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Iniziativa unilaterale dell'Amministrazione. La SEM intende evacuare persone da Gaza senza una decisione del Consiglio federale

25.4195 · Interpellanza · 2025-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo quanto riportato dai media, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) intende trasferire e assistere in Svizzera persone provenienti dalla Striscia di Gaza che necessitano di cure urgenti. Ogni paziente potrà essere accompagnato da fino a cinque persone, che avranno la possibilità di chiedere asilo in Svizzera. La questione è molto delicata, poiché a quanto pare questa iniziativa è stata presa senza una decisione del Consiglio federale e senza un mandato parlamentare. Manca pure una base legale chiara. Così facendo, l’Amministrazione va oltre le sue competenze e agisce di fatto come uno «Stato nello Stato». Questo modo di procedere erode la separazione dei poteri e crea situazioni di fatto senza alcuna legittimazione democratica. L’aiuto umanitario è necessario, ma deve essere fornito prioritariamente in loco e non può scardinare l’ordinamento giuridico svizzero con misure unilaterali dell’Amministrazione. Le esperienze maturate da altri Paesi mostrano inoltre le possibili conseguenze a lungo termine di tali eccezioni. Nel 1992, in Danimarca, 321 rifugiati palestinesi respinti hanno ottenuto un diritto di soggiorno; alcuni sono stati carico dell’aiuto sociale in maniera duratura, altri hanno commesso reati e anche la seconda generazione dipendeva spesso dalle prestazioni di aiuto sociale. In seguito, la Danimarca non ha più voluto procedere a simili evacuazioni. Questo esempio dovrebbe servire da monito per la Svizzera. Su quale base legale si fonda la SEM nel preparare l’accoglienza di pazienti e fino a cinque accompagnatori provenienti dalla Striscia di Gaza?Perché la SEM ha avviato questa operazione senza una decisione del Consiglio federale e un mandato parlamentare?Il Consiglio federale intende sanzionare a posteriori questo modo di procedere o bloccare l’operazione?Chi si assume i costi complessivi (trasporto, cure, alloggio, prestazioni sociali) per i pazienti e i loro accompagnatori?Quali misure adotta il Consiglio federale per evitare che i pazienti o i loro accompagnatori chiedano asilo in Svizzera?Come garantisce che nessun membro di Hamas o di altri gruppi terroristici giunga in tal modo in Svizzera?Come garantisce che in futuro l’Amministrazione non agisca unilateralmente ignorando le procedure previste dallo Stato di diritto?Come garantisce che la Svizzera non faccia le stesse catastrofiche esperienze della Danimarca?

Stellungnahme des Bundesrates

1. / 7. Sul piano giuridico, l’operazione consiste in una serie di decisioni che ogni dipartimento prende in relazione al proprio settore di competenza. La decisione sull’organizzazione dell’evacuazione spetta al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), quella sul coordinamento dell’operazione all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), mentre quella sul rilascio di un visto umanitario secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) nonché sull’asilo (LAsi; RS 142.31) alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). In virtù dell’articolo 4 capoverso 2 OEV, un visto umanitario può essere rilasciato alle persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza. Nel quadro dell’operazione umanitaria è prevista l’accoglienza di una ventina di bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza che necessitano di cure mediche urgenti. Per garantire che siano seguiti durante il loro percorso clinico e che non vengano separati dai famigliari più stretti, è altresì previsto di ammettere accompagnatori. In totale dovrebbe giungere in Svizzera al massimo un centinaio persone. 2. / 3. Sulla base di una volontà congiunta di diversi dipartimenti federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha informato il Consiglio federale, una prima volta l’11 agosto 2025 e di nuovo il 26 settembre 2025, in merito allo stato attuale dell’operazione prevista. Sotto la direzione del DFGP, l’operazione umanitaria prevista è organizzata congiuntamente con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) nonché vari uffici federali. L’evacuazione e l’assistenza medica in Svizzera sono condotte in collaborazione con gli attori federali e cantonali coinvolti, che lavorano a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità, Medici Senza Frontiere e la Rega. 4. I costi per l’evacuazione e il trasporto in Svizzera sono assunti dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In linea di massima le persone in procedura d’asilo sono soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli assicuratori malattia possono tuttavia rifiutarsi di affiliare i richiedenti l’asilo che entrano in Svizzera esclusivamente per motivi medici. Dato che questo rischio è reale e occorre garantire la copertura dei costi sanitari, l’entrata richiede l’accordo del Cantone in cui si trova l’ospedale o eventualmente anche dell’ospedale stesso. Se la cassa malati si rifiuta di assumere i costi sanitari dei bambini e non può essere trovata una fonte di finanziamento alternativa, i Cantoni si assumono tali costi nel quadro dell’aiuto sociale. La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per coprire i costi di aiuto sociale: per cinque anni per le persone in procedura d’asilo e i rifugiati riconosciuti, per sette anni per le persone ammesse provvisoriamente. Queste somme forfettarie permettono ai Cantoni di finanziare in particolare le spese per l’alloggio, l’assistenza e le cure mediche fornite nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie. I Cantoni ricevono inoltre una somma forfettaria unica a favore dell’integrazione per ogni persona riconosciuta come rifugiato o ammessa provvisoriamente. Alla scadenza del periodo d’indennizzo (ossia dopo cinque o sette anni), i Cantoni devono assumersi i costi di aiuto sociale per le persone che non sono riuscite a integrarsi nel mercato del lavoro o ci sono riuscite solo in parte. 5. Dopo l’entrata, queste persone potranno presentare una domanda d’asilo. Le procedure d’asilo saranno svolte caso per caso e conformemente alla legislazione e alla prassi vigenti. Il tipo di titolo di soggiorno rilasciato dipende dall’esito di ogni procedura d’asilo. 6. Prima dell’entrata in Svizzera, le autorità di sicurezza sottopongono tutte le persone evacuate a un controllo approfondito di sicurezza per scongiurare qualsivoglia rischio per la sicurezza. Si tratta di procedure ben collaudate. Per poter uscire dalla Striscia di Gaza gli interessati dovranno ottenere l’autorizzazione delle autorità israeliane, che a tal fine effettuano un proprio controllo di sicurezza.8. La situazione non è paragonabile a quella in Danimarca negli anni ’90. La Svizzera dispone di tutti gli strumenti necessari per attuare con successo questa operazione in tutti i settori, dall’entrata fino all’integrazione.