Come procede il recepimento nel diritto svizzero della regolamentazione internazionale in una fase caratterizzata da una politica economica estera destabilizzante da parte di importanti partner commerciali?
25.3952 · Postulato · 2025-08-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Negli ultimi anni la Svizzera ha recepito varie regolamentazioni internazionali e le ha trasposte nel diritto interno. Ai fini dell’efficacia di queste regolamentazioni internazionali e della competitività della Svizzera è fondamentale che i principali partner commerciali del nostro Paese e i maggiori spazi economici riconoscano questi standard e li recepiscano nei loro ordinamenti giuridici.
Di seguito alcuni esempi di queste regolamentazioni internazionali:
direttiva europea sulla catena di approvvigionamento («Corporate Sustainability Due Diligence Directive», CSDDD);
legislazione sul riciclaggio di denaro del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI);
imposta minima globale dell’OCSE sugli utili delle imprese;
versione finale degli standard di Basilea III emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Per quanto concerne la CSDDD e la legislazione sul riciclaggio di denaro, il Parlamento ha optato per una regolamentazione moderata.
La Svizzera intende trasporre nel diritto nazionale la CSDDD in modo differito e pragmatico. Dopo che l’UE ha optato per una semplificazione nell’ambito del pacchetto «Omnibus», questa strategia si è rivelata vincente.
Riguardo alla legislazione sul riciclaggio di denaro, nonostante i tentativi del Consiglio federale di andare oltre gli standard minimi richiesti, il Parlamento si è sempre dichiarato contrario.
La situazione è completamente diversa per quanto concerne l’imposta minima dell’OCSE sugli utili delle imprese e la versione finale degli standard di Basilea III: in entrambi i casi il Consiglio federale ha, di propria iniziativa, trasposto rapidamente e integralmente gli standard internazionali nel diritto svizzero. La Svizzera ha introdotto l’imposta minima dell’OCSE il 1° gennaio 2024. Attualmente le imprese svizzere beneficiano ancora di disposizioni transitorie, che però scadranno alla fine del periodo fiscale 2025[1]. Da quel momento l’imposta minima si applicherà pienamente. Nel frattempo gli Stati Uniti si oppongono apertamente all’attuazione dell’imposta minima globale. Altre giurisdizioni importanti, come Cina e India, lasciano la questione in sospeso, mentre Stati europei più piccoli hanno chiesto lunghi periodi di transizione prima di introdurre questa imposta[2]. Di conseguenza, gli Stati Uniti non sostengono più il compromesso sull’imposta minima globale e l’UE sembra accettarlo. I presupposti fondamentali sui quali si era basato il Consiglio federale in occasione della votazione popolare, pertanto, non sussistono più.
Nel quadro della versione finale degli standard di Basilea III gli Stati Uniti hanno segnalato di voler elaborare una proposta di riforma completamente nuova. Soltanto un mese dopo che il Consiglio federale aveva deciso di introdurre gli standard dal 1° gennaio 2025 rendendo la Svizzera uno dei primi mercati finanziari d’importanza globale a farlo, l’UE ha rimandato l’introduzione del loro elemento centrale[3]. Anche il Regno Unito ha ritardato l’introduzione della versione finale degli standard di Basilea IIIl[4] subordinandola all’evoluzione della situazione negli Stati Uniti[5]. Sia l’UE che il Regno Unito sostengono che tale rinvio è volto a evitare svantaggi concorrenziali per le loro piazze finanziarie.
In considerazione di queste esperienze e della politica economica estera destabilizzante condotta da importanti partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che tratta le questioni seguenti:
In che modo il Consiglio federale valuta la trasposizione nel diritto svizzero di regolamentazioni internazionali?
Il Consiglio federale effettua regolarmente una valutazione della trasposizione nel diritto svizzero di regolamentazioni internazionali e delle conseguenze di una loro mancata trasposizione?
In futuro il Consiglio federale prevede di trasporre nel diritto svizzero le regolamentazioni internazionali con maggiore cautela per quanto riguarda il calendario e la portata?
Quali misure correttive e di controllo prevede il Consiglio federale nel caso in cui le ipotesi valide al momento della trasposizione nel diritto svizzero si rivelassero in seguito errate o qualora gli interessi in causa cambiassero in modo sostanziale?
