Lexipedia

25.4021 · Interpellanza · 2025-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Convenzione di Singapore sulla mediazione del 20 dicembre 2018 è aperta alla firma dal 7 agosto 2019. La Svizzera deve precedere gli Stati membri dell’Unione europea profilandosi quale piazza internazionale per tutte le modalità alternative ed efficaci di risoluzione delle controversie.

Begründung

Attualmente 61 Paesi hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di composizione internazionale risultanti dalla mediazione, denominata più semplicemente Convenzione di Singapore sulla mediazione. Questo trattato internazionale mira ad agevolare il commercio internazionale e aumentarne la tutela giuridica promuovendo la mediazione quale modalità alternativa ed efficace di risoluzione delle controversie.Dopo l’arbitrato, i cui vantaggi in termini di rapidità e certezza giuridica sono stati ben compresi dagli attori del commercio internazionale, la mediazione rappresenta una modalità alternativa di risoluzione delle controversie a cui un numero crescente di contratti internazionali fa capo, quale fase obbligatoria preliminare a una procedura contenziosa.La Svizzera potrebbe assumere un ruolo di leader nella risoluzione alternativa delle controversie, settore in cui un numero importante e crescente di professionisti è attivo sul nostro territorio.Sembra tuttavia che il Consiglio federale attenda la presa di posizione dell’Unione europea, il che non è solo strategicamente insostenibile, ma anche contrario all’interesse della Svizzera a presentarsi in maniera proattiva sulla scena internazionale, tramite i suoi buoni uffici, pure nel settore privato, quale attore di risoluzione amichevole delle controversie, attraverso l’ascolto e il dialogo.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di composizione internazionale risultanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore) disciplina l’esecuzione di accordi raggiunti tramite la mediazione in controversie commerciali internazionali. Gli Stati parte si impegnano ad eseguire questi accordi come se fossero sentenze giudiziarie e a garantirne l’applicazione nel caso in cui nuove azioni giudiziarie vertessero su questioni ivi già disciplinate. La Svizzera ha partecipato attivamente all’elaborazione di questa convenzione ed era rappresentata alla ceremonia in occasione della sua firma. Il Consiglio federale è consapevole dei vantaggi della mediazione e della sua importanza per la Svizzera: essa costituisce uno strumento efficace per risolvere controversie commerciali in maniera consensuale e orientata al futuro. Il Consiglio federale ha finora consapevolmente rinunciato a un’adesione della Svizzera alla Convenzione di Singapore, e questo a prescindere dalla posizione dell’Unione europea. Da un lato, si pongono ancora diverse questioni giuridiche. Ad esempio, il diritto svizzero impone di far approvare tali accordi da un giudice oppure di farli realizzare sotto forma di atto pubblico esecutivo affinché esplichino un effetto vincolante. Queste regole mirano a tutelare le parti e in particolare a proteggere le parti più deboli dagli abusi. Qualsiasi limitazione derivante dall’effetto vincolante degli accordi raggiunti tramite la mediazione deve essere ben ponderata. Inoltre, gli accordi nazionali raggiunti tramite la mediazione andrebbero probabilmente equiparati a quelli internazionali e la procedura d’esecuzione andrebbe disciplinata di conseguenza. Secondo il Consiglio federale un’adesione della Svizzera e i necessari lavori di adeguamento sono opportuni e auspicabili solo se le cerchie economiche coinvolte manifestano il loro interesse a favore di un’adesione e la disponibilità a ricorrere alla mediazione in controversie commerciali internazionali, e ne attestano l’esigenza. Il Consiglio federale è disposto ad accertare l’interesse a un’adesione alla Convenzione di Singapore e ad analizzare le questioni giuridiche ad essa correlate.