Lexipedia

25.4083 · Mozione · 2025-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per offrire protezione ai disertori e agli obiettori di coscienza israeliani che rifiutano di partecipare alle operazioni militari attualmente condotte a Gaza e in Cisgiordania, in quanto si oppongono a una guerra che considerano contraria al diritto internazionale umanitario.

Il Consiglio federale è invitato a:

  • esaminare con benevolenza le domande d’asilo di questi richiedenti;

  • rifiutare qualsiasi domanda presentata dalle autorità israeliane riguardante l’estradizione di queste persone a motivo del loro rifiuto di partecipare alle operazioni militari in questione.

Begründung

Da ottobre 2023 la striscia di Gaza e persino la Cisgiordania sono teatro di operazioni militari senza precedenti, che hanno causato una gravissima crisi umanitaria. Secondo l’ONU, queste operazioni hanno già fatto oltre 60 000 morti, perlopiù civili, a cui si aggiungono distruzioni sistematiche e il blocco degli aiuti umanitari. La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto da oltre un anno un serio rischio di genocidio a Gaza e numerosi osservatori e specialisti di diritto internazionale ritengono che gli atti commessi siano qualificabili come crimine di genocidio quale definito dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, ratificata dalla Svizzera nel 2000. Questa convenzione obbliga gli Stati parte non solo a punire ma soprattutto a prevenire il genocidio.In un contesto simile, è essenziale riconoscere il coraggio di coloro che, nell’esercito israeliano (Tsahal), rifiutano di partecipare alle operazioni militari. Queste persone, perlopiù soldati di milizia o coscritti, subiscono sovente sanzioni pesanti, comprese ripetute pene detentive, l’esclusione sociale e la stigmatizzazione.La Svizzera, fedele alla sua tradizione umanitaria e ai suoi obblighi internazionali, deve poter offrir loro un’alternativa. Sostenendo i disertori e gli obiettori di coscienza israeliani, il nostro Paese invia un messaggio chiaro: il rifiuto di partecipare a violazioni gravi del diritto internazionale non è un crimine, ma un atto di coraggio e coscienza.Respingendo le domande d’estradizione legate a questi fatti ed esaminando con benevolenza le domande d’asilo di disertori e obiettori di coscienza, la Svizzera afferma il proprio impegno per la pace, i diritti umani e il primato del diritto internazionale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina ogni singola domanda d’asilo tenendo conto delle circostanze concrete. In linea di massima e a prescindere dal Paese di origine, il perseguimento di disertori e obiettori di coscienza non è rilevante per la concessione dell’asilo (art. 3 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi]; RS 142.31), dato che un’eventuale sanzione ha carattere meramente militare e non è inflitta per un motivo di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi. Se la sanzione inflitta è più severa della sanzione ordinaria comminata per diserzione o rifiuto di prestare servizio militare, occorre esaminare se nel caso concreto esistono circostanze particolari pertinenti per il diritto d’asilo, in particolare se la pena è stata irrogata per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi (p. es. a causa delle opinioni politiche dell’interessato). Se la pena è molto più severa che per altri disertori od obiettori di coscienza o se è sproporzionata, si parla di «malus politico». In questi casi le condizioni di cui all’articolo 3 LAsi possono essere adempiute. La persona è quindi riconosciuta come rifugiato e ottiene l’asilo, a meno che non sussistano motivi di esclusione. 2. La Svizzera e Israele sono parte alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1). In virtù dell’articolo 4 CEEstr, l’estradizione per causa di reati militari che non costituiscono reati di diritto comune è negata. Inoltre, l’articolo 3 CEEstr prevede che l’estradizione non è concessa se il reato per il quale essa è domandata è considerato dalla Parte richiesta, in casu la Svizzera, come un reato politico o come un fatto connesso con un siffatto reato oppure se la Svizzera ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per questo motivo. Il diritto svizzero contiene disposizioni analoghe (art. 2 e 3 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP]; RS 351.1). Il rifiuto di partecipare alle operazioni militari costituisce un reato militare secondo il Codice penale militare svizzero (CPM; RS 321.0) e non secondo il diritto comune come il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). In applicazione delle disposizioni summenzionate, l’estradizione dei disertori e degli obiettori di coscienza israeliani deve pertanto essere negata. Inoltre, non potendo escludere che il rifiuto di prestare servizio militare e la diserzione costituiscano pure l’espressione di opinioni politiche, l’estradizione non va concessa anche nel caso in cui la relativa domanda è stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona per le sue opinioni politiche o se la sua situazione rischia di essere aggravata per questo motivo (malus politico).Se la SEM accorda lo statuto di rifugiato a un disertore o a un obiettore di coscienza, l’estradizione al suo Paese d’origine è rifiutata sulla base del principio di non respingimento. Il Consiglio federale dispone quindi di basi legali sufficienti per rifiutare una domanda d’estradizione delle autorità israeliane volta a perseguire penalmente disertori e obiettori di coscienza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.