[1] Deloitte OECD Minimum Tax Impact Study, pubblicato il 10 aprile 2025:
https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/ch/en/docs/services/tax/2025/deloitte-tax-oecd-minimum-tax-impact-study.pdf
[2] PwC Pillar Two Country Tracker, ultimo aggiornamento il 6 agosto 2025:
pwc-pillar-two-country-tracker-summary-v2.pdf
[3] Comunicato stampa della Commissione europea, pubblicato il 24 luglio 2024:
Commission proposes to postpone by one year the market risk prudential requirements under Basel III in the EU
[4] Comunicato stampa della Bank of England, pubblicato il 17 gennaio 2025:
The PRA announces a delay to the implementation of Basel 3.1 | Bank of England
[5] RCAP on timeliness: Basel III implementation dashboard, ultimo aggiornamento il 16 maggio 2025:
Basel III implementation Dashboard
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Per la Svizzera, Paese piccolo fortemente integrato nell’economia mondiale, è fondamentale disporre di una legislazione allineata alle normative internazionali. Il recepimento di queste ultime o l’adeguamento a esse garantisce l’accesso a mercati importanti. Contribuisce anche a evitare ostacoli al commercio, doppioni normativi e i conseguenti oneri amministrativi, rafforzando così la competitività dell’economia svizzera. Inoltre, in tal modo si sostengono gli obiettivi di politica ambientale, sanitaria e di sicurezza che nessun Paese può raggiungere da solo, ad esempio nei settori del clima, della sicurezza alimentare o della lotta al terrorismo. Il Consiglio federale ha definito i suoi principi di politica economica esterna, in particolare nella strategia di politica economica esterna, e li aggiorna all’occorrenza. L’adozione di norme internazionali è inoltre disciplinata da basi legali quali la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). In molti settori la Svizzera decide autonomamente se e in che misura recepire le normative internazionali o attuarle in modo autonomo, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni dell’UE relative alla rendicontazione sulla sostenibilità e al dovere di diligenza (CSRD, CSDDD). In altri settori, invece, la Svizzera adotta normative internazionali sulla base di obblighi internazionali. Il Consiglio federale valuta caso per caso i costi e i benefici di un eventuale recepimento delle normative internazionali in vigore o di un adeguamento alle stesse. In questo contesto, l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è essenziale per determinare sistematicamente (ex-ante) se il recepimento di una normativa internazionale o l’adeguamento del diritto svizzero a una tale normativa sia opportuno, efficace e proporzionato per la Svizzera. Ad esempio, sono state condotte analisi dettagliate sull’attuazione della versione finale degli standard di Basilea III e sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), ed è attualmente in corso un’analisi approfondita sull’eventuale attuazione degli obblighi di diligenza dell’UE. Per quanto riguarda l’imposizione minima dell’OCSE, il Consiglio federale ha inoltre introdotto, nell’interesse delle imprese svizzere, un determinato elemento più tardi rispetto agli Stati dell’UE (il cosiddetto IIR) e ha deciso di non introdurne un altro (il cosiddetto UTPR). Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi internazionali ed esamina i rispettivi dossier per determinare se è necessario e opportuno effettuare eventuali adeguamenti, in particolare nell’attuale contesto internazionale. Ad esempio, analizza costantemente le conseguenze per la Svizzera degli sviluppi internazionali relativi all’imposizione minima dell’OCSE. Per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e gli obblighi di diligenza, all’inizio del 2025 il Consiglio federale ha deciso di attendere gli sviluppi internazionali, in particolare le decisioni relative alla direttiva «Omnibus» nell’UE. A seconda del dossier si applicano processi diversi sia per l’elaborazione di normative internazionali che per il loro recepimento o l’eventuale adeguamento del diritto svizzero. Per quanto possibile il Consiglio federale anticipa questi sviluppi del contesto internazionale, senza definire un approccio generale. Per questi motivi, il Consiglio federale continua a ritenere opportuno che il recepimento di normative internazionali o l’adeguamento a queste ultime sia valutato caso per caso e utilizzando gli strumenti analitici sopra descritti. Nella sua valutazione tiene conto dell’incidenza di tali normative sia sul piano della politica economica esterna che su quello della politica interna.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.