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25.3902 · Mozione · 2025-06-20

Dipartimento dell'interno

Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi per introdurre un obbligo di dichiarazione per le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). A tal fine, è necessario garantire che gli obblighi di dichiarazione siano chiaramente definiti, conformi e applicabili al diritto internazionale, nonché economicamente sostenibili e semplici da attuare dal punto di vista amministrativo.

Begründung

Grazie alle loro proprietà idrorepellenti, antigrasso e antisporco, le sostanze PFAS sono presenti in migliaia di prodotti di uso quotidiano, dall’abbigliamento per le attività all’aperto al pentolame, dai cosmetici fino agli apparecchi elettronici. Tali sostanze hanno un ruolo importante anche nella transizione energetica: molteplici PFAS, infatti, sono impiegate in diverse tecnologie per la produzione di energia rinnovabile, in particolare eolica e solare, ma anche nelle pompe di calore destinate a sostituire gli impianti di riscaldamento a combustibili fossili negli edifici. Secondo la scienza, tuttavia, molte di queste sostanze sarebbero persistenti e bioaccumulabili, con effetti potenzialmente preoccupanti per la salute e l’ambiente. La loro rimozione dall’ambiente e dall’acqua potabile è tecnicamente complessa e costosa. Nonostante i rischi, attualmente in Svizzera manca una base informativa sistematica destinata a chi acquista e utilizza i prodotti. Introdurre un obbligo di dichiarazione crea trasparenza e consente alle persone interessate di prendere decisioni consapevoli in merito all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti. Rappresenta un passo pragmatico verso la riduzione del rischio senza dover imporre divieti. Allo stesso tempo, tale obbligo crea i primi incentivi rivolti alle aziende produttrici affinché, ove possibile, optino per alternative prive di PFAS. Mediante questa regolamentazione, la Svizzera si assume la responsabilità nei confronti delle generazioni future per quanto riguarda tale categoria di sostanze preoccupanti. Proprio perché le sostanze PFAS sono presenti in molti prodotti, talvolta in quantità minime, si deve garantire un’attuazione proporzionata che sia, di conseguenza, economicamente sostenibile e semplice dal punto di vista amministrativo. Ulteriori condizioni, quali la definibilità, la conformità al diritto internazionale (p. es. alle disposizioni dell’OMS) e l’attuabilità, sono state altresì richieste nella mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati».

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il presente parere è identico a quello in risposta alla mozione Michel Matthias 25.3866.

Il Consiglio federale riconosce che l’introduzione di un obbligo di dichiarazione per le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), come richiesto dalla mozione, garantirebbe una maggiore trasparenza e permetterebbe ai consumatori di compiere scelte d’acquisto informate. In questo ambito, il diritto svizzero sui prodotti chimici prevede già diverse misure regolatorie.

Il 1° settembre 2024 la Svizzera ha introdotto nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), in attuazione autonoma, le nuove classi di pericolo europee stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/707 per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili. Conclusi i periodi transitori, nei prossimi anni le sostanze aventi proprietà PBT/vPvB dovranno essere dichiarate sull’etichetta dei prodotti chimici a partire da una concentrazione dello 0,1 per cento. Alcune sostanze PFAS sono già identificate come PBT/vPvB, altre si aggiungeranno progressivamente.

Le sostanze aventi proprietà PBT/vPvB soddisfano inoltre i criteri per essere incluse nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern, SVHC). Per alcune sostanze PFAS ciò è già avvenuto. Secondo l’articolo 71 OPChim, per permettere un impiego sicuro degli oggetti che contengono SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento, devono essere fornite tutte le informazioni disponibili lungo l’intera catena di distribuzione, ivi compresi gli utilizzatori professionali e, su richiesta, anche gli utilizzatori privati. Se determinati oggetti risultano essere un rischio per i consumatori o per l’ambiente, il Consiglio federale emana misure volte a ridurre il rischio (p. es. limitazioni e divieti di utilizzo mirati), in stretta analogia con il diritto dell’UE.

Le sostanze PFAS sono un gruppo di oltre 10 000 composti chimici che presentano diversi potenziali di pericolo e di rischio per l’ambiente e la salute. L’introduzione di un obbligo di dichiarazione per beni di consumo contenenti sostanze PFAS, specifico per la Svizzera e che va oltre le disposizioni vigenti, creerebbe ostacoli tecnici al commercio (tra l’altro anche nel traffico di merci con l’UE). Dato che le catene di distribuzione comprendono spesso anche aziende al di fuori del territorio nazionale alle quali tali requisiti non sarebbero applicabili, l’acquisizione delle informazioni necessarie per attuare un obbligo di dichiarazione generale per le sostanze PFAS comporterebbe inoltre notevoli difficoltà per le aziende svizzere interessate (comprese molte piccole e medie imprese attive nel settore dei beni di consumo).

Sebbene la richiesta della mozione di una maggiore trasparenza sia fondamentalmente condivisibile, il Consiglio federale ritiene che l’introduzione di un obbligo generale di dichiarazione per le sostanze PFAS specifico per la Svizzera non sarebbe sostenibile a causa dei prevedibili costi aggiuntivi e per molti aspetti sarebbe incompatibile con i requisiti sanciti dalla legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31). Le vigenti disposizioni basate sul rischio previste dall’OPChim rispondono già nel limite del possibile alla richiesta della presente mozione. Se l’UE dovesse introdurre ulteriori obblighi di dichiarazione in materia di PFAS, la Svizzera li esaminerebbe e li implementerebbe in maniera appropriata nel quadro dell’attuazione autonoma.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.