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25.4075 · Interpellanza · 2025-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Prodotti a base di erbe, saponi e prodotti cosmetici simili costituiscono un patrimonio culturale tradizionale della Svizzera. Questi prodotti e cosmetici vengono fabbricati artigianalmente con ingredienti naturali (prevalentemente derrate alimentari). Numerose donne contadine e rurali coltivano erbe e, dando prova di spirito innovativo, si sono create una nicchia di mercato con i relativi prodotti, che rientrano nella categoria dei cosmetici e sono pertanto disciplinati nel capitolo 3 sezione 3 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Di recente, alcuni chimici cantonali hanno iniziato a richiedere a queste donne la documentazione informativa sul prodotto di cui all’articolo 57 ODerr e la relativa valutazione della sicurezza che deve essere redatta da una persona con qualifiche accademiche. Tale requisito, del tutto sproporzionato ed eccessivamente oneroso in rapporto alle esigue quantità fabbricate, fa sì che le piccole produzioni di nicchia diventino antieconomiche e che, di conseguenza, le produttrici siano costrette ad abbandonarle.

Nel capoverso 2 dell’articolo 57 ODerr, l’autorità che emana l’ordinanza ha previsto deroghe all’obbligo di redigere una documentazione informativa sul prodotto: la facoltà di stabilirle spetta al Dipartimento federale dell’interno, che finora però non si è avvalso di tale competenza.

Colloqui con le autorità cantonali competenti e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria non hanno a oggi portato a soluzioni.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande.

  1. È disposto a emanare una base, sulla scorta dell’articolo 57 capoverso 2 ODerr, per facilitare l’autorizzazione di questi prodotti tradizionali?

  2. Ritiene che vi sia un’altra possibilità per salvaguardare i prodotti in questione?

Stellungnahme des Bundesrates

L’eccezione prevista dall’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (RS 817.023.31) per i cosmetici artigianali distribuiti localmente (bazar, festa scolastica o situazione analoga) proviene dal settore dei giocattoli, che conosce un’eccezione simile. Al fine di chiarire le questioni pratiche relative all’applicazione e/o all’interpretazione di questa eccezione, nel dicembre del 2020 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato la «Lettera informativa 2020/8: Cosmetici artigianali distribuiti localmente in un ambito circoscritto – corretta interpretazione» (www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Lettere informative > 2020/8). 1. e 2. I cosmetici, che siano artigianali o meno, non necessitano di un’autorizzazione per l’immissione sul mercato. Tuttavia, per proteggere la salute dei consumatori, la loro sicurezza deve essere verificata e documentata in un apposito rapporto, indipendentemente dalla quantità e dal luogo di vendita. Questo vale anche per i prodotti artigianali.
L’USAV è in dialogo con rappresentanti dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR) per cercare insieme una soluzione pragmatica che permetta di continuare a vendere i prodotti locali nel quadro dei requisiti di legge vigenti e garantire al contempo la sicurezza dei consumatori. A questo scopo, il gruppo di lavoro dell’USDCR sta allestendo un elenco dei suoi prodotti per classificarli in categorie e verificare se si tratta di cosmetici o di agenti terapeutici (rimedi casalinghi). L’USAV è disposto a continuare a sostenere il gruppo di lavoro nei suoi accertamenti e a collaborare con le parti interessate per trovare soluzioni che limitino l’onere amministrativo.