25.4029 · Interpellanza · 2025-09-17
Dipartimento degli affari esteri
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui il sostegno della Svizzera alla Gaza Humanitarian Foundation (GHF) potrebbe costituire un favoreggiamento indiretto di violazioni del diritto internazionale?
Quali misure sta prendendo in considerazione il Consiglio federale per evitare che organizzazioni o individui domiciliati in Svizzera favoriscano indirettamente la commissione di possibili crimini di guerra fornendo sostegno logistico, finanziario o politico alla GHF?
In che modo il Consiglio federale intende collaborare con i partner internazionali competenti (ONU, CICR) per garantire che gli aiuti umanitari destinati a Gaza non vengano convogliati attraverso strutture unilaterali come la GHF, ma rispettino i principi di imparzialità e non discriminazione?
Quali misure sta adottando il Consiglio federale per garantire la trasparenza dei flussi finanziari delle organizzazioni con sede in Svizzera in relazione a Gaza?
Come fa il Consiglio federale a garantire che i contributi svizzeri all’aiuto umanitario rispettino rigorosamente i principi di neutralità, indipendenza e imparzialità?
Quali insegnamenti ha tratto il Consiglio federale dal caso GHF per evitare che in futuro le strutture umanitarie vengano utilizzate in modo improprio per esercitare un’influenza politica?
Il Consiglio federale sta prendendo in considerazione sanzioni o altre misure contro attori con sede in Svizzera che sostengono la GHF o strutture simili?
Begründung
La Svizzera si impegna a rispettare il diritto umanitario internazionale e i principi di neutralità, indipendenza e imparzialità nella fornitura di aiuti umanitari. In quanto centro umanitario e Stato ospite di numerose organizzazioni internazionali, l’attenzione nei confronti del suo operato è molto alta.
In relazione agli aiuti umanitari a Gaza, il ruolo dei singoli attori, in particolare quello della GHF, deve essere valutato in modo estremamente critico. Sussiste il fondato sospetto che le strutture umanitarie vengano strumentalizzate per scopi politici e non vadano a beneficio della popolazione civile colpita. Ciò può compromettere il diritto internazionale umanitario e, nel peggiore dei casi, configurarsi come una forma di favoreggiamento indiretto di violazioni del diritto internazionale.
Per la credibilità della Svizzera è fondamentale mantenere standard elevati e garantire che né i fondi statali né quelli privati vengano utilizzati in modo improprio.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande summenzionate.
Stellungnahme des Bundesrates
1, 3, 5 e 6: Il Consiglio federale sostiene gli attori umanitari che rispettano i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. La Svizzera vanta un’esperienza pluriennale in Medio Oriente e numerosi partenariati consolidati. Promuove gli attori umanitari che fanno parte del sistema di coordinamento delle Nazioni Unite o che appartengono al Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e ai suoi partner (ONG comprese). A causa delle continue segnalazioni secondo cui la GHF non rispetta i principi umanitari e, attraverso le sue attività, viola il diritto internazionale, la Svizzera non collabora con la fondazione e non le fornisce alcun contributo finanziario. Il Consiglio federale attribuisce in generale grande importanza all’impiego corretto del sostegno finanziario della Svizzera. I competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dispongono di solidi meccanismi di controllo in grado di garantire che i contributi della Svizzera siano versati solo a organizzazioni che rispettano i principi umanitari e che gli aiuti siano destinati solo a chi ne ha bisogno. Infine, la Svizzera invita sistematicamente tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario. 2: Con decisione del 14 agosto 2025, in base agli articoli 88 e 89 del Codice civile svizzero, l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) ha disposto lo scioglimento della filiale GHF in Svizzera. Dato che la fondazione non disponeva più di un domicilio, l’AVF ha pubblicato la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 15 agosto 2025 e l’ha comunicata all’ufficio del registro di commercio del Cantone di Ginevra. A un eventuale ricorso è stato tolto l’effetto sospensivo. Il Consiglio federale non sta prendendo in considerazione ulteriori misure. 4: Secondo il diritto svizzero, le transazioni bancarie che comportano rischi elevati sono oggetto di chiarimenti complementari da parte dell’intermediario finanziario, fissati nell’articolo 6 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e nella relativa ordinanza della FINMA. Le circostanze delle relazioni d’affari o delle transazioni che comportano un rischio superiore sono descritte negli articoli 13 e 14 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) e i chiarimenti complementari in caso di transazioni che presentano rischi superiori sono disciplinati all’articolo 15 ORD-FINMA. Conformemente alla decisione del Parlamento del 26 settembre 2025, le fondazioni ai sensi del diritto svizzero non dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza nemmeno in futuro. Pertanto, questo non conterrà alcuna informazione sugli aventi economicamente diritto. 7: La Svizzera non applica sanzioni di propria iniziativa. Secondo la legge sugli embarghi (RS 946.231), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera (nella pratica: UE) e che servono a garantire l’osservanza del diritto internazionale, in particolare il rispetto dei diritti umani. Attualmente, né l’ONU né l’UE hanno imposto sanzioni contro attori che sostengono la GHF o strutture simili.