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25.3903 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Alcune rivelazioni apparse sulla stampa riferiscono di pratiche dubbie, se non addirittura fraudolente, della società Hestia Conseils, attiva nell’intermediazione nel settore dell’assicurazione malattie, in stretta collaborazione con alcuni assicuratori, segnatamente Groupe Mutuel. Si tratta in particolare di falsificazione di firme, di intermediari non certificati, di commissioni indirette tramite fornitori esterni di prestazioni che fatturano importi eccessivi nonché di un elevato numero di contratti annullati o problematici.

A tale proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  1. Il Consiglio federale ritiene che gli attuali strumenti di vigilanza sulle attività di intermediazione nel settore dell’assicurazione malattie siano sufficienti per prevenire questo tipo di abusi?

  2. Esiste un chiaro obbligo per gli assicuratori di segnalare alle autorità penali i presunti casi di frode o di falsificazione? In caso contrario, tale obbligo dovrebbe essere introdotto?

  3. Il Consiglio federale prevede di rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle commissioni versate, anche quando transitano attraverso l’acquisto di «lead» o di prestazioni di marketing?

  4. La FINMA o un altro organo è autorizzato a intervenire a titolo preventivo se vi sono sospetti di abusi sistemici nel settore dell’assicurazione malattie?

  5. Quali meccanismi di protezione degli assicurati sono previsti nei casi in cui si accerta che i contratti sono stati stipulati in modo irregolare e sistematico, senza il loro pieno consenso o con dati falsificati?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: con la legge riveduta sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, sono state inasprite le disposizioni sulla sorveglianza sugli intermediari assicurativi. Nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie esistono diversi strumenti volti a proteggere gli stipulanti, tra cui:gli intermediari assicurativi devono godere di buona reputazione e garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Attraverso prescrizioni interne e un’organizzazione operativa adeguata devono garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b e art. 46 cpv. 1 lett. b LSA);gli intermediari assicurativi non possono operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. Alle imprese di assicurazione è inoltre vietato, sotto comminatoria di sanzioni, collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della LSA (art. 44 LSA);per coprire la loro responsabilità civile derivante dalla violazione dell’obbligo di diligenza professionale, gli intermediari assicurativi devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale per danni patrimoniali (art. 41 cpv. 2 lett. d e cpv. 4, art. 46 cpv. 1 lett. b LSA);gli standard specifici al settore per la formazione e formazione continua devono essere concepiti in modo tale da permettere agli intermediari assicurativi di esercitare in modo professionale la loro attività e proteggere gli assicurati (art. 43 LSA);le acquisizioni telefoniche a freddo sono vietate (art. 31a cpv. 1 lett. c LSA). Inoltre, presso il punto vendita, gli intermediari assicurativi sono tenuti a indicare agli stipulanti, tra le altre cose, il proprio nome e indirizzo nonché eventuali conflitti di interessi. Devono anche comunicare se l’intermediazione è vincolata o non vincolata (art. 45 LSA);per quanto riguarda la rimunerazione (provvigione) degli intermediari assicurativi, si applica un tetto massimo di 16 premi mensili (art. 31a cpv. 1 lett. e LSA). Gli offerenti di assicurazioni malattia complementari possono inoltre versare una provvigione solo in presenza di un verbale per un colloquio di consulenza firmato da uno stipulante (art. 31a cpv. 1 lett. f LSA). Se l’intermediazione non è vincolata, gli stipulanti devono essere inoltre informati riguardo alla provvigione ricevuta dall’assicuratore malattie (art. 45b LSA);secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA, la FINMA ha il compito di proteggere gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi. La FINMA è tenuta a intervenire in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46 cpv. 1 lett. g LSA);alla tutela degli stipulanti contribuiscono anche le sanzioni di diritto penale amministrativo previste dalla LSA, in particolare: la violazione degli obblighi d’informazione (art. 86 cpv. 1 lett. c LSA), la violazione del divieto relativo alle acquisizioni telefoniche a freddo (art. 86 cpv. 1bis LSA), la distribuzione di contratti d’assicurazione per il tramite di intermediari assicurativi non vincolati che non dispongono della registrazione necessaria (art. 87 cpv. 1 lett. b LSA), l’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo non vincolato senza registrazione (art. 44 legge del 22.6.2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA; RS 956.1] in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 1 LSA).La FINMA è competente per la sorveglianza continua del mercato degli intermediari. Può ordinare misure per ristabilire l’ordine legale in caso di irregolarità. Il Consiglio federale ritiene pertanto che gli attuali strumenti volti a sorvegliare le attività d’intermediazione nel settore delle assicurazioni malattia complementari siano sufficienti.Ad domanda 2: alle imprese di assicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LSA non si applica alcun obbligo di denuncia. Tuttavia, nel quadro dell’ordinamento giuridico, le imprese sono libere di segnalare alle autorità di perseguimento penale presunti casi di frode o falsificazione mediante (auto)denuncia. Secondo la LFINMA, la FINMA ha invece l’obbligo di sporgere denuncia: l’articolo 38 capoverso 3 di questa legge la obbliga a informare le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o alle leggi sui mercati finanziari. La FINMA è tenuta a denunciare le infrazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua attività di vigilanza. In particolare, questo vale anche per i reati che possono essere stati commessi da persone non soggette alla vigilanza della FINMA. Secondo il Consiglio federale, questa regolamentazione si è dimostrata efficace; l’introduzione di un obbligo di denuncia per le imprese di assicurazione presso le autorità di perseguimento penale non è pertanto necessaria.Ad domanda 3: il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario intervenire. Gli offerenti di assicurazioni complementari a quella sociale contro le malattie sono già oggi tenuti a fornire alla FINMA informazioni senza omissioni. Inoltre, gli intermediari assicurativi non vincolati sono obbligati a comunicare le loro provvigioni (v. ad domanda 1).Ad domande 4–5: se si sospettano abusi nell’ambito della LSA, la FINMA effettua gli accertamenti necessari e avvia, se del caso, un procedimento di enforcement. Questo vale anche per gli abusi che si manifestano nell’intermediazione di assicurazioni complementari a quella sociale contro le malattie. La FINMA si aspetta che l’impresa di assicurazione interessata rescinda i contratti d’assicurazione stipulati illecitamente e sistematicamente senza il pieno consenso o utilizzando dati falsificati. Inoltre, le imprese di assicurazione che hanno aderito all’accordo settoriale «Intermediari 3.0» si sono impegnate a rifiutare o terminare qualsiasi collaborazione con gli intermediari assicurativi le cui attività sono incompatibili con la legge in termini di forma, contenuti o per altri motivi o se queste non sono in linea, sia nella lettera che nello spirito, con gli standard qualitativi dell’accordo.