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25.3791 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica periodicamente in tutti i casi se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora adempiute?
2. In caso negativo, perché no? Se solo in parte, perché non per tutte le persone ammesse provvisoriamente? Se sì, con quale frequenza è effettuata o ripetuta questa verifica e in base a quali criteri? Gli autori di reati e le persone che potrebbero costituire un pericolo sono sottoposti a una verifica speciale?
3. In quanti casi l’ammissione provvisoria è stata revocata nel quadro della verifica periodica e per quali motivi (statistica degli ultimi 10 anni)?
4. È previsto un monitoraggio sistematico? In seno alla SEM esiste una task force che controlla questa verifica periodica? In caso negativo, perché no?
5. Quali misure adotta la SEM per garantire che le persone ammesse provvisoriamente che non adempiono più le pertinenti condizioni ritornino quanto prima nel loro Paese d’origine?
6. Quali provvedimenti concreti, oltre alla verifica periodica dell’ammissione provvisoria, adotta il Consiglio per limitare nel tempo l’ammissione provvisoria di modo che questa misura temporanea non diventi di fatto un diritto illimitato di soggiorno e crei quindi incentivi completamente sbagliati?

Begründung

Secondo la statistica sull’asilo 2024, 10 390 persone hanno ottenuto asilo in Svizzera e altre 6459 sono state ammesse provvisoriamente. Nonostante non abbia ottenuto l’asilo, questo ultimo gruppo di persone può restare temporaneamente in Svizzera. L’istituto giuridico dell’ammissione provvisoria è concepito come una misura temporanea ed è previsto soltanto in Svizzera e in Liechtenstein, ma non nel resto dell’Europa.Secondo l’articolo 84 capoverso 1 LStrI, la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. Se questa verifica periodica prescritta dalla legge non è effettuata o lo è solo in parte, lo statuto dell’ammissione provvisoria rischia di trasformarsi in una situazione definitiva, il che contraddice chiaramente lo spirito della legge. Lo dimostrano i ben 4598 casi di rigore approvati una volta trascorsi cinque anni (statistica sull’asilo 2024).

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente proviene da regioni di guerra in cui a lungo termine non può tornare o essere rimpatriata. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuna una verifica periodica e minuziosa di tutti questi casi di ammissione provvisoria finché la situazione nel Paese di origine non sarà manifestamente mutata. In presenza di indizi secondo cui gli ostacoli originari all’esecuzione non sussistono più, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina se l’ammissione provvisoria è ancora giustificata. Il Consiglio federale rileva tuttavia che ogni anno la SEM esamina in maniera mirata l’ammissione provvisoria di categorie specifiche di persone. Nel 2024 ha verificato 1200 ammissioni provvisorie revocandone 13. lnoltre, su domanda di un’autorità cantonale, dell’Ufficio federale di polizia o del Servizio delle attività informative della Confederazione, la SEM verifica l’ammissione provvisoria basandosi sui rischi (art. 84 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Può revocare l’ammissione provvisoria se lo straniero è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o se nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale. L’ammissione provvisoria può essere revocata anche se la persona ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 83 cpv. 7 lett. b LStrI). L’ammissione provvisoria termina anche se nei confronti di una persona è stata ordinata un’espulsione giudiziaria secondo l’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP; RS 311.0) o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) oppure un’espulsione secondo l’articolo 68 LStrI passata in giudicato (art. 83 cpv. 9 LStrI). Infine, il Consiglio federale indica di aver incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e più precisamente la SEM, nel quadro delle misure di accompagnamento all’iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», di verificare nel singolo caso e fondandosi sulla situazione nei Paesi di origine l’opportunità di revocare ammissioni provvisorie. Il DFGP (SEM) redigerà un pertinente rapporto all’attenzione del Consiglio federale entro fine 2025. 3. Negli ultimi dieci anni (dal 2015 al 2024) sono state verificate circa 12 000 ammissioni provvisorie e ne sono state revocate circa 340. In circa il 26 per cento di questi casi l’ammissione provvisoria è stata revocata in seguito a una condanna penale. In tutti gli altri casi è stata revocata perché gli ostacoli originari all’esecuzione erano venuti a cadere e la revoca dell’ammissione provvisoria è stata considerata proporzionata. 4. Gli scambi permanenti e la stretta collaborazione con le competenti autorità federali e cantonali garantiscono che la SEM disponga delle informazioni necessarie per constatare la fine o disporre la revoca di un’ammissione provvisoria. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessari un monitoraggio sistematico e una task force specifici. 5. Dopo la revoca o la fine dell’ammissione provvisoria, i Cantoni sono responsabili di eseguire l’allontanamento. La Confederazione li sostiene in questo compito. Il Consiglio federale ritiene molto importante che gli allontanamenti siano eseguiti in maniera efficace in collaborazione con i Cantoni. La Svizzera si situa nettamente al di sopra della media europea in materia di esecuzione degli allontanamenti. Nel 2024 il numero delle partenze (Ucraina esclusa) è di nuovo aumentato di circa il 20 per cento rispetto all’anno precedente. Il Consiglio federale intende proseguire gli sforzi profusi per ottimizzare le procedure in tale settore, ad esempio nel quadro dell’adempimento della mozione Salzmann 23.3082 «Offensiva nell’ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose». 6. Oltre alle suddette verifiche periodiche attive e mirate dell’ammissione provvisoria, la SEM reagisce alle informazioni fornitegli dalle autorità federali, cantonali e comunali che potrebbero comportare la fine o la revoca dell’ammissione provvisoria. Questo modo di procedere garantisce che l’ammissione provvisoria sia sempre riesaminata laddove opportuno, assicurando che sia mantenuta solo finché giustificata (esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento disposto). Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario prevedere misure supplementari.

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