Sostegno ai conducenti dei veicoli di emergenza (vigili del fuoco, operatori sanitari, polizia o personale doganale) durante un intervento urgente o necessario affinché non incorrano in sanzioni amministrative più severe di quelle penali
25.4074 · Mozione · 2025-09-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica legislativa affinché
l’articolo 16 LCStr imponga all’autorità amministrativa di ridurre i tempi di sospensione della licenza di condurre nei confronti dei conducenti che, durante interventi urgenti o necessari, non hanno usato la prudenza imposta dalle circostanze o non hanno usato i segnalatori prescritti;
sia integrata nell’articolo 16 LCStr la modifica apportata all’articolo 100 capoverso 5 LCStr, in base alla quale nel giudicare un eccesso di velocità commesso durante interventi di emergenza o necessari dal punto di vista tattico viene considerata solo la differenza tra la velocità effettiva e quella adeguata alla situazione;
l’articolo 16 LCStr preveda la possibilità di non disporre la sospensione della licenza di condurre o un ammonimento nei confronti dei conducenti in parola durante un intervento urgente o necessario.
Begründung
Il Tribunale federale ha reso nota una sentenza destinata alla pubblicazione il 22 settembre 2025 (sentenza 1C_667/2024 del 4 agosto 2025), riguardante un’agente a capo di un’unità della polizia cantonale ginevrina che, procedendo con auto di servizio a luci blu accese, ha ampiamente superato il limite di velocità consentito. Nel documento, dopo un’analisi approfondita dell’articolo 16 LCStr, il Tribunale federale conferma la sospensione della licenza per 12 mesi in virtù del quadro giuridico applicabile nonostante sul piano penale l’agente sia stata condannata a lavori di pubblica utilità con sospensione condizionale della pena, concludendo dunque che la legge non consente di ridurre ulteriormente la durata della misura amministrativa sebbene, a livello penale, si sia ritenuto opportuno stabilire un provvedimento meno severo della pena detentiva.
Si tratta di un verdetto estremamente problematico nei confronti dei servizi di soccorso, ammirevoli per il lavoro che svolgono e i livelli di pressione cui sono costantemente sottoposti. Negli ultimi anni il Parlamento ha mostrato sensibilità per la tematica, procedendo a diverse modifiche sul piano penale. Dal punto di vista amministrativo, tuttavia, non si è intervenuto in misura sufficiente, come messo in evidenza nella sentenza dell’autorità giudiziaria suprema.
La presente mozione si propone dunque di risolvere le criticità individuate dal Tribunale federale, a beneficio di vigili del fuoco, personale sanitario, agenti di polizia e addetti alla dogana.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale nutre grande rispetto per il lavoro degli enti di soccorso e delle forze dell’ordine. Allo stesso tempo gli spostamenti per interventi di emergenza devono essere regolamentati, affinché siano tutelati sia gli operatori di soccorso sia gli altri utenti stradali e le situazioni di emergenza possano essere gestite in modo rapido e con il minor rischio possibile. Riguardo alle richieste della mozione l’Esecutivo si esprime come segue: Il Consiglio federale respinge la proposta di imporre all’autorità amministrativa di ridurre la durata del provvedimento di sospensione della licenza di condurre nei confronti dei conducenti di veicoli di pronto intervento che non hanno usato la prudenza imposta dalle circostanze, e quindi agito in maniera sproporzionata, o non hanno usato i segnalatori per avvertire gli altri utenti della strada. Come esposto dal Tribunale federale nella sentenza 1C_667/2024 del 4 agosto 2025, ciò potrebbe comportare una durata inadeguata del provvedimento, in particolare a fronte di una violazione grave e sproporzionata. L’autorità amministrativa può scendere al di sotto della durata minima della sospensione se l’autorità penale ha attenuato la pena, come avvenuto nel caso citato dalla presente mozione. La normativa attuale permette una valutazione equa e adeguata delle circostanze del caso specifico, tenendo in considerazione la sicurezza stradale. Il Governo non intende limitare tale margine di discrezionalità. Questa richiesta è già stata attuata. Per determinare la durata della sospensione della licenza di condurre l’autorità amministrativa si basa sulla sentenza penale (art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale LCStr). Dal 1° ottobre 2023, per sanzionare l’inosservanza di un limite di velocità durante un intervento di emergenza si considera soltanto la differenza tra la velocità effettiva e quella che sarebbe stata adeguata all’intervento stesso e non la differenza con il limite segnalato (art. 100 n. 5). Nel caso descritto dall’autore della mozione, l’autorità penale non ha proceduto in questo modo perché la sentenza definitiva è stata pronunciata prima del 1° ottobre 2023. Per quanto riguarda la sospensione della licenza di condurre le autorità di ricorso non hanno applicato retroattivamente la nuova disposizione perché la ricorrente non l’aveva invocata in modo conforme ai requisiti giuridici. In caso di applicazione del nuovo articolo 100 numero 5 non sarebbe sussistito il reato di guida spericolata né sarebbe stata adempiuta la pertinente disposizione dell’articolo 16c capoverso 2 lettera abis LCStr con una durata minima della sospensione ridotta di un anno. Questa richiesta è già stata attuata (art. 100 n. 4 in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 2 LCStr). I conducenti di mezzi di soccorso che violano le regole della circolazione durante un intervento non sono soggetti a sanzioni penali né a provvedimenti amministrativi, purché l’infrazione sia proporzionata alla situazione e gli altri utenti della strada siano avvertiti mediante gli appositi segnalatori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.