Gli uomini senza cittadinanza svizzera che hanno un permesso di domicilio di durata illimitata in Svizzera devono essere obbligati a prestare servizio di protezione civile
25.3800 · Mozione · 2025-06-19
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale una revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) che preveda l’obbligo di prestare servizio di protezione civile per gli uomini privi di cittadinanza svizzera in possesso di un permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 34 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La mozione chiede inoltre che la durata del loro servizio sia la stessa di quella prevista per i cittadini svizzeri e che, proprio come questi ultimi, anch’essi paghino una tassa qualora non prestino servizio.
Begründung
Come sancito dall’articolo 61 capoverso 3 della Costituzione federale, l’estensione dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile agli uomini senza cittadinanza svizzera che soggiornano in questo Paese grazie a un permesso di domicilio di durata illimitata (conformemente all’articolo 34 della legge federale sugli stranieri e sulla loro integrazione, LStrI), è di competenza della Confederazione. Non è quindi necessario modificare la Costituzione federale. Occorre invece una revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). L’estensione dell’obbligo di cui sopra dovrebbe essere disciplinata nell’articolo 29 capoverso 1 LPPC. Quanto chiesto dalla mozione potrebbe contribuire ad attenuare il problema dell’apporto di personale alla protezione civile e gioverebbe inoltre all’integrazione. Gli uomini in possesso di un permesso di soggiorno di durata illimitata, che in diversi Comuni svizzeri sono ad esempio già tenuti a prestare servizio nel corpo dei pompieri, presterebbero così un contributo alla sicurezza e alla società analogamente ai cittadini elvetici. I benefici che le organizzazioni di protezione civile potranno trarre da quanto proposto sono promettenti. Attualmente in Svizzera vivono circa 78 000 stranieri con un permesso di domicilio in età di prestare servizio (18-30 anni), ossia circa 6000 per annata. Ciò significa che si potrebbe contare su circa 6000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio in più all’anno. Se venissero applicate le stesse condizioni di idoneità previste per gli uomini svizzeri, questo si potrebbe tradurre in circa 4800 militi della protezione civile supplementari all’anno.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Finora si è inteso l’obbligo di prestare servizio come un dovere civico. In Svizzera, i cittadini stranieri sono esclusi dai diritti di codecisione politica a livello federale. Come già esposto nella sua risposta al postulato Golay Roger (24.3215 | Chiedere la partecipazione degli stranieri agli sforzi per la difesa | Affare | Il Parlamento svizzero) e alla mozione Heer (24.3846 | Solidarietà con lo Stato ospitante. Introduzione di un tributo per la sicurezza per la popolazione straniera residente | Affare | Il Parlamento svizzero), il Consiglio federale ritiene che un’estensione del servizio obbligatorio costituisca una disparità di trattamento se vengono trasferiti doveri, ma non diritti. Secondo la legge vigente, gli stranieri maggiorenni domiciliati in Svizzera possono prestare già oggi servizio volontario nella protezione civile. Estendere l’obbligo di prestare servizio di protezione civile ai cittadini stranieri con permesso di domicilio discriminerebbe inoltre i cittadini degli Stati dell’UE/AELS rispetto ai cittadini svizzeri, poiché quest’ultimi non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se prestano già servizio militare o servizio civile. I cittadini degli Stati dell’EU/AELS non hanno questa possibilità poiché in Svizzera il servizio militare e civile è riservato esclusivamente ai cittadini svizzeri. L’attuazione della mozione violerebbe quindi il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE rispettivamente articolo 2 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS. Un’attuazione della mozione secondo il diritto internazionale pubblico richiederebbe una formulazione delle eccezioni non discriminatoria e svincolata da condizioni legate esclusivamente alla cittadinanza svizzera. Infine, sulla base del rapporto approfondito del DDPS, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di sottoporgli entro la fine del 2027 una proposta per l’ulteriore sviluppo del sistema dell’obbligo di prestare servizio. In quest’ambito occorre valutare anche una maggiore partecipazione della popolazione straniera alla sicurezza della Svizzera. Ciò copre anche la richiesta della mozione. È opportuno valutare questo aspetto nel contesto generale dell’attuale sistema dell’obbligo di prestare servizio e non trattarlo in modo prioritario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.