25.3815 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel quadro della Strategia energetica 2050, in Svizzera si stanno sviluppando rapidamente le reti di teleriscaldamento. Tuttavia esistono notevoli disparità tariffarie tra i Cantoni e gli operatori, che possono nuocere alla competitività delle imprese a seconda della loro ubicazione.
La recente raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi relativa alla rete termica dei Services industriels de Genève (SIG) di Ginevra (raccomandazione del 18 aprile 2024 sulle tariffe delle reti termiche dei SIG di Ginevra) evidenzia notevoli differenze tariffarie e solleva interrogativi sulla trasparenza e sul metodo di calcolo dei prezzi per i consumatori, in particolare per le imprese captive.
Inoltre, i lavori svolti per le reti di teleriscaldamento vengono realizzati nell’arco di diversi decenni e si ripercuotono in forte misura sui costi fatturati ai consumatori.
In un simile contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Il Consiglio federale è a conoscenza delle forti disparità esistenti tra i prezzi delle reti termiche a seconda del Cantone o del fornitore e come sta analizzando la situazione?
Prevede l’introduzione di linee guida o di un quadro federale per evitare distorsioni economiche tra le regioni, in particolare per quanto riguarda la periodicità degli ammortamenti e il modo in cui questi ultimi influenzano i prezzi al consumo?
Come intende il Consiglio federale garantire che il sostegno pubblico alle reti termiche non comporti, paradossalmente, una perdita di competitività per le imprese non collegate ad esse?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza delle forti differenze esistenti a livello comunale e regionale per le tariffe delle reti di teleriscaldamento. La normativa nazionale non prevede tuttavia alcun obbligo di pubblicare le tariffe. Il maggiore studio condotto sulle tariffe svizzere delle reti di teleriscaldamento di cui il Consiglio federale è a conoscenza è stato realizzato dal Sorvegliante dei prezzi nel 2023 (Osservazione di mercato: tariffe del teleriscaldamento in Svizzera. Rapporto del Sorvegliante dei prezzi, Berna 2023; Sorveglianza dei prezzi > Documentazione > Pubblicazioni > Studi & analisi > 2023). La forte differenza tra i prezzi che emerge da tale studio dipende in particolare dai seguenti tre aspetti: a) una parte rilevante dei costi è correlata alla costruzione della rete di teleriscaldamento. Tali costi dipendono dalla lunghezza e dalla complessità della rete termica. Tanti piccoli consumatori di calore (case monofamiliari, piccoli condomini) comportano in genere costi di realizzazione della rete più elevati, il che in ultima analisi può influire anche sui prezzi per i grandi consumatori; b) la forma organizzativa dei proprietari e dei gestori delle reti termiche varia notevolmente. A loro volta anche le aspettative di profitto e le valutazioni del rischio degli investimenti variano notevolmente a seconda della forma organizzativa. Entrambi i fattori possono influire sulla composizione delle tariffe; c) i costi delle fonti di calore dipendono dalla disponibilità locale, dal prezzo dei terreni, dalle fluttuazioni sul mercato dei prezzi d’acquisto dei rispettivi vettori energetici e dalla distanza degli utenti dalla rete. I costi possono quindi variare notevolmente, anche se si ricorre allo stesso vettore energetico. 2. e 3. Stando alle informazioni di mercato disponibili, non si ravvisano distorsioni tra le regioni. Si presume inoltre che in molti casi l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento e il prelievo di calore da essa non siano più economici di un sistema di riscaldamento locale situato direttamente presso il consumatore. Uno dei motivi è che le reti di teleriscaldamento (ad eccezione delle reti anergetiche e delle reti termiche che sfruttano il calore residuo) hanno un rendimento inferiore rispetto alla generazione locale di calore partendo dalla stessa fonte di calore. Ciò è dovuto alle perdite di rete e al livello di temperatura più elevato richiesto e viene pagato anche dai consumatori. Questo vale anche se le reti di teleriscaldamento sono sovvenzionate attraverso il Programma Edifici o la copertura dei rischi di cui all’articolo 7 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310). I sussidi federali erogati attraverso il Programma Edifici possono essere destinati a ogni tipo di tecnologia e non sono pertanto discriminatori. Non ci sono quindi svantaggi sistematici per le imprese o le economie domestiche che scelgono sistemi di riscaldamento alternativi. L’approvvigionamento termico degli edifici e quindi anche l’attuazione del Programma Edifici a livello cantonale competono in primo luogo ai Cantoni (art 89 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera; RS 101). Al momento il Consiglio federale non ritiene che i sussidi esistenti siano all’origine di una distorsione significativa del mercato, per cui non prevede di definire linee guida o condizioni quadro nazionali.