Mantenere l'aliquota percentuale e la franchigia per le interruzioni di gravidanza non somatiche
25.4135 · Mozione · 2025-09-24
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare i presupposti legali che consentano di mantenere l’aliquota percentuale e la franchigia per le interruzioni di gravidanza non giustificate da un pericolo diretto di origine somatica per la vita della gestante.
Begründung
Nella primavera del 2025, proprio nell’ambito del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi, il Parlamento ha approvato la piena assunzione da parte delle casse malati delle spese mediche sostenute dalle gestanti fin dall’inizio della gravidanza. Tale assunzione dei costi è stata estesa alle interruzioni di gravidanza non punibili. Essendo purtroppo sfuggito all’attenzione delle commissioni competenti, questo punto di grande rilevanza non è stato discusso esplicitamente dal Parlamento. Dal 2027, per la prima volta in Svizzera, gli aborti saranno quindi completamente gratuiti. Molte persone percepiscono come un affronto il fatto che la decisione, che riguarda una questione molto delicata dal punto di vista politico e sociale, sia stata adottata senza alcun dibattito parlamentare. L’impressione è quella di essere posti davanti al fatto compiuto sulla base di una decisione presa in modo poco trasparente. È inoltre del tutto contraddittorio adottare decisioni, nell’ambito di un pacchetto di misure di contenimento dei costi, che andranno a incidere ulteriormente sulle finanze del settore pubblico. Agendo in questo modo, il Parlamento ha trascurato la sua responsabilità politica e compromesso la propria credibilità. Nella maggior parte dei casi, l’aborto non è una misura medica necessaria per preservare la vita della gestante, bensì una decisione consapevole e del tutto personale. Introdurre la piena assunzione dei costi in caso di aborto spontaneo è sensato. Tuttavia, estenderla a tutte le interruzioni di gravidanza non punibili aumenta il rischio che gli aborti, in particolare quelli decisi in modo affrettato, continuino a crescere. Inoltre, il nuovo disciplinamento obbliga tutti gli assicurati a cofinanziare gli aborti con i premi pagati, indipendentemente dalle loro convinzioni personali. Questa situazione pone molte persone di fronte a un serio conflitto di coscienza. Eppure, la Costituzione federale garantisce la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.), una libertà che risulta notevolmente limitata dall’obbligo di finanziare collettivamente gli aborti. Il Parlamento ha il dovere di deliberare separatamente e in modo trasparente su una modifica così fondamentale e di stabilire regole chiare in materia di costi connessi alle gravidanze.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nell’ambito della revisione della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) accolta dal Parlamento nel marzo del 2025 (FF 2025 1108), la disposizione relativa all’esenzione dalla partecipazione ai costi è stata completata includendo anche le prestazioni fornite in caso di infermità congenita, infortunio e interruzione non punibile della gravidanza. Nella sua versione vigente, la legge precisa già che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) copre i costi di queste prestazioni nella stessa misura prevista per quelle in caso di malattia. La modifica in oggetto faceva seguito a due mozioni accolte dal Parlamento nel 2020, la mozione Kälin 19.3070 «Esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte durante l’intera gravidanza» e la mozione Addor 19.3307 «Presa a carico completa delle prestazioni in caso di gravidanza da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria». Queste mozioni avevano messo in evidenza la disparità di trattamento per quanto riguarda i costi sostenuti dalle assicurate a seconda che le prestazioni fossero erogate prima o dopo la tredicesima settimana di gravidanza. Per garantire la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti da parte degli attori interessati si è quindi resa necessaria una revisione legislativa. L’adempimento delle due mozioni è stato integrato nel capitolo «Ulteriori adeguamenti» della revisione della legge sull’assicurazione malattie relativa al secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi (22.062n). In tale contesto, è stata rispettata la procedura legislativa ordinaria vigente. Infatti, la modifica in questione relativa alla partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di interruzione non punibile della gravidanza è stata espressamente indicata e spiegata in dettaglio sia durante la consultazione (procedura di consultazione 2020/45, rapporto esplicativo, pag. 38) che nel messaggio del Consiglio federale (FF 2022 2427, cap. 4.1.9 o 6.1.1), così come durante i dibattiti parlamentari. La revisione legislativa ha seguito l’iter ufficiale e pubblico durante l’intera procedura prima della sua adozione da parte del Parlamento. Secondo il testo della mozione, sarebbe necessario distinguere in ciascun caso se l’interruzione della gravidanza è dovuta a motivi medici o a motivi psicosociali. Una differenziazione è difficilmente applicabile nella pratica, in particolare dal punto di vista medico. Infatti, le situazioni di emergenza psicosociale possono causare anche gravi problemi somatici nelle donne incinte. Una modifica in quest’ambito comporterebbe una notevole incertezza giuridica e un maggiore carico di lavoro per la differenziazione dei casi, sia per le donne incinte interessate, sia per gli assicuratori che per il personale medico.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.