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25.3961 · Mozione · 2025-09-08

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401) per riclassificare la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD), spostandola dalla categoria delle epizoozie altamente contagiose a quella delle epizoozie da eradicare.

Begründung

La LSD rientra attualmente tra le epizoozie altamente contagiose: questa classificazione prevede misure drastiche come l’abbattimento dell’intero effettivo in cui si trova un animale malato (art. 9a LFE), anche se nello stesso vi sono animali ancora sani. Vi sono diverse ragioni per cui questa classificazione dovrebbe essere rivalutata: 1. Basso tasso di mortalità A differenza di altre epizoozie classificate come altamente contagiose, la LSD ha un tasso di mortalità molto basso. Ha innegabilmente delle ripercussioni economiche (perdita di produzione, costi per i trattamenti, commercio), ma il suo impatto sanitario rimane moderato, soprattutto grazie all’efficacia dei vaccini disponibili. 2. Riclassificazione della febbre catarrale ovina (Blue tongue o malattia della lingua blu) come precedente La Svizzera ha già riclassificato alcune epizoozie alla luce di nuovi sviluppi scientifici ed epidemiologici: ciò è accaduto per esempio nel 2008 con la febbre catarrale ovina. Questo precedente dimostra che, quando le circostanze lo giustificano, è possibile adeguare in maniera pragmatica il quadro legale. 3. Perdita dello stato di indennità come conseguenza della vaccinazione Sebbene sia raccomandata per proteggere gli effettivi, la vaccinazione proattiva contro la LSD ha comportata per la Svizzera la perdita dello stato di «indenne da LSD» in alcuni Paesi extraeuropei. Riclassificando la LSD come un’epizoozia da eradicare, la Svizzera potrebbe attuare strategie di lotta mirate senza essere automaticamente penalizzata a livello internazionale per il semplice ricorso alla vaccinazione. 4. Sofferenza per i produttori La classificazione attuale come malattia altamente contagiosa impone ai produttori vincoli severi, applicati su un lungo periodo e spesso sproporzionati, come restrizioni commerciali e l’abbattimento preventivo degli animali. Queste misure causano una notevole sofferenza psicologica, un’eccessiva pressione finanziaria e una perdita di fiducia nelle autorità sanitarie. Al contrario, misure di lotta più mirate, adeguate a un’epizoozia da eradicare, consentirebbero di trovare un miglior equilibrio tra protezione sanitaria e redditività economica del settore.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) è classificata come epizoozia altamente contagiosa (art. 2 lett. g OFE). Colpisce bovini, bufali e bisonti. Oltre a essere molto dolorosa per gli animali, la malattia può causare ingenti perdite economiche, dovute soprattutto alle restrizioni commerciali imposte da altri Paesi e alla riduzione della produzione di latte. Dalla fine di giugno del 2025, in Francia sono stati confermati 90 casi (dati aggiornati al 22 ottobre) di dermatite nodulare contagiosa. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha stabilito misure per combatterla, per evitarne la diffusione e per proteggere gli animali in Svizzera (cfr. ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa [Lumpy skin disease]; RS 916.443.112). Nel nostro Paese non è stato confermato nessun caso (dati aggiornati al 22 ottobre). Per questa epizoozia, la Confederazione adotta una strategia basata sul riconoscimento precoce, sull’obbligo di vaccinare gli animali delle specie ricettive e sulla lotta sistematica alle prime insorgenze, così da contenerne immediatamente la diffusione. Tale approccio si è dimostrato valido a livello internazionale. La dermatite nodulare contagiosa viene trasmessa da insetti pungitori quali zanzare, mosche e tafani e pertanto è molto difficile da controllare; per evitare la diffusione ad altri effettivi, gli animali colpiti devono quindi essere tempestivamente eliminati dalla catena infettiva. In caso di epizoozia, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati (art. 9a della legge sulle epizoozie [RS 916.40] e art. 85 cpv. 2 lett. b OFE). Il Consiglio federale è consapevole che le misure già ordinate per combattere l’epizoozia (p. es. l’obbligo di vaccinare gli animali delle specie ricettive e le restrizioni alla circolazione di animali e merci) e in particolare l’eventuale uccisione di interi effettivi rappresentano interventi estremamente gravosi per i detentori. Tuttavia, l’uccisione degli effettivi, che pure è adottata solo in casi di estrema necessità, si è dimostrata uno strumento efficace e indispensabile per contenere l’epizoozia sia in caso di precedenti focolai sia per quello attualmente in corso in Francia. Per il Consiglio federale è fondamentale che questa misura drastica non venga considerata isolatamente, ma in combinazione con altre misure come la vaccinazione. Infatti, secondo l’OFE, negli effettivi vaccinati non è necessario abbattere tutti gli animali: nell’ambito di una valutazione caso per caso, il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti (art. 111e cpv. 1 OFE). Il Consiglio federale ritiene che la classificazione della dermatite nodulare contagiosa come epizoozia altamente contagiosa e le relative misure di lotta siano adeguate e appropriate. La retrocessione dalla categoria delle epizoozie altamente contagiose alla categoria da eradicare impedirebbe una lotta efficace e, inoltre, non sarebbe in linea con gli impegni internazionali presi dalla Svizzera nella lotta contro questa epizoozia nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della sanità animale e nei confronti dell’UE nell’ambito dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Una retrocessione di categoria da parte della Svizzera non consentirebbe di eludere le restrizioni commerciali internazionali, visto che i partner commerciali internazionali valutano in primo luogo le misure di lotta attuate dal nostro Paese e non il modo in cui l’epizoozia viene classificata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.