Noleggio di aeromobili con equipaggio (wet lease) da parte di Swiss. Garantire l'applicazione del diritto in relazione al dumping salariale e sociale
25.4049 · Interpellanza · 2025-09-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Come valuta il Consiglio federale la posizione del Cantone di Zurigo secondo cui gli equipaggi in wet lease non rientrano nel campo di applicazione della legge sui lavoratori distaccati, anche se di fatto lavorano in Svizzera?
Quali misure adotta la Confederazione per impedire il dumping salariale negli impieghi in wet lease e per far rispettare il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo»?
Il Consiglio federale ritiene che vi siano lacune legislative nel settore del trasporto aereo che favoriscono tali pratiche? In caso affermativo, come colmarle?
Quali meccanismi di controllo e di sanzione esistono a livello nazionale per far rispettare le norme del diritto del lavoro nel settore del trasporto aereo?
Di quali possibilità dispone la Confederazione per verificare o correggere le decisioni cantonali che sono in contrasto con le disposizioni di diritto federale?
Come procede il Consiglio federale per evitare conflitti di interesse presso le autorità cantonali (ad es. in caso di mandati nei consigli di amministrazione)?
Begründung
Secondo quanto riportato dai media, Swiss impiega tramite contratti di wet lease equipaggi della compagnia aerea lettone Air Baltic a salari notevolmente inferiori rispetto ai loro colleghi svizzeri. Le autorità di Zurigo hanno ufficialmente autorizzato questa pratica, ritenendo che questi equipaggi non rientrano nel campo di applicazione della legge svizzera sui lavoratori distaccati. Questa decisione è in contrasto con il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», fondamentale per l’accettazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea.L’attuale prassi comporta il rischio che tramite un dumping salariale sistematico vengano compromessi posti di lavoro, salari e la credibilità delle misure collaterali in Svizzera. Particolarmente sconcertante è il fatto che la Confederazione considera gli impieghi in wet lease come distacchi, mentre il Cantone di Zurigo non è di questo parere. Inoltre, vi sono indizi di possibili conflitti di interesse presso le autorità cantonali, ad esempio a causa di mandati nei consigli di amministrazione.Lavorativamente parlando gli equipaggi di Air Baltic sono di fatto integrati in un luogo di lavoro svizzero: pernottano per diversi giorni a Zurigo, utilizzano le infrastrutture di Swiss e lavorano in base a un piano di volo stabilito da Swiss. Il reclutamento avviene tramite una filiale ubicata nell’UE, il che potrebbe consentire di eludere i meccanismi di controllo svizzeri.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non si pronuncia sulle decisioni delle autorità cantonali o dalle autorità di ricorso. La decisione menzionata nella motivazione è inoltre pendente presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo e non è ancora passata in giudicato.2. – 4. Nel quadro dell’introduzione graduale della libera circolazione delle persone con l’UE/AELS nel 2002, la Confederazione ha emanato misure collaterali volte ad evitare una pressione sui salari in Svizzera in seguito all’apertura del mercato del lavoro. Nei rami senza salari minimi vincolanti i Cantoni sono tenuti a istituire commissioni tripartite (CT) incaricate di osservare la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano che in un ramo o in una professione vengono abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le CT cantonali ricercano un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati (art. 360b cpv. 3 Codice delle obbligazioni; CO, RS 220). Se non viene raggiunta un’intesa, propongono all’autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro (CNL) che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati. Sulla base di questa proposta l’autorità competente può emanare un CNL. Le misure collaterali si applicano sia alle aziende nazionali sia a quelle con sede all’estero che distaccano i propri dipendenti in Svizzera nell’ambito di una prestazione di servizi limitata nel tempo. Le misure collaterali, la cui esecuzione compete ai Cantoni, si applicano all’intero mercato del lavoro e a tutti i rami, compreso il trasporto aereo. I servizi di trasporto aereo sono caratterizzati da un’elevata mobilità, fattore di cui va tenuto conto nella valutazione concreta dell’esistenza di un distacco di lavoratori. Nell’ambito dei servizi di trasporto, vi è un distacco dall’estero verso la Svizzera se l’attività svolta presenta un legame sufficiente con il nostro Paese. La constatazione dell’esistenza di un distacco e quindi l’applicazione delle condizioni salariali e lavorative svizzere sono questioni che, nel settore dei trasporti, richiedono un esame dettagliato e una valutazione di tutte le circostanze. Il Consiglio federale ritiene dunque che non vi sia alcuna lacuna legislativa. Poiché il trasporto aereo è un settore senza salari minimi vincolanti previsti da contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, spetta alla CT cantonale osservare il settore e adottare se del caso le necessarie misure. 5. In virtù dell’articolo 111 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), un’autorità federale che ha diritto di ricorrere al Tribunale federale può, in materia di diritto pubblico, avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne faccia richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori. Per motivi legati al federalismo, il Consiglio federale ritiene che si debba ricorrere a questa competenza solo con moderazione e partecipare ai procedimenti cantonali solo in presenza di ragioni particolari. Inoltre, le autorità federali hanno la facoltà di interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale contro le autorità cantonali di ultima istanza (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF). 6. La regolamentazione della giurisdizione amministrativa cantonale, che comprende anche l’obbligo di ricusarsi quando una persona coinvolta nel procedimento è considerata parziale, è di competenza esclusiva dei Cantoni e non spetta al Consiglio federale. È consuetudine che un ricorso contro una decisione sia interposto all’interno dell’amministrazione all’autorità immediatamente superiore.