25.4035 · Mozione · 2025-09-17
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale le necessarie modifiche di legge e di adottare tutte le misure del caso affinché le persone che entrano in Svizzera passando da Paesi terzi sicuri vengano respinte alla frontiera senza procedura d’asilo; non si entri nel merito delle domande d’asilo di persone entrate passando da Paesi terzi sicuri.
Begründung
Poco dopo l’entrata in carica, il nuovo Governo tedesco ha ordinato un blocco immediato delle domande d’asilo alla frontiera tedesca. Da subito, i richiedenti l’asilo senza documenti d’identità validi sono respinti. Questa decisione era prevedibile ed è altresì plausibile considerato il generale deterioramento della situazione in materia di sicurezza all’interno del Paese. Se non reagisce rapidamente, la Svizzera rischia di vedersi confrontata a un forte aumento delle domande d’asilo. Le migliaia di migranti respinti alla frontiera tedesca finiranno infatti per cercare rifugio nel nostro Paese, allorquando le domande d’asilo, i costi e la criminalità in questo settore registrano già livelli record, e le capacità dei Cantoni e dei Comuni sono esaurite. I richiedenti l’asilo attraversano regolarmente diversi Paesi sicuri prima di depositare la loro domanda. L’entrata in Svizzera non rappresenta dunque in alcun modo l’ultima possibilità di ottenere aiuto, alloggio e protezione dalla persecuzione individuale. Per arginare la migrazione secondaria nel settore dell’asilo, d’ora in poi i migranti che entrano passando da Stati terzi sicuri devono essere respinti alla frontiera, senza possibilità di presentare una domanda d’asilo. Nel contempo non si deve più entrare nel merito delle domande d’asilo depositate da persone entrate passando da Paesi terzi sicuri. In tal modo la Svizzera si dota di uno strumento efficace per porre fine alla prassi di altri Stati che, in violazione dei loro obblighi internazionali, non registrano i richiedenti l’asilo per non essere considerati Paesi di prima accoglienza o che addirittura non li riprendono in carico nonostante la registrazione. Queste misure sono in sintonia con la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, che non ammette alcuna libera scelta del Paese di accoglienza ma invece protegge i rifugiati che entrano direttamente da un Paese in cui la loro vita o libertà è minacciata, il che non è il caso in nessun Paese limitrofo alla Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le autorità federali non hanno constatato alcun cambiamento sostanziale alla frontiera con la Germania dall’introduzione della nuova prassi tedesca a maggio 2025. Il numero di nuovi arrivi nei centri federali d’asilo situati in prossimità della frontiera tedesca è rimasto immutato. Come le mozioni 24.4318 Chiesa e 24.4321 Gruppo dell’Unione democratica di Centro «Chi entra passando da Paesi terzi sicuri è respinto alla frontiera», dal tenore identico, anche la presente mozione chiede di adottare misure alle frontiere (rifiuto d’entrata), il che in concreto presuppone di controllare alla frontiera ogni persona che desidera entrare in Svizzera. La mozione potrebbe essere attuata senza violare gli obblighi derivanti da Schengen soltanto alle frontiere esterne (aeroporti). Per contro, il codice frontiere Schengen vieta in linea di principio i controlli alle frontiere interne. La Svizzera non fa tuttavia parte dell’Unione doganale europea. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può dunque effettuare controlli doganali a tutte le frontiere e sul territorio svizzero. Nel quadro di questi controlli o in caso di sospetto di polizia, l’UDSC esegue anche controlli delle persone in funzione dei rischi e della situazione. Se una persona presenta una domanda d’asilo, occorre determinare chi è responsabile di trattare la domanda. Come spiegato nella risposta alla mozione 24.3056 «I richiedenti l'asilo che transitano attraverso un Paese sicuro non sono rifugiati», depositata dal Gruppo dell’Unione democratica di Centro, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pronuncia già decisioni di non entrata nel merito se l’interessato ha un legame più stretto con uno Stato terzo che con la Svizzera, in applicazione dell’articolo 31a capoverso 1 lettere a-e della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31). In concreto, se la persona può tornare in uno Stato terzo sicuro o uno Stato terzo in cui aveva precedentemente soggiornato (art. 31a cpv. 1 lett. a e c LAsi), o in uno Stato (Dublino) competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) oppure recarsi in uno Stato terzo per cui possiede un visto o in cui vivono parenti prossimi (art. 31a cpv. 1 lett. d ed e LAsi), la SEM non esamina le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato. Ordina l’esecuzione dell’allontanamento del richiedente verso lo Stato terzo, a condizione che quest’ultimo ne garantisca l’ammissione e rispetti il principio di non respingimento, presunto per gli Stati terzi sicuri (art. 31a cpv. 2 LAsi). Queste disposizioni mirano a escludere la libera scelta del Paese di accoglienza e sono compatibili con le esigenze della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (di seguito Convenzione; RS 0.142.30), che permette di non esaminare una domanda d’asilo e di eseguire l’allontanamento in uno Stato che garantisca il rispetto del principio di non respingimento. Nel parere relativo al postulato 18.3930 Damian Müller «Modifica della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951», il Consiglio federale ha spiegato che la Convenzione non mira a regolare i movimenti migratori e costituisce uno dei principali strumenti per la protezione dei rifugiati. Nel rapporto in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha constatato che la Convenzione non disciplina la procedura di designazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo. Non disciplina nemmeno la ripartizione tra gli Stati delle responsabilità nei confronti dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati. Impone invece il rispetto del principio di non respingimento (art. 33 Convenzione), secondo il quale nessun rifugiato può essere espulso in uno Stato in cui rischia la persecuzione. Alla luce del carattere imperativo di questo principio, prima di espellere una persona che ha presentato una domanda di protezione occorre esaminare il rischio del respingimento. La protezione concessa dalla Convenzione non è dunque vincolata alla condizione che la persona giunga direttamente dallo Stato in cui è esposta a un rischio di persecuzione. Né la definizione del termine di rifugiato né i motivi d’esclusione figuranti nella Convenzione prevedono che le persone transitate attraverso un Paese sicuro possano essere escluse dallo statuto di rifugiato (cfr. anche il parere relativo alla mozione 24.3056). Lo stesso vale peraltro secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale. Non esaminare una domanda di protezione e rinviare la persona poiché è giunta da uno Stato terzo sicuro senza esaminare i rischi di respingimento è quindi contrario alla Costituzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.