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25.3788 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Si sospetta che il trattamento preferenziale del legno svizzero secondo gli articoli 34a e 34b della legge forestale non solo violi materialmente le norme dell'OMC, ma che, attraverso una distorsione deliberata della concorrenza, rappresenti anche un ostacolo non tariffario al commercio rispetto ad altri materiali di costruzione, in parte importati. Finora questo trattamento preferenziale è stato motivato con presunti criteri di sostenibilità.

Secondo la risposta del Consiglio federale alla domanda 25.7295, il tasso di riciclaggio dei prodotti in legno incollato è solo dell'8 per cento circa. La maggior parte (92 %), al termine dell'utilizzo, deve essere sottoposta a valorizzazione termica o conferita in discarica. Per contro, da anni il tasso di riciclaggio dei metalli, soprattutto dell'acciaio, è prossimo al 100 per cento. L'acciaio è un ottimo esempio di economia circolare funzionante: può essere riciclato all'infinito e senza perdere le proprie qualità. Anche altri materiali, come il cemento riciclato, raggiungono tassi di riciclaggio più elevati rispetto ai prodotti in legno incollato.

Riservare un trattamento preferenziale a livello di legge ai prodotti in legno rappresenta una discriminazione sistematica dei materiali sostenibili e riciclabili più volte come l'acciaio. Inoltre, contraddice l'obiettivo di una politica edilizia e di acquisto tecnologicamente neutra, ecologica ed economica.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  • Può motivare dettagliatamente e con fatti verificabili in che modo la promozione del legno secondo gli articoli 34a e 34b della legge forestale, con riferimento a criteri di sostenibilità, sia giustificata alla luce dei principi applicabili dell'OMC, secondo cui non è consentito discriminare materiali e fornitori paragonabili?

  • Il trattamento preferenziale sancito per legge di un materiale che presenta una bassa circolarità rispetto a materiali di alta qualità e quasi completamente riciclabili in che misura è compatibile con gli obiettivi dell'economia circolare e del pari trattamento dei materiali da costruzione?

  • Gli ostacoli commerciali non tariffari e le distorsioni della concorrenza di norma non portano a un risultato di mercato ottimale. Dove vede il Consiglio federale una disfunzione specifica del mercato nel settore dei prodotti in legno che giustifichi un trattamento preferenziale a livello di legge?

  • Quali adeguamenti sarebbero necessari per allineare il quadro giuridico esistente ai principi di trasparenza, parità di trattamento dei materiali e promozione di una vera economia circolare?

Stellungnahme des Bundesrates

1-2) Considerati i numerosi materiali da costruzione è fondamentale utilizzare il materiale giusto al posto giusto, applicando miglioramenti e sviluppi ulteriori volti a garantirne la sostenibilità e la compatibilità con i principi dell’economia circolare. Il legno svizzero è una materia prima indigena, locale e rinnovabile che presenta un buon ecobilancio (www.aramis.admin.ch > Dokument > Ökologische Kennzahlen für Investoren: Vergleich Holzbau [disponibile in tedesco]); se lo si vuole valorizzare in modo efficiente dal punto di vista delle risorse, occorre solitamente privilegiarne un utilizzo a cascata. Nonostante l’attuale tasso di riciclaggio basso, il legno ha un forte potenziale come materiale da costruzione per l’economia circolare, come ad esempio il reimpiego dei montanti in legno lamellare incollato. Il riciclaggio è solo uno degli elementi dell’economia circolare ed è spesso associato a dispendio energetico o una riduzione della qualità della materia prima. Con l’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera» della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) sono state introdotte varie disposizioni. Per esempio, ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) in vigore dal 1° gennaio 2025, nel caso di appalti federali il committente deve prevedere, laddove opportuno, specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell’ambiente. Nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) sono stati introdotti un nuovo capitolo sulla salvaguardia delle risorse naturali e il rafforzamento dell’economia circolare (cfr. art. 10h LPAmb) e una sezione sulle costruzioni a basso consumo di risorse (cfr. art. 35j LPAmb). Anche nella legge sull’energia (LEne; RS 730.0) e nella legge sul CO₂ (RS 641.71) viene promosso un uso efficiente dei materiali dal punto di vista energetico e delle risorse. I Cantoni emanano disposizioni sui valori limite per l’energia grigia nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti (cfr. art. 45 cpv. 3 lett. e LEne). La legge forestale disciplina la promozione del legno. Secondo l’articolo 34a della legge forestale (LFo; RS 921.0) la Confederazione promuove la vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile. Per l’organizzazione della promozione, la Confederazione è vincolata dal principio costituzionale della libertà economica. Le misure devono pertanto essere neutre dal punto di vista della concorrenza (v. anche la risposta alla domanda 3). Secondo l’articolo 34b LFo, la Confederazione promuove l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell’edificazione e nell’esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà. Per valutare la sostenibilità del legno e dei prodotti derivati dal legno si considerano le direttive e le raccomandazioni esistenti come quelle della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) (cfr. art. 37c cpv. 2 dell’ordinanza sulle foreste, OFo; RS 921.01). In relazione agli articoli 34a e 34b LFo, le perizie commissionate dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) hanno confermato che le disposizioni corrispondenti sono conformi agli impegni della Svizzera ai sensi del diritto dell’OMC (cfr. Kaufmann/Weber, Rechtsguthaben zur Verwendung von Schweizer Holz in Bauten mit öffentlicher Finanzierung, 2013 e 2015 [perizie I e II] come pure perizia complementare del 14.7.2015).Le regolamentazioni sono pertanto armonizzate con l’articolo IV dell’Accordo riveduto sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), poiché nel quadro degli appalti pubblici occorre trattare alla stessa stregua i prodotti di legno derivanti da produzione sostenibile svizzeri e importati. Il divieto di discriminazione nel settore delle merci sancito nell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21) si riferisce a importazioni dello stesso tipo, nel caso specifico a prodotti di legno importati. Gli articoli 34a e 34b LFo sono formulati in modo neutrale per quanto riguarda l’origine e includono in egual misura prodotti di legno derivanti da produzione sostenibile indigeni e importati. 3) La promozione del legno si limita all’ambito precompetitivo e sovraziendale (cfr. art. 37b cpv. 1 OFo). In tal modo non sussistono né distorsioni della concorrenza né favoritismi sul mercato. 4) Considerato quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario modificare le basi giuridiche.

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