Porre le basi legali per una dichiarazione obbligatoria per il trasporto di merci pericolose al Sempione
25.3926 · Mozione · 2025-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di predisporre le basi legali per rendere obbligatoria la dichiarazione per il trasporto di merci pericolose sul passo del Sempione.
Begründung
Dal 2017, nei suoi rapporti sul trasferimento del traffico il Consiglio federale ritiene che un impegno volontario da parte dell’industria vallesana consentirà di ridurre il numero dei trasporti di merci pericolose attraverso il Sempione e quindi i rischi a essi collegati, rifiutando così di emanare un divieto generale per questo valico. Nell’agosto 2021, dalla prima riunione del gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Cantone del Vallese, Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dei trasporti (UFT), associazioni con sede in Vallese, industria e camera di commercio cantonali è scaturita la Roadmap 2025. È emerso tuttavia che, nel frattempo, dai rapporti del 2017 e del 2021 sono scomparsi alcuni dati statistici necessari per condurre un’analisi della situazione. Secondo le stime della Confederazione e del gruppo di lavoro in parola i trasporti di merci pericolose sarebbero passati da 9800 nel biennio 2015–2016 soltanto a 9200 nel periodo 2023–2024. Inoltre, il 52,2 per cento di questi nel 2024 erano in transito in Vallese e non avevano come partenza o destinazione realtà industriali del Cantone.
Attualmente il trasporto di merci pericolose nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino è oggetto di restrizioni particolarmente stringenti dettate dall’Accordo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) e richiede un’autorizzazione speciale.
Gli invii di merci pericolose per via area sono soggetti all’obbligo di presentare una dichiarazione che attesti all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) la conformità alle disposizioni nazionali e internazionali in materia.
L’introduzione di una base legale che istituisca l’obbligo di dichiarare le merci pericolose trasportate sul passo del Sempione consentirà al Consiglio federale di ottenere una visione d’insieme di questa tipologia di trasporto, conoscere meglio categorie, provenienza e destinazione dei flussi di merci pericolose, determinare le responsabilità in caso di incidente e, in ultima analisi, tutelare meglio la popolazione residente e l’ambiente. Il trasporto di merci pericolose attraverso il Sempione a oltre 2000 metri di altitudine sarà così soggetto alle stesse regole applicate al trasporto di merci pericolose nelle gallerie transalpine e per via aerea.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale, la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul passo del Sempione è un tema importante. Tuttavia, ritiene che l’obbligo di dichiarazione richiesto nella mozione non possa apportare miglioramenti in tal senso. Le disposizioni di legge in materia sono ampiamente disciplinate in virtù dell’Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR, RS 0.741.621), e sono vincolanti per la Svizzera. L’introduzione di norme speciali circoscritte a realtà locali, in questo caso a un singolo valico alpino, renderebbe estremamente difficoltosa l’elaborazione nonché l’applicazione di soluzioni uniformi a livello transnazionale, oltre a comportare un onore sproporzionato. Sarebbero inoltre necessarie modifiche alle prescrizioni nazionali, che non riguarderebbero solamente il passo del Sempione (SDR, RS 741.621). Infine, le prescrizioni specifiche dovrebbero a loro volta essere integrate nell’ADR per assicurarne il rispetto sul piano internazionale. Le informazioni relative a categoria, provenienza e destinazione delle merci pericolose trasportate vengono ad oggi già acquisite. In attuazione della mozione 20.3696 Pasquier-Eichenberger, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha posto in essere vasti interventi di monitoraggio dei trasporti di tali materiali sulla strada del Sempione. Le rilevazioni vengono effettuate mediante apposite videocamere posizionate lungo l’A09, all’altezza di Gondo e Saint-Maurice. Ulteriori dati vengono inoltre forniti direttamente dall’industria vallesana. Il Consiglio federale informerà specificamente e con riferimento al valico in oggetto nel rapporto biennale sul trasferimento del traffico e nella rendicontazione ordinaria sul traffico transalpino. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene l’introduzione di una dichiarazione obbligatoria per il trasporto di merci pericolose al Sempione sproporzionata e inadeguata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.