Salvaguardare la sovranità cantonale in materia di naturalizzazione. Nessuna naturalizzazione se non sono adempiute tutte le condizioni federali e cantonali
25.3851 · Mozione · 2025-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le pertinenti disposizioni di legge e adottare tutte le misure necessarie permettendo la naturalizzazione ordinaria e agevolata soltanto se sono adempiute cumulativamente tutte le condizioni formali e materiali.
Begründung
Con la revisione totale della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (LCit), il legislatore ha voluto inasprire sotto vari aspetti il diritto in materia di naturalizzazione (FF 2011 2567).
Il Tribunale federale si è tuttavia attenuto alla prassi precedente, sviluppata in base al vecchio diritto, secondo la quale il rifiuto della naturalizzazione deve sempre essere proporzionato nel quadro di una valutazione complessiva, anche al di fuori dei meri criteri di integrazione, non elencati in maniera esaustiva all’articolo 12 capoverso 2 LCit (DTF 146 I 49 consid. 4.3; 135 I 49 consid. 6.1).
Ne è un esempio il caso mediatico turgoviese di un Siriano non naturalizzato dal Comune e dal Cantone perché, a causa dei suoi debiti, non adempiva il criterio cantonale di una situazione finanziaria sana (sentenza del Tribunale federale 1D_5/2022 del 25 ottobre 2023, consid. 6). Lo stesso vale per la recente sentenza, che ha suscitato grande scalpore, emanata in udienza pubblica nel caso svittese di un Turco condannato penalmente (sentenza 1C_350/2024 del 21 maggio 2025). In entrambi i casi, il Tribunale federale ha deciso che l’adempimento dei criteri di naturalizzazione va considerato nel suo insieme, per cui la naturalizzazione va pronunciata nonostante una condizione non adempiuta.
In questo modo, il Tribunale federale ha di fatto creato un modello di compensazione che permette, ad esempio, di compensare una condanna penale con buone competenze linguistiche. Ciò contraddice tuttavia l’inasprimento delle condizioni di naturalizzazione voluto dall’Assemblea federale nel 2014, che viene semplicemente eluso con questa giurisprudenza. È quindi necessario chiarire a livello di legge che tutte le condizioni formali e materiali di naturalizzazione devono essere cumulativamente adempiute in ogni caso. Questo vale sia per i criteri cantonali che quelli federali, preservando la sovranità politica dei Cantoni. Se una sola di queste condizioni non è adempiuta, la naturalizzazione non può essere accordata.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nelle sentenze menzionate dall’autore della mozione, il Tribunale federale ha rettificato l’applicazione del diritto in due singoli casi. La sentenza 1D_5/2022 del 25 ottobre 2023 verteva sul rigetto, da parte delle autorità comunali, di una domanda di naturalizzazione ordinaria. La commissione comunale di naturalizzazione aveva respinto la domanda adducendo che la situazione finanziaria del richiedente non era sana e che il candidato non partecipava alla vita economica. Il Tribunale federale è tuttavia giunto alla conclusione che le autorità comunali non avevano considerato in misura sufficiente la situazione personale del richiedente e che avevano valutato i fatti in maniera unilaterale e non nel loro complesso. A suo avviso è stata la mancanza di una visione d’insieme nella valutazione dei fatti a portare a negare in maniera arbitraria la naturalizzazione. Ha quindi accolto il ricorso, intimando alle autorità comunali di accordare la cittadinanza comunale al richiedente. Nella sentenza 1C_350/2024 del 21 maggio 2025 il Tribunale federale ha dovuto statuire su una decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che ha negato l’autorizzazione di naturalizzazione fondandosi su una prassi pluriennale in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale. Nella fattispecie, il richiedente era stato condannato a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere con la condizionale. Secondo la prassi attuale della SEM, questa pena costituisce un ostacolo alla naturalizzazione fino alla scadenza del periodo di prova corredato di un termine di attesa di tre anni. Tuttavia, secondo la sentenza del Tribunale federale, concentrarsi su un unico criterio per stabilire se una persona è sufficientemente integrata per ottenere la cittadinanza svizzera è ammissibile soltanto se questo criterio è, di per sé, determinante, come nel caso della commissione di reati gravi. Altrimenti occorre valutare in maniera globale tutti gli elementi pertinenti. È quello che sarebbe stato necessario fare, visto che il candidato ha commesso un unico reato, sanzionato con una pena relativamente mite, per cui il Tribunale federale ha rinviato il caso alla SEM per accertamenti complementari. Le due autorità all’origine delle decisioni sono state criticate: il Comune per la prassi con cui valuta la reputazione e l’indipendenza finanziarie, la SEM per non effettuare una valutazione complessiva nei casi in cui la persona è oggetto di un’unica condanna con una pena relativamente mite. Secondo il Consiglio federale, queste due decisioni non implicano tuttavia un allentamento generale delle condizioni materiali di naturalizzazione, che richiederebbe una modifica della legge sulla cittadinanza (RS 141.0).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.