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25.3888 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Oggi, in Svizzera, il diabete colpisce più di mezzo milione di persone. Circa 50 000 sono affette da diabete di tipo 1 e, per mantenere un equilibrio glicemico stabile e preservare la loro qualità di vita, hanno bisogno di dispositivi medici e materiale di consumo specialistico, come sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia (GCM), pompe di insulina e accessori vari (sensori, cateteri, serbatoi, aghi ecc.).

Benché essenziali, questi prodotti rappresentano un costo significativo sia per i pazienti sia per gli assicuratori. In merito ai prezzi praticati dai vari fornitori e alle modalità esatte di rimborso da parte delle assicurazioni malattie, si constata tuttavia una mancanza di trasparenza pubblica. Oggi i pazienti hanno accesso a queste informazioni soltanto se sono già clienti o se le richiedono espressamente al proprio diabetologo. Questa opacità complica le procedure, crea insicurezza e genera un sovraccarico amministrativo per i professionisti della salute.

Per motivi di trasparenza ed efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche è essenziale stilare un elenco pubblico e aggiornato dei prezzi reali dei dispositivi e del materiale di consumo legati al diabete, unitamente ai livelli di rimborso applicati dalle assicurazioni.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  1. È disposto a incaricare Swissmedic – o qualsiasi altro organo competente – di pubblicare e tenere aggiornata una banca dati pubblica dei prezzi dei dispositivi medici e del materiale di consumo utilizzati nella gestione del diabete nonché degli importi effettivamente rimborsati dalle assicurazioni malattie?

  2. Quali sarebbero, secondo il Consiglio federale, gli eventuali ostacoli giuridici, tecnici o economici alla pubblicazione di questi dati, comunque già in possesso delle autorità competenti?

  3. Ritiene che tale trasparenza potrebbe favorire scelte più consapevoli da parte dei pazienti, stimolare la concorrenza tra i fornitori e ridurre l’onere amministrativo a carico delle strutture sanitarie?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Il Consiglio federale non dispone dei prezzi dei dispositivi medici per il trattamento del diabete e attualmente non vi sono basi giuridiche che ne sanciscono il rilevamento o che prescrivono la gestione di una banca dati apposita. La legge sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) mira a garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci e ha quindi carattere di polizia sanitaria. Essa non prevede, invece, disposizioni relative alla regolamentazione dei prezzi (fissazione di tariffe e prezzi) dei medicamenti. L’introduzione di un obbligo di pubblicazione dei prezzi richiederebbe quindi una revisione sostanziale della LATer, in particolare dei suoi obiettivi, oppure l’elaborazione di un’altra base legale formale. I dispositivi medici utilizzati per il trattamento del diabete sottostanno all’obbligo di indicare il prezzo. L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) ne disciplina le modalità nei confronti dei consumatori. Si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi per consentire confronti. Su ogni dispositivo medico deve quindi essere riportato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri, il quale deve includere le tasse pubbliche come l’imposta sul valore aggiunto e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo. Ciò vale indipendentemente dal punto di dispensazione (negozi specializzati, farmacie fisiche, negozi online ecc.) e dall’ente che assume i costi (assicurazione malattie, per la vecchiaia, sulla vita ecc.). Nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp; allegato 2 dell’ordinanza sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31]), che disciplina la rimunerazione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non sono pubblicati i prezzi, bensì gli importi massimi rimunerabili (IMR) per gruppo di prodotti. Questi IMR sono fissati sulla base di un campione di prezzi, che possono variare in seguito. Vi sono pubblicati, ad esempio, gli IMR di dispositivi medici per il trattamento del diabete come i sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia (GCM). Il fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal è tenuto a informare l’assicurato se questi mezzi e apparecchi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e, se necessario, quali sono gli importi massimi rimunerabili dall’AOMS. 3. Il Consiglio federale è favorevole a un elevato grado di trasparenza dei prezzi e dei rimborsi dei dispositivi medici per il trattamento del diabete. Le norme vigenti – in particolare l’OIP, la pubblicazione dei rimborsi EMAp e l’obbligo di informazione dei fornitori di prestazioni – costituiscono la base per la trasparenza. Le potenziali ripercussioni di una rilevazione e pubblicazione dei prezzi da parte della Confederazione per favorire la trasparenza, stimolare la concorrenza e ridurre l’onere amministrativo richiedono un esame approfondito.