25.422 · Iniziativa parlamentare · 2025-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, i richiedenti l’asilo ricevono dal primo giorno le stesse prestazioni previste dalla LAMal come tutte le altre persone residenti in Svizzera. Né la LAMal né la LAsi/LStrI prevedono restrizioni delle prestazioni o un periodo di attesa. La prassi ha dimostrato in diverse occasioni che vi sono forti disincentivi. Queste situazioni sono in contrasto con il principio di solidarietà e devono essere evitate.
Articolo 25 capoverso 1bis LAMal (Prestazioni generali in caso di malattia):
1bis Per i richiedenti l’asilo durante la procedura d’asilo e per le persone che soggiornano illegalmente sono assunti soltanto i costi delle prestazioni per problemi di salute acuti e allo stesso tempo gravi che rendono indispensabili un trattamento o un esame inteso a evitare gravi danni fisici. Sono escluse le prestazioni in caso di maternità, che continuano a essere contemplate dal vigente campo d’applicazione dell’articolo 25 capoverso 1 LAMal (nuovo).
Le altre basi giuridiche che si riferiscono all'entità delle prestazioni o all'assunzione dei costi da parte dell'AOMS devono essere adeguate di conseguenza affinché le prestazioni mediche finora fornite, che in futuro non potranno più essere assunte dall'AOMS, non potranno più essere assunte neppure dalle autorità di assistenza sociale.
Begründung
In Germania i richiedenti l’asilo non sono affiliati a un’assicurazione malattie per i primi 36 mesi. I Comuni garantiscono mediante certificati di cura che i richiedenti l’asilo ricevano un’assistenza medica, che tuttavia è nettamente inferiore a quella garantita dall’assicurazione malattie obbligatoria. Durante la procedura d’asilo e, in generale, in caso di soggiorno illegale dovranno essere assunte soltanto le prestazioni per problemi di salute acuti e gravi e le prestazioni mediche indispensabili. In caso di maternità, invece, continuerebbe ad essere applicato l’ordinario catalogo delle prestazioni secondo la LAMal. L'AOMS dovrà rimanere applicabile, ma il catalogo delle prestazioni dovrà essere limitato durante l'intera procedura d’asilo fino alla sua conclusione con decisione passata in giudicato. Se la domanda d’asilo è respinta con decisione passata in giudicato, rimane applicabile il catalogo limitato delle prestazioni. L'importo dei premi non deve in linea di principio essere modificato poiché i richiedenti l’asilo, anche in caso di limitazione delle prestazioni, richiedono prestazioni costose in un periodo di tempo più breve, in particolare rispetto alle persone nate in Svizzera che per la maggior parte hanno pagato i premi per decenni.