25.3915 · Mozione · 2025-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dell’articolo 13a capoverso 1 OFo per consentire il deposito nel bosco di legname che ha subito una prima lavorazione.
Begründung
L’obiettivo è permettere ufficialmente e in modo mirato l’effettuazione di attività di taglio, essiccazione e stoccaggio nel bosco. Nello specifico, la modifica richiesta concerne l’ordinanza di applicazione della legge forestale, anche se detta ordinanza non è direttamente di competenza delle Camere. Ritengo importante promuovere questo cambiamento di minore entità ma che semplificherebbe la gestione e quindi la cura adeguata delle nostre foreste per garantirne la salute. Nello specifico, l’articolo 13a capoverso 1 OFo potrebbe essere modificato come segue (aggiunta in grassetto): «Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi di legname che ha subito una prima lavorazione, depositi coperti da legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l’autorizzazione dell’autorità secondo l’articolo 22 LPT».
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 77 capoverso 1 della Costituzione (Cost.; RS 101), la Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. Lo stesso articolo fissa i principi sulla protezione delle foreste (cpv. 2) e promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste (cpv. 3). Il termine «foresta» è definito nell’articolo 2 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0). In tal senso, sono giuridicamente considerate foreste e quindi conformi alla zona anche le superfici non alberate, in particolare le costruzioni e gli impianti forestali (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LFo). Ciò a condizione che tali costruzioni e impianti forestali servano alla gestione e alla conservazione conforme della foresta. Detta condizione non è più soddisfatta in caso di prodotti di legno lavorati e del loro stoccaggio nel bosco. Si tratta di fatto di prodotti finali di un’attività precedente di gestione forestale (raccolta di legname), ma in quanto prodotti industriali propri non sono più necessari per la gestione o la conservazione della foresta. La modifica proposta dell’articolo 13a dell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) sarebbe pertanto contraria alla legge. Inoltre, l’articolo 13a OFo è già stato modificato al 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore). Tale adeguamento è dovuto all’iniziativa parlamentare 16.471 von Siebenthal «Attuazione della Politica forestale 2020. Agevolazione delle condizioni di dissodamento». Il Parlamento ha tuttavia ritenuto che questa iniziativa parlamentare andasse troppo oltre con l’allentamento delle condizioni di dissodamento per le infrastrutture di lavorazione del legno, poiché le costruzioni industriali nel bosco sono in contrasto con il principio pianificatorio di separazione tra zone edificabili e zone non edificabili. Per tale ragione non è stato dato seguito all’iniziativa parlamentare 16.471. Per contro, con la mozione 18.3715 «Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame», il Consiglio federale è stato incaricato dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati di creare le condizioni giuridiche, attraverso un’aggiunta all’articolo 13a OFo, che consentano ai proprietari forestali e alle segherie di realizzare impianti di stoccaggio di tondame nel bosco. Con questa aggiunta nell’OFo è già stato creato un miglioramento conforme alla legge delle condizioni quadro per l’economia forestale e del legno. Infine, nel quadro dell’attuazione della mozione 21.3848 Roduit «Per una filiera del bosco completa in Svizzera», il Consiglio federale è stato incaricato di effettuare un’analisi dello sviluppo per siti di lavorazione del legno (e quindi anche per gli spiazzi adibiti al deposito di legname). Partendo da tale base, il Parlamento ha pertanto già incaricato il Consiglio federale di creare migliori condizioni quadro per l’economia del legno svizzera e per l’ulteriore lavorazione del legno in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.