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25.3770 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

L’energia solare è la tecnologia energetica con lo sviluppo più rapido in assoluto, anche in Svizzera. Già oggi l’elettricità solare copre il 60-80 per cento del carico totale della Svizzera per molte ore dalla primavera all’autunno. La legge su un approvvigionamento elettrico sicuro e gli obiettivi del Consiglio federale prevedono entro pochi anni un forte aumento dell’attuale produzione solare.

Secondo alcuni studi, l’allacciamento agli impianti fotovoltaici influisce notevolmente sull’ampliamento della rete di distribuzione, in particolare nelle aree rurali. L’ampliamento potrebbe tuttavia essere ridotto in modo significativo se la potenza immessa in rete degli impianti fotovoltaici venisse limitata in modo permanente. Attualmente pochi gestori di rete propongono modelli volontari per ridurre la potenza immessa, offrendo invece una rimunerazione più elevata per la ripresa di energia elettrica .

La rinuncia alla potenza immessa deve essere duratura e affidabile, in modo da ridurre i potenziamenti della rete e rendere più sicura la sua pianificazione. D’altra parte, i gestori degli impianti fotovoltaici necessitano di un incentivo per rinunciare alla potenza immessa. Prof. Christof Bucher della Scuole universitaria professionale di Berna ha sviluppato una proposta concreta in tal senso ed elaborato possibili modelli di finanziamento (https://www.bfh.ch/dam/jcr:9d37cc75-150d-4c07-9478-e8c76e4d2e50/paper-umsetzungsvorschlag-anreize-systemdienlichen-netzanschluss.pdf, in tedesco).

Purtroppo i gestori di rete non offrono ancora alcun incentivo per una rinuncia duratura e sicura alla potenza immessa. Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande e indicare possibili soluzioni:

  1. Esistono ostacoli normativi che impediscono ai gestori di rete di offrire un incentivo per la rinuncia alla potenza immessa?

  2. Se il gestore di rete non ha offerto alcun incentivo per la rinuncia alla potenza immessa, si tratta di potenziamenti della rete necessari ai sensi dell’articolo 15b LAEL?

  3. Il Consiglio federale è disposto a sancire espressamente a livello di ordinanza l’obbligo per i gestori di rete di offrire un incentivo per la rinuncia alla potenza immessa?

  4. Gli indennizzi per la rinuncia alla potenza immessa costituiscono costi computabili della rete di distribuzione o della rete di trasporto analogamente ai costi per i potenziamenti della rete?

  5. Come si potrebbe trattare in maniera uniforme la questione dei suddetti indennizzi? Un finanziamento mediante il Fondo per il supplemento rete sarebbe giuridicamente ammissibile?

Stellungnahme des Bundesrates

L’integrazione delle energie rinnovabili nella rete elettrica è una sfida e il loro esercizio richiede nuovi approcci. Il Consiglio federale ritiene che la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679), il cui secondo pacchetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, fornisca il necessario quadro normativo. Oltre all’incentivo proposto dal Prof. Bucher, esistono anche altri approcci, ad esempio quello di limitare l’immissione di energia elettrica in modo da decongestionare la rete. Il Consiglio federale ritiene quindi che una regolamentazione aggiuntiva concernente una sola soluzione sia troppo restrittiva. 1. In virtù dell’articolo 17c della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) rivista, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, i gestori delle reti di distribuzione possono stipulare contratti con i titolari della flessibilità, ad esempio per limitare l’immissione di energia elettrica. Il Consiglio federale è dell’avviso che non esistano ostacoli normativi a riguardo. 2. Di regola il gestore di rete non è obbligato a offrire incentivi per la rinuncia all’immissione in rete. Ciò può avvenire, ad esempio, se sono previsti ampliamenti della rete secondo il cosiddetto principio NOVA (ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e suo potenziamento prima del suo ampliamento; art. 9b cpv. 2 LAEl). Per un gestore di rete può anche essere più efficiente stipulare contratti di flessibilità solo con alcuni e non con tutti i titolari della flessibilità o solo per utilizzi garantiti (art. 17c cpv. 4 LAEl). Infine, anche altri fornitori di servizi energetici, come i fornitori delle prestazioni di servizio relative al sistema, possono offrire la possibilità di rinunciare all’immissione in rete. 3. Gli strumenti normativi necessari a questo scopo sono già sanciti dalla legge, soprattutto con il principio NOVA e le nuove opportunità derivanti dall’utilizzo della flessibilità. Inoltre i gestori di rete hanno la responsabilità di garantire una rete sicura, performante ed efficiente e di trovare soluzioni ottimali nel rispetto dei principi e delle possibilità dati dalla legge. 4. A partire dal 1° gennaio 2026, gli indennizzi per la rinuncia all’immissione in rete devono essere imputati ai costi di rete, a condizione che questi siano disciplinati in un contratto di flessibilità (art. 15 cpv. 2 lett. d LAEl del 1° gennaio 2026). 5. Una prassi unitaria per la rimunerazione della mancata immissione in rete è data dalla possibilità a livello di legge per i gestori delle reti di distribuzione, menzionata al punto 1, di stipulare contratti di flessibilità o di disporre di utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete. I servizi di flessibilità non possono essere remunerati mediante il Fondo per il supplemento rete, che è disponibile esclusivamente per gli strumenti di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.