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25.3774 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il World Economic Forum è una fondazione di diritto svizzero. Questa forma giuridica non prevede né proprietari né membri. Stabilendo la vigilanza sulle fondazioni, il legislatore ha istituito un organo di controllo per ovviare a tale assenza. Si tratta dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF), l’ente che vigila sulle fondazioni di tipo «classico» attive sul piano nazionale e/o internazionale che hanno la loro sede in Svizzera. L’AVF ha il compito di vigilare affinché le fondazioni che le sono assoggettate impieghino i loro beni conformemente agli scopi previsti dai loro statuti. All’inizio del 2025, l’AVF esercitava la vigilanza su 5520 delle 14 000 fondazioni di tipo «classico». In seguito alle indagini avviate nei confronti di Klaus Schwab e tenuto conto dell’importanza del WEF per la Svizzera, sarebbe opportuno chiarire i punti seguenti: L’AVF ha effettuato un controllo sul WEF?Se è stato effettuato, sono state riscontrate irregolarità che potrebbero compromettere il buon funzionamento delle fondazioni in Svizzera?In tal caso, quali sono le misure adottate dalla Confederazione o dall’AVF nei confronti del WEF e/o del suo fondatore?La Confederazione è disposta a rassicurare il mondo delle fondazioni e a garantire che nel nostro Paese le fondazioni non fungano da piattaforme per il riciclaggio di denaro?

Stellungnahme des Bundesrates

Il World Economic Forum (WEF) è una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero e sottostà alla vigilanza della Confederazione, più precisamente dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF). Conformemente al suo mandato legale, l’AVF vigila affinché le fondazioni che le sono assoggettate impieghino i loro beni secondo gli scopi previsti dai loro statuti. Verifica inoltre che i loro organi rispettino la legge, il buoncostume, l’atto costitutivo e i regolamenti e non esercitino in modo eccessivo, insufficiente o abusivo il loro potere discrezionale. L’AVF esercita una vigilanza costante, in particolare esaminando i rendiconti presentati annualmente (conto annuale, rapporto di attività, rapporto dell’ufficio di revisione), richiedendo informazioni mirate ed effettuando analisi dei rischi. Nel quadro del suo mandato legale, l’AVF è regolarmente in contatto con il WEF, anche per quanto concerne le accuse rese pubbliche nel 2024 e nella primavera del 2025. Le indagini in merito rientrano nel campo di competenza e responsabilità del consiglio di fondazione. L’AVF proseguirà il dialogo con il WEF seguendo e valutando con particolare attenzione l’attuazione delle misure adottate. In caso di gravi irregolarità in seno a una fondazione di tipo classico – ad esempio uso improprio dei beni, lacune nella governance o indizi concreti di riciclaggio di denaro – l’AVF può adottare diverse misure che vanno dall’emanazione di istruzioni formali alla revoca di organi, sino alla nomina di un commissario, il quale può a sua volta intentare azioni legali di responsabilità contro singoli individui, o alla liquidazione della fondazione. I casi sospetti vengono inoltre segnalati alle autorità di perseguimento penale. Le informazioni possono infine essere trasmesse all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale prende molto sul serio la lotta al riciclaggio di denaro, anche nel caso delle fondazioni. Sebbene le autorità di vigilanza sulle fondazioni non siano soggette alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), se una fondazione ha rapporti d’affari con un intermediario finanziario, quest’ultimo è tenuto a rispettare senza riserve gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, ossia identificare la controparte, accertare l’avente economicamente diritto (ad es. fondatore, beneficiari, persone con funzioni di controllo ecc.), allestire e verificare i documenti rilevanti. Le autorità di vigilanza verificano inoltre ogni anno, dalla costituzione in poi, il conto annuale e il rapporto di attività delle fondazioni di tipo «classico» (vale a dire escluse le fondazioni familiari ed ecclesiastiche e gli istituti di previdenza professionale). Infine, per motivi di trasparenza, le fondazioni, i membri aventi diritto di firma dei loro consigli di fondazione e dei loro organi devono essere iscritti nel registro di commercio. Il Consiglio federale ha anche sottoposto al Parlamento un progetto di registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). Secondo lo stato attuale dei dibattiti parlamentari, le fondazioni ne sarebbero esentate. A rafforzare l’effetto preventivo della vigilanza statale è infine l’autodisciplinamento del settore. Secondo la raccomandazione 23 dello Swiss Foundation Code, pubblicato da SwissFoundations, le fondazioni sono tenute a informarsi sull’origine dei valori patrimoniali e sulle persone da cui provengono. Queste condizioni quadro rendono più difficile sfruttare le fondazioni per il riciclaggio di denaro.