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25.3798 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare nel catalogo delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) i dispositivi di allarme (tasti, pulsanti, braccialetti) per persone anziane. Occorre definire rimunerazioni adeguate che coprano i costi.

Begründung

In Svizzera la maggioranza delle persone anziane vive a casa propria, facendo o meno ricorso a un sostegno esterno o all’aiuto dei servizi di cura e assistenza a domicilio. Tuttavia, cadute o altri infortuni domestici, nonché l’attesa indefinita di un aiuto, rappresentano per loro un importante pericolo legato, tra l’altro, all’impossibilità di attirare l’attenzione o di allertare i soccorsi. Diversi dispositivi di allarme (p.es. il Telesoccorso Croce Rossa) contribuiscono a prevenire conseguenze gravi e ad aumentare il senso di sicurezza. Ve ne sono di vari tipi, tra cui braccialetti, pulsanti e rilevatori di cadute. Grazie al rapido intervento dei soccorsi allertati, questi dispositivi permettono di prevenire eventuali complicazioni e quindi di ritardare o addirittura di evitare un progressivo bisogno di assistenza. Inoltre, prolungano l’autonomia individuale sgravando il sistema sanitario e di cure. Al momento, tuttavia, i costi di questi dispositivi, che per molte persone si rivelano troppo elevati (diverse centinaia di franchi all’anno), sono raramente assunti dalle casse malati e spesso non vengono coperti neanche dalle prestazioni complementari. Ne consegue pertanto che molti potenziali utilizzatori vi rinuncino a scapito della loro salute. In un’ottica di prevenzione e preservazione della salute delle persone anziane e con l’intento di evitare gli elevati costi derivanti da un infortunio, questi dispositivi di allarme dovrebbero essere integrati nel catalogo delle prestazioni dell’AOMS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I dispositivi di allarme possono effettivamente rivelarsi molto utili. Il Consiglio federale è favorevole al loro utilizzo e rammenta che, a seguito dell’adozione da parte del Parlamento dell’oggetto 24.070 (modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI [Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio]) nella sessione estiva del 2025, i costi di questi dispositivi possono essere assunti nell’ambito delle prestazioni complementari. Questa soluzione consente di rispondere a un’esigenza importante ed è conforme al quadro vigente dell’assicurazione malattie obbligatoria.È inoltre prevista una procedura per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L’assunzione dei costi delle prestazioni da parte dell’AOMS è disciplinata nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei suoi allegati. L’obbligo di assunzione da parte dell’AOMS di prodotti utilizzati dalla persona assicurata stessa o con l’ausilio di una persona non professionista coinvolta nella diagnosi o nel trattamento, oppure da case di cura, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o dal personale infermieristico nell’ambito delle cure è disciplinato nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp, allegato 2 OPre). All’ammissione di posizioni nell’EMAp, alla loro modifica o alla loro eliminazione si applica il principio della domanda, che può essere presentata da tutte le parti interessate. A tal fine, i privati possono associarsi a fabbricanti, associazioni di categoria oppure organizzazioni di pazienti per dimostrare nella domanda che una nuova prestazione è efficace, appropriata ed economica. L’Ufficio federale della sanità pubblica esamina la domanda e la sottopone alla commissione extraparlamentare competente. Dopo aver sentito il parere di quest’ultima, il Dipartimento federale dell’interno decide in merito alle modifiche da apportare all’EMAp. Conferire al Consiglio federale il compito di ammettere nuove posizioni nell’EMAp, come chiesto nella presente mozione, sarebbe pertanto in contrasto con la procedura vigente e con la valutazione ivi prevista dei criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal; RS 832.10). Inoltre, ne conseguirebbe che alcune prestazioni sarebbero privilegiate rispetto ad altre, che vengono esaminate e ammesse nell’ambito dell’iter ordinario. La procedura di domanda è stata valutata alcuni anni fa dal Controllo parlamentare dell’amministrazione, che l’ha giudicata adeguata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.