25.4189 · Mozione · 2025-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) in modo che in tutti i Cantoni i pazienti abbiano la possibilità di beneficiare di cure integrative in regime sia stazionario che ambulatoriale. Ogni Cantone dovrà pertanto iscrivere nel proprio elenco degli ospedali almeno un ospedale che offra prestazioni di medicina integrativa, con la possibilità per i Cantoni di piccole dimensioni di designare un ospedale che figura nell’elenco di un altro Cantone.
Begründung
L’approccio olistico che combina metodi della medicina tradizionale e complementare è denominato medicina integrativa. In Svizzera sono ancora pochi gli ospedali pubblici e privati che offrono questo tipo di medicina, nonostante la domanda sia molto elevata.Le persone curate in regime ambulatoriale o ospedaliero traggono beneficio dal trattamento integrativo, come dimostrano sia sondaggi sistematici condotti tra i pazienti sia i decorsi delle malattie: lo stato di salute generale risulta migliore, gli effetti collaterali sono meno frequenti e i tempi di guarigione più brevi. Vi sono inoltre elementi che sembrano indicare una diminuzione delle riospedalizzazioni. Nonostante questi risultati positivi, soltanto dieci cliniche o reparti in sette Cantoni offrono trattamenti integrativi in regime stazionario. L’oncologia rappresenta un’eccezione: in questo ambito l’approccio integrativo è più diffuso. Attualmente 24 cliniche, ospedali e reparti oncologici hanno aderito alla rete comune Swiss Network for Integrative Oncology (SNIO).Conformemente all’articolo 118a della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a considerare la medicina complementare nell’ambito delle rispettive competenze. La Confederazione è responsabile della LAMal, che già oggi fissa regole per la pianificazione ospedaliera intercantonale. Sarebbe pertanto opportuno che la Confederazione definisca requisiti minimi per gli elenchi ospedalieri cantonali. I Cantoni devono attuare questi requisiti e possono, se necessario, stabilire criteri di qualità (ad es. una certificazione che attesti la conformità alle prescrizioni dell’associazione «Cliniche-integrative.ch»).L’attuazione avverrebbe nell’ambito delle tariffe vigenti, in modo che non insorgano costi supplementari. Al contrario: la riduzione delle riospedalizzazioni potrebbe tradursi in risparmi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la ripartizione federalista delle competenze, è compito dei Cantoni garantire l’assistenza sanitaria. L’articolo 118a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) obbliga inoltre la Confederazione e i Cantoni a provvedere, nell’ambito delle loro competenze, alla considerazione della medicina complementare. Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni devono approntare una pianificazione per il settore ospedaliero, tenendo conto in particolare della qualità e dell’economicità delle strutture. Spetta quindi in primo luogo ai Cantoni, nell’ambito delle loro competenze in materia di pianificazione ospedaliera, garantire che negli ospedali figuranti nei loro elenchi vengano offerte prestazioni economiche e di alto livello qualitativo. In questo contesto, i Cantoni sono inoltre tenuti a considerare le offerte di medicina complementare o integrativa, qualora fosse necessario. Nella prima fase della pianificazione ospedaliera, i Cantoni determinano il fabbisogno futuro di trattamenti stazionari della popolazione residente nel loro territorio. Se richieste dalla popolazione residente, le prestazioni di medicina integrativa sono considerate nella determinazione del fabbisogno. In una seconda fase di pianificazione, i Cantoni attribuiscono mandati di prestazioni ai singoli ospedali sulla base del fabbisogno determinato. Già oggi non occorre che l’intera offerta sia coperta dagli ospedali del proprio Cantone, ma è possibile attribuire mandati di prestazioni anche a ospedali extracantonali. Ciò significa che i Cantoni possono coprire il fabbisogno intracantonale di prestazioni di medicina integrativa tenendo conto anche dell’offerta extracantonale. Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti attualmente disponibili consentano di considerare adeguatamente le rispettive offerte. Non è quindi opportuno introdurre un obbligo esplicito di promuovere la medicina integrativa nell’ambito della pianificazione ospedaliera mediante una modifica della LAMal.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.