25.4039 · Mozione · 2025-09-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le necessarie modifiche legislative e adottare tutte le misure occorrenti per impedire il ricongiungimento familiare ai coniugi che hanno contratto matrimonio in assenza di almeno un coniuge (matrimonio per procura).
Begründung
In Svizzera il matrimonio è un diritto strettamente personale. In linea di principio, un matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera (art. 45 LDIP). Il ricongiungimento familiare è escluso solo in caso di matrimoni forzati e di matrimoni contratti a partire dalla Svizzera con minorenni (art. 45a LStrI in combinato disposto con gli art. 105a CC e 45 LDIP).
Nelle culture patriarcali e nei Paesi islamici sono molto diffusi i matrimoni per procura, nei quali almeno uno degli sposi non è fisicamente presente il giorno delle nozze ed è rappresentato da terzi. All’atto pratico, i parenti combinano il matrimonio della donna con una persona titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera. Sovente la coppia non si era mai incontrata in precedenza oppure si era vista solo in tenera età, cosicché non ha potuto formarsi liberamente un’opinione sul matrimonio secondo i nostri standard. La libertà personale e il diritto all’autodeterminazione sono notevolmente limitati. Il ricongiungimento è ciononostante accordato.
Non sorprende che in seguito a un ricongiungimento familiare di questo tipo la convivenza sfoci spesso in violenza domestica quando, dopo l’arrivo in Svizzera, le aspettative nutrite nei confronti del coniuge non si realizzano. Queste situazioni gravano a loro volta sulla polizia, le case protette per donne, i consultori di aiuto alle vittime, i centri di intervento e le autorità di perseguimento penale, il tutto a spese dell’ente pubblico. Ne conseguono colloqui preventivi, con la persona che rappresenta una minaccia, traumi, inchieste penali, aiuto sociale dopo l’arrivo nelle case protette. La persona giunta in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare non torna praticamente mai in patria, e nella maggior parte dei casi non è possibile ordinare o eseguire un allontanamento.
Nella maggior parte dei casi non si è in presenza di un matrimonio forzato, in quanto entrambi i coniugi hanno, per diversi motivi, acconsentito al matrimonio per procura e soprattutto al ricongiungimento familiare. Per di più è molto più facile dimostrare l’esistenza di un matrimonio per procura che di un matrimonio forzato.
Nel quadro del ricongiungimento familiare non deve più essere autorizzata l’entrata di persone che hanno contratto matrimonio per procura (indipendentemente dallo statuto della persona che si fa raggiungere in Svizzera).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le condizioni legali per il ricongiungimento familiare possono essere adeguate soltanto nel rispetto della Costituzione federale e del diritto internazionale. Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Vivere un legame familiare significa poter vivere con gli altri famigliari. Da questo articolo la giurisprudenza ha quindi desunto che la protezione della vita familiare deve entrare in linea di conto anche nel diritto al ricongiungimento familiare. È vero che questa disposizione non conferisce alcun diritto assoluto al ricongiungimento familiare. Gli organi statali devono tuttavia rinunciare a qualsiasi restrizione di questo diritto fondamentale che non sia conforme alle regole costituzionali (art. 36 Cost.). In particolare, una restrizione del diritto alla vita familiare deve essere proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.). Un divieto generale del ricongiungimento familiare per i coniugi che hanno contratto matrimonio per procura, ossia in assenza di almeno un coniuge, restringerebbe in maniera sproporzionata il diritto al rispetto della vita familiare. Un divieto automatico del ricongiungimento familiare per tutto questo gruppo di persone impedirebbe infatti alle autorità svizzere di esaminare la situazione personale degli interessati (durata del matrimonio, durata di un precedente soggiorno in Svizzera, situazione familiare e in particolare presenza di figli, dipendenza dall’aiuto sociale ecc.) e quindi di effettuare in ogni caso il necessario esame della proporzionalità. Non sarebbe pertanto possibile garantire in maniera efficace il diritto al rispetto della vita familiare per il gruppo di persone in questione. Il catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione coincide, sul piano materiale, con le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101), per cui la normativa proposta non è compatibile nemmeno con l’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Infine, un divieto generale del ricongiungimento familiare per i cittadini dell’UE e dell’AELS in caso di matrimonio per procura, senza un esame del singolo caso, potrebbe tangere anche l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione istitutiva dell’AELS (RS 0.632.31).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.