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25.4026 · Mozione · 2025-09-17

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Con la presente mozione chiedo di potenziare l’arsenale giuridico svizzero come segue: modificare il Codice penale introducendo un nuovo reato, perseguito d’ufficio, che punisca severamente gli organizzatori di rave party;modificare il Codice penale in modo da punire i partecipanti a un rave party con una contravvenzione;confiscare il materiale necessario all’organizzazione di rave party (in particolare gli altoparlanti che permettono di diffondere musica ad alto volume);prevedere nel Codice penale l’obbligo per gli organizzatori di rave party di versare un cospicuo importo forfettario (misura compensativa) a favore del Comune/Cantone interessato per risarcire i danni causati alla fauna e alla flora;in caso di organizzatori stranieri, prevedere un divieto temporaneo di entrata in Svizzera.

Begründung

Da alcuni anni in Svizzera, come in altri Paesi europei, sono organizzati rave party illegali in piena natura che radunano centinaia se non addirittura migliaia di persone. Le autorità sono spesso impotenti e consentono lo svolgimento degli eventi. Si trovano dinanzi al fatto compiuto. Sovente spetta al proprietario del terreno avviare un procedimento penale sporgendo denuncia. Negli ultimi anni questi rave party illegali si sono moltiplicati, soprattutto nella Svizzera romanda, a Charmey, Vuadens, Les Verrières o Mallerey. Si tratta di grandi eventi non autorizzati, spesso organizzati a scopo di lucro visto che i partecipanti devono pagare l’entrata. Il consumo di stupefacenti è molto diffuso. Infine, non vi è alcun riguardo per i proprietari del fondo (agricoltori), la fauna e la flora. L'Italia, toccata dal medesimo fenomeno, ha potenziato il suo arsenale giuridico esplicando un effetto dissuasivo nei confronti degli organizzatori.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I rave party illegali organizzati in piena natura possono causare danni all’ambiente. La mozione mira quindi a introdurre nuove misure preventive e repressive in materia di protezione dell’ambiente. 1./2. Gli obiettivi perseguiti si iscrivono anzitutto nel diritto di polizia e non in quello penale. I pertinenti atti normativi (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN; RS 451], legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb; RS 814.01], legge federale sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20], legge forestale [LFo; RS 921.0] e legge sulla caccia [LCP; RS 922.0) includono già numerose disposizioni che proteggono l’ambiente da immissioni di questo tipo e prevedono sanzioni penali in caso di violazione (p. es. art. 24 e 24a LPN; art. 61 cpv. 1 lett. f e g LPAmb; art. 70 e 71 LPAc; art. 43 cpv. 1 lett. d ed e LFo; art. 18 cpv. 1 lett. e LCP). Possono essere applicabili anche disposizioni del Codice penale (CP; RS 311.0) come, ad esempio, quella sul danneggiamento (art. 144 CP). Pure il diritto cantonale prevede spesso disposizioni penali che permettono di punire chi causa danni e rumore durante feste organizzate in piena natura (p. es. art. 8 o 12 della legge sul diritto penale cantonale del Cantone di Berna [loi sur le droit pénal cantonal, LDPén; RSB 311.1]), art. 11 o 12 della legge di applicazione del Codice penale del Cantone di Friburgo [loi d’application du code pénal, LACP; RSF 31.1]). 3. Il Codice penale prevede già prescrizioni in materia di confisca (art. 69 segg. CP) applicabili anche ai reati previsti in altre leggi (art. 333 cpv. 1 CP). Per le feste illegali non sono quindi necessarie norme speciali, che per di più dovrebbero rispettare la garanzia della proprietà (art. 26 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) e il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.). La confisca non può dunque costituire una pena patrimoniale supplementare (DTF 135 I 209 consid. 3). Tuttavia, la polizia deve essere tatticamente in grado di intervenire in un rave party illegale per poter confiscare beni e sanzionare i reati menzionati ai numeri 1 e 2. 4. L’autore della mozione non indica in maniera chiara se spetta alle autorità penali esigere dagli organizzatori il versamento di un importo forfettario elevato quale misura compensatoria né a quale stadio procedurale dovrebbero farlo. Per di più, esigere il versamento di un indennizzo forfettario elevato indipendente dall’entità effettiva del danno costituirebbe una pena supplementare dissimulata, che potrebbe violare in particolare la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Inoltre, non si comprende perché l’ente pubblico dovrebbe essere favorito rispetto ai proprietari privati di fondi per quanto riguarda la copertura dei danni. 5. Se le autorità di polizia sono a conoscenza del fatto che uno straniero organizza un rave party illegale in Svizzera, si può dedurre che tale persona costituisca una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici. Se un organizzatore straniero vuole entrare in Svizzera a questo scopo, è quindi opportuno emanare un divieto d’entrata limitato nel tempo (art. 67 cpv 1 lett. c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]; art. 5 dell’allegato 1 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]). Questa decisione presuppone che l’interessato sia noto e che rappresenti una minaccia attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico. Se stranieri si trovano già in Svizzera e con il loro comportamento durante un rave party illegale mettono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, spetta alle autorità migratorie cantonali esaminare se le circostanze possano giustificare una decisione cantonale di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI e una richiesta alla SEM di emanare un divieto di entrata. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le basi legali esistenti permettano di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla mozione. Una modifica del Codice penale o della LStrI non sarebbe opportuna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.