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25.3861 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. Quale importanza attribuisce il Consiglio federale alla capacità di innovazione e alla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera?

  2. Secondo il Consiglio federale, in che modo può la FINMA contribuire a rafforzare tali aspetti?

  3. Come si garantisce che la FINMA adempia effettivamente al proprio mandato legale, che le impone di considerare le ripercussioni sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera?

  4. Quali strumenti ritiene opportuni il Consiglio federale per assicurare al Parlamento una maggiore trasparenza sull’attuazione concreta di tale mandato da parte della FINMA?

Begründung

Secondo l’articolo 7 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RS 956.1), la FINMA, nell’esercizio delle sue attività, deve considerare «le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera». Il Consiglio federale ha da poco ribadito esplicitamente questo obbligo nella sua risposta all’interpellanza 24.4467.

Tuttavia, in un recente intervento pubblico, il direttore della FINMA ha messo in discussione tale mandato legale, generando irritazione nel settore finanziario. Le sue affermazioni appaiono peraltro contraddittorie, poiché da un lato ha sollevato dubbi sul mandato in questione, mentre dall’altro la FINMA eleva la sua funzione di regolazione e vigilanza al ruolo di garante della concorrenzialità stessa. Anche il riferimento a potenziali conflitti tra regolazione e concorrenzialità nel perseguimento degli obiettivi non è convincente, soprattutto considerando che pure autorità di vigilanza di piazze finanziarie comparabili a quella svizzera, ad esempio il Regno Unito, devono rispettare questo doppio mandato. Per quanto concerne il sostegno all’innovazione, si osserva che l’atteggiamento critico della FINMA nei confronti della concorrenzialità si riflette sempre di più anche nella prassi. Di conseguenza, l’innovazione non figura più tra gli obiettivi strategici della FINMA, come lo era in passato, ma viene ormai considerata soltanto fonte di nuovi rischi. Dal momento che la FINMA opera in modo autonomo e indipendente, vi è il rischio che il mandato legale a favore della concorrenza e dell’innovazione rimanga lettera morta. In un momento storico segnato da incertezze economiche e geopolitiche, è lecito interrogarsi sulla legittimità di tale approccio.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Una piazza finanziaria innovativa e competitiva è parte integrante di una piazza economica internazionale di qualità. Ciò presuppone anche condizioni quadro che consentono modelli aziendali di questo tipo. L’attività della FINMA è un pilastro importante di tali condizioni ed è inoltre disciplinata a livello di legge per quanto riguarda la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera. Conformemente all’articolo 4 LFINMA, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Sempre secondo lo stesso articolo, essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future. Il direttore della FINMA ha illustrato questo mandato, ad esempio, in occasione di un suo intervento al Club Zürcher Wirtschaftsjournalisten il 5 febbraio 2025 e ha spiegato che una vigilanza efficace permette di garantire la competitività della piazza finanziaria sul lungo termine (v. www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della FINMA > Relazioni e articoli). L’articolo 7 LFINMA, menzionato nell’interpellanza, fa riferimento all’attività di regolamentazione nel settore di competenza dell’Autorità. La regolamentazione della piazza finanziaria è disciplinata dal diritto federale. Nel limite delle competenze che le sono delegate dal legislatore, la FINMA può, se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza, emanare disposizioni riguardanti ad esempio la regolamentazione di contenuti tecnici. In tale contesto l’autorità tiene conto del diritto federale superiore e delle ulteriori linee guida previste all’articolo 7 capoverso 2 LFINMA, tra cui le ripercussioni sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera. 3./4. La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente (art. 21 LFINMA). Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.11), l’autorità è tenuta a coinvolgere in maniera adeguata il Dipartimento federale delle finanze e, nelle aree di interesse comune, la Banca nazionale svizzera nei suoi lavori e nelle sue riflessioni in materia di regolamentazione. Il controllo della FINMA, che è un’istituzione indipendente, avviene attraverso le leggi sui mercati finanziari emanate dal Parlamento e l’alta vigilanza esercitata dalle Camere federali sulla FINMA. Ogni quattro anni il Consiglio di amministrazione della FINMA stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale. Secondo la FINMA, il fatto che l’innovazione non costituisca più un obiettivo strategico proprio nel prossimo periodo è dovuto alla maggiore concentrazione e alla riduzione del numero di obiettivi rispetto al periodo precedente. Nella sua attività di vigilanza e di regolamentazione la FINMA continua a perseguire l’obiettivo di creare condizioni quadro che consentano al mercato finanziario svizzero e ai suoi clienti di utilizzare tecnologie nuove e innovative in un ambiente sicuro (cfr. anche la domanda 24.7820, disponibile in tedesco). Nel rapporto annuale concernente l’attuazione della strategia all’attenzione del Consiglio federale, la FINMA rende conto del raggiungimento degli obiettivi strategici e dei campi d’azione annuali. Il raggiungimento degli obiettivi è valutato dal Parlamento, in particolare in occasione della discussione annuale con le Commissioni delle finanze e le Commissioni della gestione. In tale contesto, il Parlamento può in qualsiasi momento richiedere delucidazioni alla FINMA in merito alla sua attività.