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25.3854 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

  1. Quando e in che modo l’AFC è stata informata dei lavori svolti dal gruppo di lavoro istituito dal dicastero competente in materia di fiscalità del Cantone di Vaud? E dei relativi risultati?

  2. Quali ragioni hanno indotto l’AFC a intervenire attraverso un parere scritto il 22 maggio 2025?

  3. La richiesta avanzata dall’AFC al Cantone di Vaud di pubblicare una rettifica non rappresenta una misura che va oltre la vigilanza ordinaria prevista dall’articolo 103 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), che rientra quindi nell’ambito di competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e non dell’AFC? Chi ha deciso di attribuire la competenza all’AFC anziché al DFF? Il capo del DFF è stato informato?

  4. L’AFC ha tenuto adeguatamente conto, nella sua analisi, del postulato 23.4305 adottato dal Consiglio nazionale e delle dichiarazioni del Consiglio federale al riguardo?

  5. Il Consiglio federale ritiene che l’intervento dell’AFC rispetti il margine di intervento cantonale e sia giustificato nel contesto politico appena descritto?

  6. L’AFC verifica la prassi adottata negli altri Cantoni che applicano un sistema dualistico?

  7. Il Consiglio federale riconosce che le posizioni particolarmente rigide assunte dall’AFC in casi analoghi sono state talvolta smentite dalla giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 9C_680/2022 del 24 aprile 2024)?

Begründung

In materia di imposizione di fondi agricoli, il Consiglio nazionale ha sostenuto con ampia maggioranza il postulato 23.4305, che incaricava il Consiglio federale di fare il punto sull’evoluzione delle prassi in tutti i Cantoni e di stabilire «se la situazione attuale richiede un adeguamento delle basi legali federali o altre misure per attenuare la gravità di alcuni casi». Nel suo parere sul postulato in questione, il Consiglio federale aveva riconosciuto «che la situazione giuridica nei Cantoni con un sistema dualistico di imposizione degli utili da sostanza immobiliare può portare in singoli casi, in particolare nel settore agricolo, a situazioni difficili».

Il 17 marzo 2025 un gruppo di lavoro istituito dal dicastero del Cantone di Vaud competente in materia di fiscalità ha annunciato alcune modifiche della prassi, in particolare a beneficio delle aziende agricole di piccole dimensioni. Attraverso una comunicazione del 22 maggio 2025, l’AFC ha comunicato al Cantone di Vaud che tali modifiche non sono conformi al diritto federale. L’AFC avrebbe inoltre chiesto al Cantone di pubblicare una rettifica nel foglio ufficiale vodese. Si tratta di una richiesta piuttosto insolita in materia fiscale.

Stellungnahme des Bundesrates

1.L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è venuta a conoscenza dell’esistenza di un gruppo di lavoro e dei relativi risultati il 17 marzo 2025, in occasione del seminario pubblico organizzato dall’Amministrazione cantonale delle imposte vodese. 2.L’intervento dell’AFC è giustificato dal fatto che l’allentamento della prassi introdotto dalle autorità fiscali vodesi non è conforme al quadro legale e giurisprudenziale vigente, che prevede l’imposizione dell’eventuale valore aggiunto realizzato (art. 18 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11) e, su richiesta, l’applicazione dell’articolo 18a capoverso 1 LIFD (differimento dell’imposizione sino al momento dell’alienazione dell’immobile) nonché dell’articolo 37b LIFD (imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente). 3.L’intervento dell’AFC rientra nell’ambito della sua ordinaria attività di vigilanza (art. 102 cpv. 2 e art. 103 cpv. 1 LIFD), che copre tutte le fasi della tassazione. Quando la prassi non conforme riguarda solo un numero relativamente limitato di contribuenti, l’AFC può intervenire direttamente impartendo istruzioni generali al Cantone interessato. La possibilità di chiedere l’intervento del DFF (art. 103 cpv. 2 LIFD) è riservata a situazioni eccezionali, in particolare se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione (nella loro totalità o in gran parte) sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. 4.L’attuazione immediata dell’allentamento della prassi, ovvero a partire dal periodo fiscale 2024, avvenuta in seguito a un seminario pubblico, ha reso necessario un intervento rapido e una comunicazione pubblica per informare dell’immediata abrogazione della nuova prassi relativa all’imposta federale diretta. Pertanto, l’AFC si è vista costretta a intervenire prima ancora dell’adozione del rapporto sul postulato 23.4305, prevista per l’estate del 2026. 5.Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ritiene che l’AFC abbia agito in modo proporzionato rispettando le competenze ordinarie conferitele dalla LIFD. 6.In seguito alla menzionata decisione del Tribunale federale del 2011, l’AFC ha esaminato la corretta attuazione della sua circolare n. 38 in tutti i Cantoni. Nel complesso, le tassazioni analizzate sono state giudicate conformi alla legge. 7.Il Consiglio federale constata che la giurisprudenza non è sistematicamente a favore né sistematicamente a sfavore dell’AFC. In merito alla decisione 9C_680/2022 del 24 aprile 2024 è da precisare che fa seguito a un ricorso dell’AFC su un’importante questione di principio (non legata alla fiscalità agricola) che richiedeva un chiarimento da parte del Tribunale federale.