25.4063 · Interpellanza · 2025-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La clausola di salvaguardia negoziata con l’UE prevede il ricorso a un tribunale arbitrale. In passato, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha sistematicamente difeso le sue prerogative, respingendo nel suo parere 1/91 del 14 dicembre 1991 in particolare la versione iniziale dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Successivamente l’accordo ha dovuto essere rinegoziato, come anche l’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonostante le trattative fossero già concluse (parere 2/13 del 18 dicembre 2014). La CGUE sottolinea pure, ad esempio nella sentenza Kadi e Al Barakaat, il primato dei trattati istitutivi europei su altre forme di accordi internazionali. Peraltro, la libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale dell’UE, già sancita esplicitamente nelle prime disposizioni del trattato sull’Unione europea (art. 3 par. 2 TUE). Secondo l’opera «Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne» (Le più importanti sentenze della Corte di giustizia dell’UE), l’esistenza di un sistema giurisdizionale esterno ha quasi sempre portato a un parere negativo della CGUE (pag. 57). L’UE ha sottoposto per parere alla CGUE il meccanismo di ricorso a un tribunale arbitrale previsto dalla clausola di salvaguardia? Se sì, come si è pronunciata la Corte? Se no, intende farlo?Il Consiglio federale è disposto ad assumersi la responsabilità, anche a nome dei futuri membri del Governo, e affermare senza riserve che la CGUE riterrà conforme ai trattati europei il sistema, molto particolare, previsto nel progetto di accordo?Il Consiglio federale può assicurare che la CGUE non dia ragione a un cittadino UE che si rivolge a lei in quanto, in seguito all’attivazione della clausola di salvaguardia, gli è stato negato il permesso di lavorare in Svizzera?Il Consiglio federale può escludere che uno Stato dell’UE, non beneficiando come la Svizzera della medesima clausola di salvaguardia (con il tribunale arbitrale), chieda alla CGUE di non autorizzare questa soluzione speciale, che mette in discussione uno dei pilastri della costruzione europea?Il Consiglio federale può escludere che la CGUE (oppure il tribunale arbitrale indipendente o un’altra autorità) consideri il principio della «libera circolazione» una «nozione di diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 del Protocollo istituzionale, visto che questo articolo si intitola «Principio dell’interpretazione uniforme»?Se sì, come si concilia tale valutazione con la prassi interpretativa, sempre molto teleologica, della CGUE e con il suo approccio alquanto dinamico del diritto?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2. Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio federale, gli strumenti del pacchetto Svizzera-UE non sono stati sottoposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Il Consiglio federale non può assumersi la responsabilità per le procedure interne all’UE e neppure esprimersi in merito. 3. I tribunali svizzeri non hanno né il diritto né l’obbligo di sottoporre questioni in via pregiudiziale alla CGUE. Quest’ultima non dispone di alcuna competenza giurisdizionale per intervenire in un procedimento giudiziario svizzero. Nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro dell’UE contestasse una decisione resa da un’autorità svizzera in applicazione di una misura protettiva adottata sulla base della clausola di salvaguardia per porre rimedio a gravi difficoltà di ordine economico o sociale, non sarebbe possibile un intervento della CGUE in questo procedimento svizzero. Secondo il nuovo meccanismo di composizione delle controversie tra la Svizzera e l’UE, spetta al tribunale arbitrale statuire in maniera definitiva su una controversia. Il tribunale arbitrale sottopone una questione alla CGUE solo se essa riguarda l’interpretazione di una nozione di diritto dell’UE e se ciò è appropriato e necessario per comporre la controversia. È il tribunale arbitrale a decidere se sottoporre una questione alla CGUE. Quest’ultima non può intervenire di propria iniziativa in una procedura arbitrale. 4. Prima di entrare in vigore, gli strumenti del pacchetto Svizzera-UE devono essere approvati dal Consiglio dell’UE, composto da rappresentanti degli Stati membri dell’UE. Approvandoli, questi ultimi accettano anche la clausola concretizzata di salvaguardia, compresa nel protocollo di emendamento dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Esistono peraltro altri accordi internazionali conclusi dall’UE con Stati terzi che contengono un meccanismo di clausola di salvaguardia simile a quello previsto con la Svizzera. 5 e 6. L’ALC disciplina in maniera specifica i diritti e gli obblighi dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell’UE nel settore della libera circolazione delle persone. Questi diritti e obblighi non sono identici al pertinente diritto dell’UE. La giurisprudenza della CGUE relativa alla libera circolazione delle persone non può dunque essere applicata puramente e semplicemente all’ALC (cfr. n. 2.1.5.3.1 del rapporto esplicativo del Consiglio federale del 13 giugno 2025 per l’indizione della procedura di consultazione sul pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»). Inoltre, nella sua giurisprudenza la CGUE stessa tiene conto della differenza tra l’ALC e il pertinente diritto UE nell’ambito della libera circolazione delle persone, in particolare a motivo delle specificità e degli obiettivi particolari del primo rispetto al secondo.