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25.3763 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) intende adeguare l’allegato dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti al regolamento (UE) 2024/3190 che prevede il divieto di utilizzare il bisfenolo A (BPA) nei materiali che entrano in contatto con le derrate alimentari. Questo divieto implica che dal 2028 non potranno più essere immessi sul mercato gli stampi utilizzati per la produzione di cioccolato. Attualmente non ci sono alternative sicure e la migrazione del BPA nel cioccolato è trascurabile. Nella produzione di cioccolato vengono impiegati stampi in policarbonato, un materiale plastico resistente e durevole che contiene BPA. Ad oggi non ci sono altre soluzioni valide senza compromettere la sicurezza alimentare, in particolare a causa del rischio di frammenti e corpi estranei nel cioccolato. Inoltre, la migrazione del BPA negli alimenti dipende dalla durata e dalla temperatura di contatto. Le sue conseguenze nella produzione del cioccolato sono quindi minime, come dimostrano le modellizzazioni dei processi industriali. La valutazione del BPA da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su cui si fonda il divieto, è oggetto di critiche scientifiche. L’istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) mette in dubbio in particolare il metodo utilizzato dall’EFSA. In questo contesto, la Commissione europea ha proposto di procedere a una rivalutazione nel luglio del 2026, quando saranno disponibili nuovi stampi per il cioccolato senza BPA. Una volta in possesso dei risultati, deciderà se prorogare o meno il termine. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:1. Perché intende introdurre comunque il divieto del BPA nei materiali che entrano in contatto con le derrate alimentari, come gli stampi per il cioccolato?2. Se del caso, quale periodo transitorio sarà accordato alle industrie interessate per adeguarsi alla nuova normativa?3. Verrà concessa una proroga se il divieto del BPA negli stampi per il cioccolato sarà introdotto più tardi nell’UE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 1° luglio 2025, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha adeguato gli allegati dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21) alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3190, per garantire l’armonizzazione con il mercato interno europeo e assicurare lo stesso livello di protezione della salute dei consumatori. Questa armonizzazione è di grande importanza per l’industria alimentare e degli imballaggi svizzera, poiché molti prodotti vengono esportati nell’UE e devono quindi soddisfare i requisiti vigenti di quest’ultima. La Svizzera si basa quindi in particolare sulle valutazioni scientifiche dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Nel caso del bisfenolo A (BPA), dopo aver valutato la documentazione scientifica, l’USAV ha deciso di seguire l’approccio dell’UE. 2. In Svizzera si applicano gli stessi periodi transitori previsti nell’UE. Gli stampi per la produzione di cioccolato sono considerati «oggetti finiti ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare». Possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2028 secondo il diritto anteriore ed essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2029. 3. La normativa entrata in vigore il 1° luglio 2025 prevede già deroghe per determinate applicazioni in cui è stato dimostrato che i materiali contenenti BPA rappresentano l’opzione più sicura disponibile e che non vi è alcuna migrazione del BPA nelle derrate alimentari. Qualora l’UE decidesse di prorogare i periodi transitori per il divieto relativo agli stampi per cioccolato o di prevedere una deroga, è molto probabile che la Svizzera segua il suo esempio al fine di evitare svantaggi competitivi per l’industria nazionale.