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25.3759 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

All’inizio della guerra a Gaza, la Banca nazionale svizzera possedeva 104 000 azioni dell’azienda israeliana di armi Elbit Systems. Nel 2024 ne ha vendute 28 000, con profitto. Elbit Systems è in debito con la Svizzera per i 300 milioni che il DDPS ha investito in droni ancora non funzionanti... In quanto principale industria bellica israeliana, Elbit fornisce armi all’esercito israeliano, il quale, secondo la Corte penale internazionale, sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. Il 13 giugno 2025 Israele ha anche lanciato un attacco contro l’Iran. Altri attori privati svizzeri detengono portafogli di investimenti nell’industria militare israeliana. UBS, per esempio, ha aumentato i suoi investimenti in Elbit dell’875 per cento nel 2024.Il Consiglio federale ritiene che gli investimenti svizzeri nelle industrie militari israeliane siano compatibili con il diritto della neutralità? Non danno forse un vantaggio militare a una parte in conflitto?Il Consiglio federale può rendere pubbliche informazioni dettagliate sugli investimenti privati svizzeri nell’industria militare israeliana? Intende adottare misure per vietare questo tipo di investimenti in quanto potrebbero sostenere la commissione di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidi? Il Consiglio federale ritiene che l’attacco israeliano all’Iran sia un’aggressione non provocata e ingiustificata, analoga all’aggressione russa all’Ucraina del febbraio del 2022?Il Consiglio federale sta quindi prendendo in considerazione misure contro Israele simili a quelle adottate contro la Russia per gravi violazioni del diritto internazionale?Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la Svizzera rischia di essere accusata di complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e persino genocidio a causa del suo sostegno indiretto alle operazioni militari israeliane a Gaza?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-2. Il diritto della neutralità si applica unicamente ai conflitti armati internazionali tra Stati. Poiché la Svizzera, come molti altri Paesi, non riconosce la Palestina come Stato sul piano bilaterale, il diritto della neutralità non si applica al conflitto in Medio Oriente. 3.-4. Il Consiglio federale non dispone di informazioni dettagliate sugli investimenti privati svizzeri. La Banca nazionale svizzera pubblica sul suo portale dati sugli investimenti diretti delle multinazionali.La Costituzione federale garantisce alle imprese la libera circolazione dei capitali. Gli investimenti o i trasferimenti di capitale possono essere limitati solo in casi eccezionali previsti dalla legge (p. es. con sanzioni basate sulla legge sugli embarghi). Non esiste alcuna base giuridica per introdurre il divieto di investire in società che operano in Israele o in insediamenti israeliani illegali. Tuttavia, la Svizzera non sostiene le attività economiche legate agli insediamenti israeliani illegali nel Territorio palestinese occupato. Al fine di rispettare l’obbligo internazionale di non sostenere l’occupazione israeliana del Territorio palestinese, la Svizzera sconsiglia alle persone fisiche e giuridiche di impegnarsi in attività economiche negli insediamenti israeliani e si attende una maggiore e ragionevole diligenza da parte delle aziende che operano in queste zone sensibili. Sulla base degli standard internazionali, le incoraggia a svolgere un esame completo della diligenza per garantire che le loro attività non abbiano un impatto negativo sulle popolazioni locali, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse o il potenziale sfollamento di persone. 5. Il Consiglio federale è seriamente preoccupato per la recente escalation militare tra Israele e l’Iran, nonché per gli attacchi statunitensi contro quest’ultimo e la successiva ritorsione iraniana contro basi militari statunitensi in Qatar. L’Esecutivo sottolinea l’importanza di osservare il diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario, che deve essere imperativamente rispettato in ogni circostanza. 6. I principi della politica svizzera in materia di sanzioni sono definiti nella legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231), che all’articolo 1 prevede la possibilità per la Confederazione di disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera (art. 1 cpv. 1), in pratica l’Unione europea. In questo modo, la Svizzera partecipa alle sanzioni ampiamente approvate a livello internazionale. La LEmb non consente tuttavia al Consiglio federale di emanare misure in maniera autonoma. Finora, né l’ONU né l’UE hanno adottato sanzioni a carico di Israele in relazione agli attacchi contro l’Iran. 7. Il Consiglio federale chiede il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione della popolazione civile e l’accesso umanitario senza ostacoli, il rilascio tempestivo e incondizionato di tutti gli ostaggi e un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza. L’accusa di complicità in violazioni del diritto internazionale pubblico da parte di un altro Stato presuppone che gli atti in questione siano stati commessi con l’intenzione di incoraggiare il compimento di una violazione. Sembra quindi difficile immaginare che la Svizzera possa essere ritenuta complice nella perpetrazione di un genocidio, di un crimine contro l’umanità o di un crimine di guerra.