25.4185 · Interpellanza · 2025-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La legislazione sul materiale bellico prevede delle agevolazioni per certe autorizzazioni della Confederazione. Secondo la legge federale sul materiale bellico, infatti, il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni per determinati Paesi per quanto riguarda l’autorizzazione per la mediazione, il commercio o il trasferimento di tecnologia. Il Consiglio federale ha fatto ricorso a questa possibilità nell’ordinanza sul materiale bellico: non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per la mediazione e il commercio di materiale bellico nonché per il trasferimento di tecnologia verso i Paesi menzionati all’allegato 2 dell’ordinanza. Come la Svizzera, tutti i Paesi che figurano nell’allegato sono membri dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni sensibili sul piano strategico. Ciononostante, né la legge né l’ordinanza definiscono esplicitamente i criteri secondo i quali il Consiglio federale può aggiungere o togliere dei Paesi da questo elenco. Essendo in corso dei dibattiti parlamentari per estendere all’esportazione di materiale bellico le agevolazioni accordate ai Paesi dell’allegato 2, è opportuno fare trasparenza sui criteri utilizzati dal Consiglio federale. Il Consiglio federale è dunque invitato a rispondere alle domande seguenti:Quali criteri sono utilizzati esattamente per definire i Paesi che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico?Nell’ottica della trasparenza e della certezza del diritto, il Consiglio federale non avrebbe interesse a inserire questi criteri nell’ordinanza sul materiale bellico?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come afferma correttamente l’autrice dell’interpellanza, i Paesi che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511) hanno aderito, come la Svizzera, ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni sensibili sul piano strategico, ossia l’Accordo di Wassenaar (armi convenzionali e beni destinati alla loro produzione), il gruppo Australia (beni biologici e chimici), il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di controllo della tecnologia missilistica. In questi regimi, gli Stati che vi fanno parte discutono e coordinano le loro rispettive pratiche in materia di esportazioni e si accordano sui beni da sottoporre a controlli. La possibilità di facilitare la procedura di autorizzazione o di prevedere deroghe al regime dell’autorizzazione per certi Paesi era stata prevista nel 1995 nel quadro della redazione della nuova legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51), con l’obiettivo di tener conto della tendenza generale verso una divisione del lavoro sempre più accentuata, anche al di là delle frontiere nazionali. All’epoca questa tendenza si osservava già per tutto quello che riguardava la produzione industriale e non soltanto nel settore dell’armamento. L’obiettivo di introdurre queste possibili agevolazioni e deroghe era quello di favorire la collaborazione con i partner economici della Svizzera che condividono gli stessi valori e possiedono un regime di controllo delle esportazioni paragonabile al suo (cfr. il messaggio del Consiglio federale FF 1995 II864). L’allegato non viene aggiornato dal 1999, perché finora non vi è stata alcuna necessità specifica di procedere alla revisione, benché altri Paesi abbiano da allora aderito a questi quattro regimi (Bulgaria, Corea del Sud, Turchia e Ucraina).
2. Il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno definire e inserire nell’OMB dei criteri riguardanti la composizione dei Paesi che figurano nell’allegato 2. Procedere in questo modo ridurrebbe drasticamente il margine di manovra del Consiglio federale sul piano della politica di sicurezza e della politica estera, margine di manovra di cui deve disporre nel contesto internazionale attuale. In effetti, tenuto conto degli sconvolgimenti geopolitici in corso, i criteri definiti oggi potrebbero risultare obsoleti già domani. Il Consiglio federale deve poter tener conto di tutte le considerazioni riguardanti la politica estera e la politica di sicurezza per decidere quali Paesi figurano nell’allegato 2 dell’OMB. In questo contesto conviene inoltre sottolineare che l’inserimento di Paesi in questo allegato non deve violare il diritto della neutralità.