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25.3801 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di definire percorsi di riduzione dell’uso delle PFAS per i vari settori (ad es. edilizia, agricoltura, tecnologia medica, industria dei beni di consumo). che tengano conto della pericolosità e della persistenza delle sostanze utilizzate, della loro utilità concreta e dell’approccio dell’uso essenziale per le sostanze che non possono essere sostituite.

Inoltre, il Consiglio federale è invitato a proporre misure differenziate per settore per promuovere la riduzione delle PFAS in modo mirato, efficace e vincolante.

Begründung

Le PFAS sono considerate «sostanze chimiche eterne» poiché sono estremamente stabili, difficilmente degradabili e si accumulano su scala mondiale nell’ambiente, negli animali e negli esseri umani. Molte di queste sostanze sono tossiche e si sospetta che rappresentino un pericolo per la salute (ad es. chje siano cancerogene o che alterino il sistema endocrino).

Allo stesso tempo, le PFAS hanno molte proprietà positive e in tante applicazioni non possono o non possono ancora essere sostituite. Tuttavia, là dove le PFAS possono essere sostituite con alternative sicure, occorre farlo. In altri settori, come nella tecnologia medica, non esistono attualmente sostanze alternative adeguate. A seconda della tossicità e dell’utilità, ha senso prevedere un percorso di riduzione scaglionato nel tempo e in funzione del rischio.

Il Consiglio federale è incaricato di garantire, mediante una regolamentazione basata sulle evidenze, moderata e specifica per ogni settore, che la Svizzera non rimanga indietro a livello internazionale sul fronte della riduzione delle PFAS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio, il diritto svizzero in materia di prodotti chimici è armonizzato con quello dell’Unione europea (UE). In tal modo è possibile mantenere lo stesso livello di protezione in termini di salute umana e di ambiente e prevenire ostacoli al commercio. Il Consiglio federale non considera opportuno che la Svizzera proceda da sola, in particolare poiché gli oggetti e i preparati contenenti PFAS vengono spesso importati e i tenori di PFAS non possono essere registrati al passaggio della dogana.Il Consiglio federale intende pertanto mantenere la via intrapresa di recepire per la Svizzera i divieti armonizzati con il diritto europeo in materia di prodotti chimici. Una procedura coordinata a livello internazionale consente inoltre di aumentare l’efficacia delle misure. In proposito la Confederazione sta attualmente esaminando l’armonizzazione con il diritto europeo di diverse limitazioni supplementari per le PFAS e le loro sostanze correlate nei materiali a contatto con gli alimenti (cfr. modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici [ORRPChim; RS 814.81]) nel quadro del pacchetto di ordinanze in materia ambientale dell’autunno 2025). Dal momento che non è possibile differenziare le migliaia di PFAS diverse in base alla pericolosità e alla persistenza, l’UE ha optato per una loro limitazione su vasta scala. In tale contesto, si esamina, per ogni settore, quali impieghi essenziali («essential uses») possono essere esclusi dalla limitazione o beneficiare di periodi transitori più lunghi (www.echa.eu > Stampa > NEWS ARCHIVE > Highlights from June RAC and SEAC meetings > ECHA/NR/25/18).Inoltre, anche la definizione di percorsi di riduzione differenziati, specifici per settore ma coerenti per le migliaia di PFAS diverse è estremamente onerosa a livello scientifico e amministrativo come pure difficilmente praticabile. Sarebbero infine necessarie conoscenze supplementari sulle quantità impiegate nei diversi campi di applicazione, che attualmente possono essere determinate solo con un onere sproporzionato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.