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25.3859 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nella sua risposta alla mia interpellanza 25.3380, il Consiglio federale ha espresso il proprio parere in merito agli strumenti disponibili per la protezione delle acque in Svizzera, rispondendo che, in base al rapporto intermedio sull’attuazione del piano d’azione dei prodotti fitosanitari 2017–2022, non si è ritenuto necessario, per diversi motivi, adottare ulteriori misure per il raggiungimento degli obiettivi. Nello stesso periodo è stato pubblicato lostudio della Eawag sulla qualità delle acque in Svizzera, che sottolinea l’urgenza di misure per la loro protezione e valorizzazione.

Il Consiglio federale e la comunità scientifica giungono quindi a conclusioni diverse. Gli strumenti oggi disponibili dovrebbero essere mantenuti e, qualora i rischi per le acque dovessero risultare ancora inammissibili entro il 2027, potrebbe essere fissato un percorso di riduzione. Viene inoltre indicato che, sebbene i rischi dei principi attivi dei pesticidi vengano valutati regolarmente, per alcune sostanze tale valutazione è attualmente sospesa a causa della mancanza di dati sulla valutazione dell’attività ormonale. La valutazione del rischio ambientale e le misure di riduzione dei rischi per questi principi attivi non vengono al momento adeguate.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come spiega il fatto che, nella primavera del 2024, l’Amministrazione e la comunità scientifica sono giunte a conclusioni diverse per quanto riguarda la necessità di ulteriori misure per la protezione delle acque? L’Amministrazione ha preso in considerazione i risultati dello studio per la propria valutazione?

2. Quali sarebbero i rischi «ammissibli» per la acque svizzere nel 2027? Quali criteri misurabili renderebbero necessario un percorso di riduzione?

3. Per quali principi attivi la valutazione è attualmente interrotta per mancanza di dati? Qual è la quantita di questi principi attivi utilizzata in Svizzera ogni anno?

4. I prodotti fitosanitari possono essere approvati solamente se il loro uso non ha effetti collaterali inaccettabili su esseri umani, animali o ambiente. Come possono essere autorizzati questi principi attivi in assenza di dati importanti sulla valutazione del rischio?

5. In che modo questo approccio è compatibile con il principio di precauzione sancito dalla Costituzione?

6. Quali misure vengono adottate per prevenire questo tipo di situazioni in futuro?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno definito degli obiettivi nel quadro del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari (Piano d’azione PF) e dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi». Entro il 2027 si prevede, tra l’altro, di dimezzare i rischi per le acque superficiali, legati all’impiego di prodotti fitosanitari (PF), senza tuttavia compromettere la protezione delle colture agricole. Come già affermato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza 24.4569 Trede «L’attuazione del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari è davvero sulla buona strada?», tali obiettivi rappresentano un primo importante passo per garantire che le acque superficiali possano svolgere meglio il loro ruolo di habitat per animali e piante. Gli influssi negativi dei PF sugli organismi acquatici non possono tuttavia essere esclusi nemmeno dopo che detti obiettivi sono stati raggiunti. A lungo termine, il Consiglio federale continuerà a perseguire l’obiettivo generale definito nel Piano d’azione PF, per cui le acque devono essere protette dagli influssi negativi. Ai fini dell’impiego dei PF continua inoltre a essere applicato il principio definito nel Piano d’azione PF, ossia di usare solo il quantitativo strettamente necessario. La necessità di adottare misure di protezione e valorizzazione delle acque evocata dall’Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali (Eawag) nel suo studio non è quindi in contrasto con le conclusioni del Consiglio federale nel quadro del Rapporto intermedio sul Piano d’azione PF. I risultati dello studio dell’Eawag non sono stati integrati nel Rapporto intermedio sull’attuazione del Piano d’azione PF del Consiglio federale. L’obiettivo di dimezzamento, entro il 2027, dei rischi per gli organismi acquatici rispetto alla media degli anni 2012–2015 (cfr. art. 6b cpv. 2 della legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1) è stato valutato nel Rapporto intermedio secondo il metodo descritto nell’articolo 10c dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118). 2. Il Consiglio federale non ha ancora definito i rischi «ammissibili» secondo l’articolo 6b capoverso 2 della LAgr per le acque superficiali e i criteri per la valutazione di questi rischi. Per la loro definizione, il Consiglio federale prenderà in considerazione le disposizioni in materia di diritto sulla protezione delle acque, l’obiettivo generale definito nel Piano d’azione PF (v. risposta alla prima domanda) e le ripercussioni sulla produzione agricola. 3. e 4. Il primo esame e il riesame periodico dei principi attivi vengono effettuati nell’UE. Secondo l’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), la Svizzera riprende l’approvazione del principio attivo senza alcuna ulteriore valutazione. I requisiti in materia di dati per l’approvazione o per il rinnovo dell’approvazione dei principi attivi (ad es. per la valutazione dell’attività ormonale) sono stati aumentati nel corso degli anni e quindi aggiornati in base alle più recenti conoscenze scientifiche e ai più elevati requisiti di protezione. Per i principi attivi approvati da tempo e commercializzati nei prodotti attualmente autorizzati, è possibile che durante il riesame dell’approvazione, in conformità con i requisiti attuali, venga rilevata una carenza di dati. 5. e 6. La procedura di omologazione con le valutazioni dei rischi per la salute e l’ambiente concretizza il principio di precauzione sulla base dei dati disponibili al momento della valutazione.