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25.3932 · Mozione · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adeguare le basi legali in modo tale da poter attuare una soluzione conforme alla Costituzione per i casi di rigore nell’imposizione del valore locativo, in particolare nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). È inoltre opportuno esaminare l’opportunità di attuare una soluzione per i casi di rigore analoga nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

Begründung

In determinati casi il valore locativo può diventare un problema finanziario per i proprietari di abitazioni ad uso proprio. Ciò accade in particolare quando l’ipoteca è stata estinta e il valore locativo supera una determinata soglia rispetto al reddito. In singoli casi, soprattutto i pensionati possono essere costretti a vendere la loro abitazione. Diversi Cantoni hanno quindi introdotto soluzioni cantonali per i casi di rigore. Con decisione 2C_605/2021 del 4 agosto 2022, il Tribunale federale ha formulato delle condizioni quadro in considerazione degli articoli 8 capoverso 1 e 127 capoverso 2 della Costituzione federale, senza però escludere in linea di principio la possibilità di introdurre clausole di rigore. Il margine di manovra è tuttavia limitato. Una clausola di rigore a livello federale (LIFD) avrebbe probabilmente un’importanza marginale, ma per motivi di coerenza sarebbe opportuno perlomeno valutare l’introduzione di una soluzione analoga.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il 28 settembre 2025 il Popolo e i Cantoni decideranno se mantenere o abolire l’imposizione del valore locativo. In caso di abolizione, anche gli effetti citati nella mozione verrebbero meno, rendendo superfluo il trattamento della mozione. In vista della votazione popolare, il Consiglio federale si pronuncia a favore dell’abolizione del valore locativo. Due anni fa l’autore della mozione ha depositato un postulato (23.3809), in cui chiedeva al Consiglio federale di esaminare in un rapporto la possibilità di adottare una soluzione per i casi di rigore concernente il valore locativo che rispettasse i principi della Costituzione. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere l’intervento, il Consiglio nazionale lo ha tuttavia respinto.Il valore locativo può causare problemi di liquidità se rappresenta una parte consistente del reddito complessivo. I Cantoni della Svizzera tedesca in particolare hanno introdotto delle cosiddette regolamentazioni per i casi di rigore volte a limitare il valore locativo delle abitazioni primarie. Tuttavia, nella sentenza del 4 agosto 2022 (DTF 148 I 286) relativa alla clausola per i casi di rigore del Cantone Ticino e a complemento della giurisprudenza consolidata, il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo non può in nessun caso essere inferiore al 60 per cento del valore locativo di mercato. Tale soglia costituisce il limite minimo compatibile con il principio dell’uguaglianza giuridica tra proprietari di abitazioni a uso proprio e locatari. Se un Cantone già applica il suddetto limite per il calcolo del valore locativo, non vi è alcun margine costituzionale per ulteriori riduzioni. Al contrario, invece, più un Cantone ha fissato il proprio valore locativo vicino al valore locativo di mercato, maggiore è il potenziale di riduzione nei casi di rigore.Attualmente la struttura della regolamentazione dei casi di rigore è quindi una mera questione cantonale. In considerazione delle diverse situazioni di partenza dei vari Cantoni, il Consiglio federale ritiene che questo approccio federalista sia adeguato. Una regolamentazione vincolante dei casi di rigore nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) costringerebbe la maggior parte dei Cantoni a introdurre tale istituto nel proprio diritto.L’introduzione di una regolamentazione dei casi di rigori nell’ambito dell’imposta federale diretta avrebbe solo un effetto limitato, poiché sarebbe irrilevante per le persone con redditi modesti. Attualmente l’imposta sul reddito grava sulle persone sole solamente a partire da un reddito imponibile di 18 500 franchi, mentre per le persone coniugate tale soglia si attesta a 33 000 franchi (base: tariffe 2025).A ciò si aggiunge il fatto che il diritto vigente dispone già oggi di uno strumento (deduzione per sottoutilizzazione) per la riduzione del valore locativo. Tale deduzione è sancita nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e viene applicata in dodici Cantoni, senza che finora sia stata creata una norma di base nella LAID. Questa deduzione è concessa, ad esempio, se in caso di partenza di un figlio dall’abitazione dei genitori, parti dell’abitazione non più utilizzate rimangono vuote.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.