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Garanzia dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali e rispetto della legge federale. A che punto siamo?

25.3977 · Interpellanza · 2025-09-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Secondo la legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo; RS 415.0), i Cantoni sono tenuti a garantire l’accesso all’insegnamento dell’educazione fisica in tutti gli istituti formativi, comprese le scuole professionali.

Begründung

  1. A quanto pare, non tutte le scuole professionali rispettano le disposizioni della legge. Quali sono le ragioni? Esistono dati attendibili che dimostrino il rispetto o il mancato rispetto della legge?

  2. Abbiamo un elenco dettagliato delle palestre e delle infrastrutture sportive a disposizione delle scuole professionali? Queste strutture sono sufficienti per garantire l’insegnamento dell’educazione fisica su tutto il territorio?

  3. Quali misure adotta la Confederazione quando un Cantone o le sue scuole professionali non rispettano le disposizioni legali relative all’insegnamento dell’educazione fisica?

  4. Stato della mozione 06.3443: nel 2006, l’allora consigliera nazionale Pascale Bruderer ha presentato la mozione 06.3443 «Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità». Qual è lo stato attuale di questa mozione e delle misure che ne derivano?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Conformemente all’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo; RS 415.01), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base. Nel farlo tenendo conto del numero minimo previsto e approva la ripartizione annua delle lezioni.Nel 2014, dopo aver consultato l’Ufficio federale dello sport, la SEFRI ha emanato il Programma quadro d’insegnamento dell’educazione fisica durante la formazione professionale di base. L’attuazione concreta del programma quadro spetta alle singole scuole professionali, che devono elaborare un apposito programma d’istituto. I Cantoni verificano la qualità dei programmi d’insegnamento dell’educazione fisica e la loro attuazione (art. 53 cpv. 3 OPSpo). La SEFRI non raccoglie dati che dimostrino il rispetto o il mancato rispetto degli obiettivi previsti dalla legge. Analogamente, data la competenza cantonale, non esiste alcun elenco nazionale delle palestre e delle infrastrutture sportive.Sulla base delle esperienze maturate nella revisione di diverse professioni, la SEFRI è consapevole delle sfide che i Cantoni devono affrontare per integrare l’educazione fisica nella formazione professionale di base, in particolare nella maturità professionale parallela al tirocinio (MP 1). Infatti, oltre alle lezioni della maturità professionale, occorre garantire anche l’insegnamento delle conoscenze professionali, della cultura generale e dell’educazione fisica. I Cantoni sono chiamati a trovare soluzioni adeguate.
3. Sotto la guida della SEFRI, la Confederazione, i Cantoni e le parti sociali stanno valutando come mantenere l’attrattiva della formazione professionale per gli apprendisti e le aziende di tirocinio. Nel novembre 2025, in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione professionale, i partner discuteranno di alcune misure concrete. Tramite un apposito progetto si prevede di esaminare come integrare meglio, in futuro, la maturità professionale nella formazione professionale di base e come impostarne l’offerta. I Cantoni, dal canto loro, segnalano difficoltà strutturali e pratiche nell’attuazione della MP 1, ad esempio per quanto riguarda le griglie delle lezioni nelle scuole professionali per il conseguimento dell’attestato federale di capacità. Ciò include anche la collocazione delle lezioni di educazione fisica.
I risultati del progetto saranno disponibili entro la fine del 2027. 4. La mozione 06.3443 è stata tolta dal ruolo nel 2010 nell’ambito della revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. L’articolo 12 capoverso 5 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0) definisce quanto segue: il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali. Questo mandato è stato adempiuto negli atti esecutivi summenzionati (OPSpo, ordinanze sulla formazione professionale di base, programma quadro d’insegnamento).

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