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25.3877 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In merito alla recente revisione dei margini di distribuzione e della nuova tariffa farmaceutica RBP V di prossima introduzione, si prega il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: 1. È fondata la critica secondo cui la recente revisione dei margini di distribuzione (e gli adeguamenti delle ordinanze) da parte del Consiglio federale non si basa su dati economici affidabili? 2. Se sì: per quali motivi il Consiglio federale ha agito senza disporre di basi di dati o di basi di calcolo affidabili? Non è proprio il Consiglio federale ad esigere, giustamente, dalle parti sociali che forniscano dati affidabili per la fissazione di nuove tariffe (strutture tariffali)? Il Consiglio federale è disposto a procedere a una revisione globale dei margini di distribuzione che sia fondata dal punto di vista economico? 3. Se no: su quali dati economici attendibili si è basato il Consiglio federale per la revisione dei margini di distribuzione? 4. L’introduzione di nuove tariffe o di nuove strutture tariffali è soggetta al principio di neutralità dei costi (requisito del Consiglio federale applicabile fino ad oggi e recentemente formulato in maniera esplicita nel secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi): per il Consiglio federale, tale requisito si applica anche all’introduzione della nuova tariffa farmaceutica RBP V? 5. Se sì: in che modo garantirà il rispetto del principio di neutralità dei costi? 6. Se no: come giustifica tale eccezione che va a scapito dei pazienti e di coloro che pagano i premi?

Begründung

I sostenitori della nuova tariffa farmaceutica «remunerazione basata sulle prestazioni» (RBP V) avevano promesso, a suo tempo, che la revisione dei margini di distribuzione e la RBP V avrebbero permesso di risparmiare circa 300 milioni di franchi. Recentemente, in occasione della revisione dei margini di distribuzione, alcuni assicuratori hanno concordato con la FMH, attraverso Curafutura, risparmi piuttosto modesti, dell’ordine di 60 milioni. Alla fine, saranno i pazienti a «pagare il prezzo» dei margini di distribuzione ogni volta che acquisteranno medicamenti a basso costo. Secondo alcuni addetti ai lavori, quando la RBP V è stata presentata, non si parlava più di risparmi significativi nell’ambito delle due revisioni in questione. In definitiva, le nuove tariffe potrebbero determinare un rincaro generale.

Stellungnahme des Bundesrates

1.–3. La parte propria alla distribuzione è un componente del prezzo di vendita al pubblico di un medicamento e deve rimunerare le prestazioni logistiche dei fornitori di prestazioni per la dispensazione di medicamenti. Per i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica, le prestazioni logistiche sono composte dal supplemento attinente al prezzo, per la rimunerazione dei costi del capitale, la gestione delle scorte e gli averi da riscuotere, e da un supplemento per confezione, per la rimunerazione dei costi di trasporto, d’infrastruttura e del personale. Con la decisione del Consiglio federale dell’8 dicembre 2023, il 1° luglio 2024 è entrato in vigore un nuovo disciplinamento della parte propria alla distribuzione, che si basa su una consultazione del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 2018 e su numerose discussioni con gli attori condotte nel 2022 e nel 2023. Il nuovo disciplinamento mira a ridurre gli incentivi negativi per la dispensazione di medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica e a realizzare un potenziale di risparmio pari a circa 50 milioni di franchi a favore dei pagatori dei premi. Per l’avamprogetto posto in consultazione, i parametri di calcolo per la parte propria alla distribuzione sono stati derivati perlopiù secondo un principio normativo. Durante le discussioni sono stati utilizzati soprattutto dati empirici provenienti dal pool tariffale SASIS AG e, per la plausibilizzazione, i dati dell’azienda IQVIA. Su questa base sono stati ricalcolati i parametri di calcolo per la parte propria alla distribuzione ed è stata effettuata una stima delle conseguenze in termini di costi e dell’obiettivo di risparmio. Nel corso delle discussioni con gli attori, l’obiettivo di risparmio a favore dei pagatori dei premi è stato aumentato a 60 milioni di franchi. Sono da attendersi ulteriori risparmi da una maggiore dispensazione di medicamenti a prezzi convenienti, che sarà incentivata anche dall’introduzione di una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo. Il DFI prevede un monitoraggio delle ripercussioni del nuovo disciplinamento. È necessario verificare il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio e se, con il nuovo disciplinamento, saranno dispensati più medicamenti a basso costo. 4.– 6. La tariffa delle prestazioni dei farmacisti (remunerazione basata sulle prestazioni dei farmacisti, RBP) è una tariffa convenzionale secondo l’articolo 43 e seguenti della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) negoziata tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. Una versione rivista del tariffario RBP (RBP V) è stata presentata al Consiglio federale nel giugno 2024, in seguito completata e parzialmente modificata il 10 giugno 2025 tramite un’aggiunta alla convenzione. Il Consiglio federale e l’Ufficio federale della sanità pubblica, in qualità di Ufficio responsabile, stanno esaminando il tariffario. Il rispetto delle disposizioni di legge in termini di equità ed economicità vale allo stesso modo sia per le tariffe convenzionali sia per quelle amministrate. Tra i criteri di economicità rientra anche la garanzia della neutralità dei costi. Inoltre, dal 1° gennaio 2024, quando introducono una convenzione tariffale i partner tariffali sono obbligati a effettuare un monitoraggio (art. 47c LAMal) che controlli l’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, e che preveda misure correttive in caso di evoluzioni non spiegabili. Ciò vale anche per la tariffa RBP.