25.4119 · Postulato · 2025-09-24
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare il modo in cui garantisce che beni e servizi sviluppati, gestiti o fabbricati in Svizzera nei settori dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e dell’infrastruttura cloud non vengano utilizzati in conflitti armati interni o internazionali. In particolare dovrà:
1. illustrare le procedure in atto per identificare tempestivamente i beni a duplice impiego (civile e militare);
2. indicare il ruolo della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e di altre autorità nella valutazione e nell’autorizzazione di tali tecnologie;
3. spiegare come viene garantito il rispetto delle disposizioni della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP);
4. verificare se le basi legali esistenti sono sufficienti per rispondere ai nuovi sviluppi nel settore della digitalizzazione, dell’IA e dei servizi cloud;
5. mostrare, in un confronto internazionale, l’approccio di altri Paesi nei confronti di tecnologie simili e stabilire se la Svizzera debba adattare di conseguenza i propri meccanismi di controllo.
Begründung
La Svizzera è un polo importante per lo sviluppo di sistemi alta tecnologia, tra cui software, intelligenza artificiale e servizi cloud. Tali sistemi possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari e sono quindi potenzialmente beni a duplice impiego.In relazione a progetti internazionali come il «Project Nimbus», le problematiche diventano evidenti quando beni sviluppati in Svizzera vengono utilizzati in conflitti armati interni o internazionali. Secondo quanto emerso da analisi del DFAE, alcune attività di produttori di sistemi cloud e AI con sede in Svizzera non sono «in stretta relazione con i compiti principali» delle forze armate o di sicurezza. Il rapporto in adempimento del postulato dovrà esaminare nel dettaglio se questi beni e servizi sviluppati, gestiti o fabbricati in Svizzera non rientrano nella LPSP. Per mantenere la credibilità del nostro Paese nel campo del controllo degli armamenti e dei diritti umani, sono essenziali la trasparenza e una chiara suddivisione delle responsabilità nel controllo di questi beni e servizi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole delle sfide poste dai controlli sulle esportazioni nel settore delle moderne tecnologie digitali.La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) si applica ai beni a duplice impiego (dual use) e ai beni militari speciali, che sono oggetto di accordi internazionali.Secondo l’articolo 2 LBDI, il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d’applicazione della legge. La Svizzera controlla l’esportazione di beni industriali basandosi su elenchi di beni armonizzati a livello internazionale, negoziati con alcuni Paesi partner e concordati con tutte le Parti contraenti all’interno di regimi di controllo delle esportazioni non obbligatori dal profilo del diritto internazionale, ovvero l’Accordo di Wassenaar (WA), il Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), il Gruppo Australia (AG) e il Regime di controllo della tecnologia missilistica (MTCR). Le tecnologie emergenti con applicazioni militari convenzionali sono oggetto specifico dei negoziati sugli elenchi dei beni nell’ambito del WA. Oltre alle merci, sono considerati beni anche le tecnologie e i software in forma materiale e immateriale. In questi negoziati la Svizzera si impegna affinché gli elenchi dei beni soggetti a controllo riflettano pienamente gli sviluppi tecnologici e vi siano inseriti anche beni non contemplati che, oltre all’uso civile, presentano un potenziale di utilizzo in ambito militare. La ripresa degli elenchi di beni dual use armonizzati a livello internazionale avviene mediante l’allegato 2 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1), mentre i beni militari speciali sono riportati nell’allegato 3 OBDI. Solitamente gli elenchi vengono aggiornati almeno una volta all’anno.Secondo l’articolo 3 capoverso 1 OBDI, sussiste un obbligo di autorizzazione solo per l’esportazione dei beni che possono essere associati a un numero di controllo delle esportazioni contenuto nell’allegato 2 o nell’allegato 3 OBDI. Soprattutto per quanto riguarda le tecnologie e i software occorre tenere conto anche delle note e delle definizioni riportate negli allegati 1 e 3 OBDI, anch’esse concordate nell’ambito dei regimi di controllo internazionali summenzionati.Va da sé che il trasferimento transfrontaliero di beni immateriali sia più difficile da controllare rispetto all’esportazione di merci, che richiedono un trattamento doganale alla frontiera. L’esportatore è tuttavia tenuto a richiedere le autorizzazioni necessarie anche per i beni immateriali riportati negli allegati dell’OBDI. Le infrazioni sono perseguite conformemente all’articolo 18 LBDI. Secondo l’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP; RS 935.41), le prestazioni di sicurezza private sono soggette all’obbligo di notificazione. Queste prestazioni includono varie tipologie, tra cui la formazione, la consulenza e il sostegno logistico a forze armate o di sicurezza (cfr. art. 4 LPSP). L’ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP; RS 935.411) precisa che per formazione, consulenza o sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercitate da un’impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali. Tra gli esempi di sostegno logistico vengono menzionati l’approntamento, la gestione o la manutenzione di infrastrutture. Il compito principale delle forze armate è difendere un Paese e salvaguardarne gli interessi con mezzi militari. Una stretta relazione con questi compiti sussisterebbe, ad esempio, se un’impresa fornisse servizi specificamente finalizzati alla creazione o alla manutenzione dell’infrastruttura informatica militare di una forza armata. L’obbligo di notificazione specificato nella LPSP viene verificato caso per caso in tutte le attività di cui viene a conoscenza l’autorità competente. Se un’attività soggetta all’obbligo di notificazione non è conforme agli obiettivi stabiliti nell’articolo 1 LPSP – ovvero salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera, preservare la neutralità svizzera e garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario – l’autorità competente può vietare l’attività o, se questa non è stata notificata, segnalare il caso al Ministero pubblico della Confederazione.Sia la LBDI che la LPSP prevedono un meccanismo che garantisce un coordinamento efficiente di tutti i servizi amministrativi coinvolti.Il Consiglio federale ritiene che l’elaborazione di un rapporto in adempimento del postulato sia sproporzionata, dal momento che le basi legali nell’ambito della LBDI e della LPSP e la relativa attuazione sono sufficientemente chiare e adeguatamente regolamentate.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.