederazione e ai Cantoni. Ad domande 3 e 5: il Consiglio federale non può confermare l’esistenza di questa tendenza. Al contrario, dall’introduzione dell’articolo 23 capoverso 2 LIP (in vigore dall’1.1.2019) il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non decade in caso di negligenza laddove la procedura di tassazione non sia ancora stata chiusa con una decisione passata in giudicato. Una richiesta di rimborso decade solo se l’autorità fiscale può dimostrare l’intenzionalità della mancata dichiarazione. L’applicazione di questa disposizione di legge porta quindi tendenzialmente alla riduzione dei casi di decadenza del diritto al rimborso. Alla luce di questa modifica alla legge, approvata solo di recente dal Parlamento, il Consiglio federale non ritiene necessario apportare ulteriori modifiche in questo ambito.