25.4220 · Interpellanza · 2025-09-25
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale ritiene che le applicazioni sanitarie digitali possano costituire un utile complemento a un percorso terapeutico di salute mentale avviato dopo la formulazione di una diagnosi?
Quali misure intende adottare per migliorare le condizioni quadro relative all’utilizzo e al rimborso delle applicazioni digitali per la salute mentale e istituire una procedura di rimborso trasparente e pragmatica?
Come spiega i lunghi tempi di trattamento e la scarsa trasparenza nell’esame delle domande di rimborso di applicazioni sanitarie digitali e quali misure intende adottare per ovviarvi?
Begründung
L’efficacia delle applicazioni sanitarie digitali nel trattamento di malattie mentali comuni (depressione, disturbi d’ansia, disturbi del sonno) è dimostrata da diversi studi. Le linee guida internazionali raccomandano l’utilizzo di tali applicazioni come complemento a un percorso terapeutico comportamentale o sistemico avviato dopo la formulazione di una diagnosi. Le applicazioni sanitarie digitali assistite combinano l’intervento digitale e il percorso terapeutico, un approccio che dà buoni risultati. In Germania, i medici e gli psicoterapeuti possono prescrivere applicazioni sanitarie digitali e questa pratica si sta diffondendo in un numero crescente di Paesi. La strategia svizzera Sanità2030 definisce la digitalizzazione una sfida prioritaria e chiede condizioni quadro che favoriscano il ricorso a questo tipo di soluzione. In Svizzera non esiste una procedura efficace ed affidabile per integrare le applicazioni sanitarie digitali nel trattamento dei problemi di salute mentale. Le modalità di rimborso dell’UFSP attraverso l’elenco dei mezzi e degli apparecchi o attraverso le prestazioni generali impongono criteri vincolanti e metodi poco chiari. A ciò si aggiungono lunghi tempi d’attesa e decisioni complesse. Secondo quanto ci risulta, finora non è stata approvata nessuna domanda di rimborso di applicazioni sanitarie digitali. Questi strumenti restano inaccessibili ai pazienti in Svizzera. Senza una procedura di rimborso efficace e in assenza di incentivi per i fornitori di prestazioni di salute mentale a fare uso di applicazioni digitali assistite, questa tecnologia è destinata a rimanere poco utilizzata. La Svizzera si sta lasciando sfuggire un’innovazione digitale utile quale strumento complementare in ambito terapeutico.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è dell’avviso che l’utilizzo di applicazioni digitali per la salute mentale sia opportuno nella misura in cui la prestazione soddisfi i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE; art. 32 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie; RS 832.10). A seguito delle rispettive domande, due applicazioni sanitarie digitali (programma di telemedicina per pazienti con insufficienza cardiaca cronica e trattamento dell’insonnia attraverso una terapia cognitivo-comportamentale basata su Internet) sono state giudicate efficaci, appropriate ed economiche e sono state ammesse come prestazioni obbligatorie dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) nell’allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31). Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta al postulato Silberschmidt 25.3706 «Applicazioni sanitarie digitali. Migliorare la procedura di ammissione nell’EMAp», alle applicazioni sanitarie digitali viene attribuito un grande potenziale. Tuttavia, le domande di ammissione nel catalogo delle prestazioni dell’AOMS valutate finora e le esperienze fatte in Germania hanno mostrato che la qualità di queste applicazioni è molto variabile, motivo per cui, affinché sia approvata l’assunzione dei costi da parte dell’AOMS, occorre esaminare accuratamente la conformità ai criteri EAE. L’efficacia di una prestazione deve essere comprovata prima che l’AOMS si faccia carico dei costi. In caso contrario, come avviene in Germania, verrebbero coperte le spese di prestazioni che devono essere stralciate dall’elenco delle prestazioni rimunerate una volta accertata la mancanza di evidenze. 2. L’AOMS assume i costi delle prestazioni che soddisfano i criteri EAE. Tutte le prestazioni richieste sono esaminate in base agli stessi criteri secondo l’ordinanza amministrativa del 31 marzo 2022 «Operazionalizzazione dei criteri ‹efficacia, appropriatezza ed economicità› ai sensi dell’articolo 32 della legge federale sull’assicurazione malattie» (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Designazione delle prestazioni). Nel suo parere in risposta al postulato Silberschmidt 25.3706, il Consiglio federale ha affermato che con DigiSanté, il programma del Dipartimento federale dell’interno (DFI) per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario, si intende aumentare la qualità delle cure mediche, la sicurezza dei pazienti e l’efficienza del sistema sanitario. Uno dei sottoprogetti concerne l’immissione in commercio, la sorveglianza del mercato e la rimunerazione di applicazioni sanitarie digitali sicure e qualitativamente ineccepibili. La rispettiva procedura e il calendario sono attualmente in discussione presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Nell’ambito di questo progetto si dovrà esaminare, tra l’altro, se l’attuale procedura di ammissione delle applicazioni sanitarie digitali nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è idonea o necessita di adeguamenti. 3. L’esame della domanda da parte dell’UFSP richiede diversi mesi. Dopo che la relativa commissione extraparlamentare ha valutato il rispetto dei criteri EAE, occorrono altri sei mesi prima che il DFI prenda una decisione. La durata della procedura dipende in larga misura dalla qualità e dalla completezza della domanda presentata nonché da eventuali richieste di chiarimenti o da lavori supplementari necessari che devono essere svolti dall’UFSP. Come sottolineato nel parere in risposta al postulato Silberschmidt 25.3706, nel corso dell’iter della domanda, i richiedenti vengono contattati dall’UFSP per delucidazioni, avvisati dell’avvenuta discussione all’interno della commissione extraparlamentare competente e informati dettagliatamente dopo la decisione del DFI. Le decisioni di ammissione o rifiuto di una nuova prestazione nell’EMAp sono descritte nei commenti alle modifiche dell’elenco, pubblicate sul sito web dell’UFSP. Per il Consiglio federale la necessaria trasparenza è quindi garantita. A causa della situazione critica concernente le risorse di personale all’UFSP, al momento il trattamento delle domande richiede un tempo d’attesa di circa nove mesi.